Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31848 del 10/12/2018

Cassazione civile sez. II, 10/12/2018, (ud. 08/02/2018, dep. 10/12/2018), n.31848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15952-2014 proposto da:

I.C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO

POMA 4, presso lo studio dell’avvocato EDOARDO TORALDO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 02/05/2014;

(R.G. 53305/13);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/02/2018 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

L’Avv. I.C., difensore di fiducia di A.C., ammesso al gratuito patrocinio nel procedimento penale N. 32451/05, proponeva opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 avverso il provvedimento di liquidazione del Tribunale di Roma, contestandone il quantum.

Il Presidente Delegato, con provvedimento del 28.4 – 13.5.2014 rigettava l’opposizione, ritenendo congrui i compensi liquidati secondo i minimi tariffari per la fase di studio e decisoria e secondo i valori medi per la fase istruttoria; la decisione tenne conto del titolo di reato, art. 642 c.p., dell’esito del giudizio, che si era concluso con l’estinzione per prescrizione e del numero di udienze, pari ad otto poichè le altre sei furono di mero rinvio.

Per la cassazione dell’ordinanza propone ricorso l’Avv. I. articolato in tre motivi; resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. In prossimità dell’udienza l’Avv. I. ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Con il primo motivo di ricorso si censura la violazione del D.M. n. 140 del 2012, art. 12, commi 2 e 3 per non aver aumentato il compenso in considerazione della sussistenza di particolari circostanze, come il numero degli imputati, alcuni dei quali rispondevano del reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di frodi assicurative, cui era connessa l’imputazione per il delitto di cui all’art. 642 c.p., la durata del processo, il numero delle udienze e dei testimoni escussi. Inoltre, secondo il ricorrente la circostanza che il reato si fosse estinto per prescrizione era indice dell’oggettiva difficoltà del procedimento, che aveva visto il difensore impegnato in una lunga discussione in cui aveva chiesto l’assoluzione dell’ A.. Dette circostanze, attestanti la complessità e la gravità del processo, avrebbero dovuto indurre il giudice a ritenere sussistente l’ipotesi di adeguamento del compenso ai sensi del D.M. n. 140 del 2012, art. 12,commi 3 e 4.

Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione del D.M. n. 140 del 2012, art. 12, comma 1 e art. 14, commi 2 e 3 per l’omessa liquidazione della fase di studio del procedimento.

I motivi sono carenti di specificità laddove non indicano, attraverso la trascrizione dell’atto di opposizione, se tali censure furono portate alla cognizione del giudice dell’opposizione non potendo la Corte esaminare questioni che non siano state già sottoposte al vaglio del giudice di merito. Il ricorrente avrebbe dovuto riportare le argomentazioni svolte nell’atto di opposizione in correlazione con le motivazioni della sentenza gravata.

Inoltre, nonostante il riferimento al vizio di violazione di legge, si introducono doglianze afferenti il merito in relazione alla decisione del Tribunale, laddove il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge. L’allegazione, come nel caso di specie, di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Con il terzo motivo di ricorso di allega la violazione del D.M. n. 140 del 2012, art. 41 per avere il Tribunale, nel regolare le spese di lite, applicato il D.M. n. 55 del 2014 e non invece il D.M. n. 140 del 2012 nonostante la prestazione professionale dell’Avvocatura si sia esaurita con il deposito della comparsa di costituzione, in data 19.3.2014 prima dell’entrata in vigore del D.M. n. 55 del 2014 avvenuto in data 3.4.2014.

Il motivo non è fondato.

Questa Corte ha affermato il principio, al quale il collegio intende dare continuità, secondo cui, in caso di successione di legge che regolino i compensi professionali degli avvocati, la liquidazione va effettuata tenendo conto delle tariffe vigenti al momento in cui si è esaurita l’attività del professionista. I nuovi parametri sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore della nuova normativa e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata (Cassazione civile, sez. un., 12/10/2012, n. 17405).

Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tale principio, in quanto, pur essendo l’attività professionale dell’Avvocatura cominciata prima dell’entrata in vigore del D.M. n. 55 del 2014, essa si era esaurita in data 28.4.2014 con l’emissione dell’ordinanza di rigetto dell’opposizione, nel vigore del D.M. n. 55 del 2014.

Non va accolta la richiesta del Ministero della Giustizia di cancellazione dell’espressione utilizzata dal ricorrente, che aveva definito la comparsa di costituzione dell’Avvocatura, “striminzita, fatta di formule generiche e palesemente priva di pregio giuridico”.

Come affermato pacificamente da questa Corte non può essere disposta, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell’esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa avere toni accesi ed investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte (Cassazione civile, sez. lav., 18/10/2016, n. 21031; cass. civ., sez. 03, del 06/12/2011, n. 26195).

Nella specie, aver affermato che la comparsa di costituzione dell’Avvocatura fosse “striminzita” e “priva di pregio” rientra nell’esercizio del diritto di difesa e non lede la dignità umana e professionale dell’avversario.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Il ricorrente va condannato al pagamento dei compensi in favore del Ministero della Giustizia,mentre la condanna alle spese vive in favore di un’Amministrazione dello Stato deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito (Cass. 18.4.2000, n. 5028; Cass. 22.4.2002, n. 5859).

La liquidazione segue come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente; dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite, che liquida in Euro 1800,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 8 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018

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