Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31847 del 10/12/2018

Cassazione civile sez. II, 10/12/2018, (ud. 11/01/2018, dep. 10/12/2018), n.31847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23774/2013 proposto da:

P.F., PA.FE., I.F.,

D.A., in proprio ed in rappresentanza della società in nome

collettivo Costruzione La Zeta di P.F. e C., già

corrente in (OMISSIS) cancellata dal Registro delle società,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso ANTONIA

DE ANGELIS, rappresentati e difesi dagli avvocati MICHELE MUSCI, UGO

OPERAMOLLA;

– ricorrenti –

contro

D.M.C., e S.M. entrambi eredi di

S.S.B., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO MUSA

21, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MANDARA, rappresentati e

difesi dall’avvocato GIUSEPPE PEZZANO;

– controricorrenti –

e nei confronti di:

F.M., F.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 836/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 18/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/01/2018 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 26.11.1992, F.M. citava in giudizio innanzi al Tribunale di Foggia la Zeta snc di P.F., P.F., S.S.B., F.S., C.M., T.A., B.B., M.A., F.D., L.S.M., D.C.M. e C.P. esponendo di aver concluso nel 1981 un contratto preliminare di permuta con S.S.B. in forza del quale quest’ultimo si obbligò a trasferirgli un suolo edificabile e, in corrispettivo, egli si obbligò a trasferirgli la proprietà di dodici appartamenti e 12 box. Intervenuto il fallimento della Zeta snc, la costruzione degli appartamenti venne solo apparentemente proseguita dalla società La Zeta di P.F. & C., con cui il S. stipulò un nuovo contratto preliminare, ma la realizzazione degli alloggi avvenne a cure e spese di F.M.. Una volta chiusa la procedura fallimentare, gli appartamenti vennero fittiziamente trasferiti a F.S., fratello e prestanome di F.M. ma la Zeta snc incassò le somme versate dai promittenti acquirenti senza restituirle all’attore. Gli attori chiesero, pertanto, accertarsi la simulazione per interposizione fittizia di persona e l’emissione di sentenza costitutiva ex art.2932 c.c. nei confronti di alcuni promittenti acquirenti, oltre al risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Foggia, Sezione Stralcio, con sentenza N.1372/2004 del 2.9.2004, per quel che ancora rileva nel giudizio di legittimità, dichiarò la Zeta Immobiliare, e salvo il beneficium excussionis, i suoi soci P.F., PA.FE., I.F. e D.A., tenuti a restituire le somme ricevute in pagamento delle unità immobiliari promesse in vendita.

Proposto appello da P.F., PA.FE., I.F. e D.A., in proprio e quale rappresentante della snc “La Zeta” Costruzioni, la Corte d’Appello di Foggia, con ordinanza del 27.10.2009, ordinò l’integrazione del contraddittorio nei confronti di S.S.B. e F.S., nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, rinviando all’udienza del 16.2.2010. Gli appellanti, avuta conoscenza dalla notifica dell’atto di integrazione, in data 21.11.2009, che S. Settimio era deceduto, integrarono il contraddittorio, con raccomandata a/r del 30.11.2009, nei confronti di D.M.C. e Se.Ma., ma non nei confronti dell’altra erede se.ma..

Si costituirono D.C. e S.M., in qualità di eredi di S.S.B., chiedendo dichiararsi l’improcedibilità dell’appello per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di s.m..

La Corte D’Appello di Bari, con sentenza dell’8.7.2012, %dichiarò inammissibile l’appello proposto da P.F., PA.FE., I.F. e D.A. in proprio e quale rappresentante della snc “La Zeta” Costruzioni avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, Sezione Stralcio N.1372/2004 del 2.9.2004 per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di s.m., nella qualità di coerede di S.S.B.. Secondo la corte territoriale, gli appellanti avevano omesso di accertare quali fossero tutti gli eredi di S.S.B., nonostante fosse agevole prendere visione della denuncia di successione; conseguentemente, avevano notificato l’atto di integrazione del contraddittorio solo a due degli eredi, omettendo peraltro, di chiedere la remissione in termini per la notifica all’altro erede all’udienza del 16.2.2010, successiva al deposito della comparsa di costituzione (del 27.1.2010) di D.C. e S.M., con cui si dava atto dell’esistenza di un terzo erede.

Hanno proposto ricorso per cassazione P.F., PA.FE., I.F. e D.A. in proprio ed in rappresentanza della snc “La Zeta” Costruzioni sulla base di due motivi.

Si sono costituiti con controricorso D.C. e S.M.; sono rimasti intimati F.M. e F.S..

Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso; in prossimità dell’udienza, D.M.C. e S.M. hanno depositato memorie illustrative.

Con il primo motivo di ricorso si allega la violazione, dell’art. 331 c.p.c., e dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè “l’omesso esame del fatto controverso attinente ai limiti dell’ordinanza collegiale di integrazione del contraddittorio”. I ricorrenti deducono che in primo grado non era stato chiesto l’accertamento della simulazione del contratto di permuta tra F., S. e la società la Zeta, ragione per la quale si tratterebbe di domanda nuova inammissibile in appello. Secondo i ricorrenti, non solo non era ravvisabile una ipotesi di litisconsorzio necessario ma, in ogni caso, l’ordine di integrazione era stato correttamente adempiuto nei confronti di S.S.B. e, poichè la notizia del suo decesso era stata acquisita dalla relata di notifica, la corte pugliese avrebbe dovuto assegnare un nuovo termine per l’integrazione del contraddittorio a S.A., coerede di S.S.B., nei cui confronti non era stato proseguito l’iter notificatorio, in applicazione dell’art. 331 c.p.c..

Quanto al primo profilo, ritiene il collegio che non sussistano dubbi sulla qualità di litisconsorte necessario di S.S.B., sia dal punto di vista sostanziale che processuale.

S. Settimo era parte dell’originario contratto di permuta concluso con F.S., in forza del quale si obbligava a trasferirgli un suolo edificabile e, in corrispettivo, il F. si obbligava a trasferirgli la proprietà di dodici appartamenti e 12 box. Dopo il fallimento della Zeta snc, S.B. concludeva un nuovo contratto preliminare con la La Zeta di P.F. & C..

Oltre ad essere litisconsorte sostanziale, S. Settimo aveva la posizione di litisconsorte processuale, per aver partecipato al giudizio di primo grado in causa inscindibile.

Ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nelle cause inscindibili o tra loro dipendenti, la tempestiva notificazione dell’impugnazione nei confronti almeno di uno dei litisconsorti ha efficacia conservativa e rende ammissibile l’impugnazione stessa anche nei confronti delle altre parti cui le notificazioni siano state tardivamente eseguite, dovendosi disporre, da parte del giudice, l’integrazione del contraddittorio con l’assegnazione di un termine perentorio per provvedervi, ai sensi dell’art. 331 c.p.c..

In applicazione dell’art. 331 c.p.c., la Corte d’Appello di Bari ha correttamente ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di S.S.B. e F.S..

Poichè il notificante, dalla relata di notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio, era venuto a conoscenza della morte di S.S.B. e si era attivato notificando l’atto a due soli degli eredi, omettendo di citare S.A., il problema che si è posto all’attenzione del collegio attiene alle conseguenze processuali nell’ipotesi in cui, deceduto il destinatario dell’ordine di integrazione del contraddittorio, la parte che ne è onerata ometta di citare gli eredi.

Sul tema delle impugnazioni proposte dopo la morte di una parte sono emersi nella giurisprudenza di legittimità contrasti, divergenze e oscillazioni, che non hanno trovato una stabile e definitiva composizione neppure in seguito ai vari interventi delle Sezioni Unite.

In caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi, per tutta la durata del giudizio, in una situazione di litisconsorzio necessario, per ragioni di ordine processuale, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, con la conseguenza che, ove l’impugnazione sia stata proposta nei confronti di uno soltanto degli eredi della parte defunta, il giudice d’appello deve ordinare, anche d’ufficio, a pena di nullità, l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi (Cass. Sez. 2^, 2.4.2015 n.6780).

In via generale, la giurisprudenza di questa Corte, anche più recente, ha affermato che il termine per la notificazione dell’ordine di integrazione del contraddittorio, a norma dell’art. 331 c.p.c., è perentorio e non può essere prorogato, nè rinnovato, neppure sull’accordo delle parti, non è sanabile neppure dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio, e, qualora non osservato, determina, per ragioni di ordine pubblico processuale, l’inammissibilità della impugnazione, per cui l’eventuale proroga concessa dal giudice sarebbe affetta da nullità, anch’essa rilevabile d’ufficio. Secondo questo orientamento più restrittivo, di conseguenza, il termine non potrebbe essere prorogato o rinnovato, qualunque sia la causa, anche per forza maggiore, che abbia impedito la tempestiva notificazione dell’ordinanza di integrazione (Cassazione civile, sez. 3^, 20/01/2016, n. 891; Cassazione civile, sez. I, 26/11/2008, n. 28223; Cassazione civile, sez. 2^, 27/03/2007, n. 7528).

Altra parte della giurisprudenza di questa Corte, invece, riconosce rilevanza ad una situazione di forza maggiore ed obiettiva, che abbia impedito alla parte l’osservanza del termine stesso, atteso che l’inammissibilità dell’impugnazione prevista dalla legge per la sua inosservanza, essendo rivolta a colpire comportamenti processuali volontari e colpevoli per incuria o negligenza, imputabili al soggetto avente il detto onere, non può tradursi in danno della parte che non sia stata in grado di rispettare il termine fissato dal giudice per fatti ad essa non imputabili, semprechè fornisca la prova della ricorrenza delle situazioni che le abbiano impedito di portare a termine le formalità della notifica. Questa interpretazione trova ora nuovo vigore, tanto da potersi attualmente ritenere prevalente, in applicazione del principio, per cui il notificante non deve subire le conseguenze negative derivanti dall’intempestivo esito del procedimento notificatorio per la parte di quest’ultimo sottratta alla sua disponibilità. Si è affermato, infatti, che una tale interpretazione dell’art. 331 c.p.c., esclude che possa farsi ricadere sul ricorrente che abbia tempestivamente avviato il procedimento di notificazione l’esito negativo del medesimo dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volontà e non prevedibili. (Cassazione civile, sez. 3^, 11/04/2016, n. 6982;Cassazione civile, sez. 2^, 27/10/2008, n. 25860).

Per l’ipotesi che rileva nel caso di specie, le Sezioni Unite, con l’ordinanza 1238/2005, hanno affermato che, in caso di decesso del destinatario dell’ordine di integrazione del contraddittorio alla parte che debba procedere alla detta integrazione, pur avendo tempestivamente espletato l’adempimento posto a suo carico con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, veda non conseguito il perfezionamento della notificazione, nel termine all’uopo fissato per detta integrazione, nei confronti del destinatario dell’atto, a causa, appunto del decesso del medesimo, che essa non era tenuta a conoscere e di cui venga informata soltanto attraverso la relazione di notifica, deve esser assegnato un termine ulteriore (di carattere perentorio) per procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della parte defunta. E’ stato ritenuto dalla Corte che una immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso contrasta con gli artt. 3 e 24 Cost., sia perchè essa condurrebbe ad equiparare situazioni processuali del tutto diverse (ponendo sullo stesso piano l’inerzia rispetto all’ordine di integrazione e la tempestiva esecuzione di questo, non completata per cause indipendenti dalla volontà della parte procedente e non rientranti nella normale prevedibilità), sia perchè essa si risolverebbe in una non ragionevole compressione del diritto di difesa, atteso che la parte si vedrebbe addebitato l’esito parzialmente intempestivo del procedimento notificatorio per un fatto in concreto sottratto ai suoi poteri d’impulso, in quanto dalla stessa non conosciuto.

Le sezioni semplici hanno interpretato la citata sentenza a sezioni unite nel senso che la sanzione di inammissibilità dell’impugnazione, prevista dall’art. 331 c.p.c. per l’ipotesi di mancata integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice, può escludersi solo se la parte interessata non sia stata in grado di rispettare il termine a causa di fatti ad essa non imputabili nè per dolo, nè per colpa, dei quali fornisca la prova. Infatti, il principio per cui non può farsi ricadere sul ricorrente, che abbia tempestivamente avviato il procedimento di notificazione, l’esito negativo del medesimo dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volontà e non prevedibili, deve essere applicato tenendo conto che il termine per l’integrazione del contraddittorio non viene concesso soltanto per iniziare il procedimento, ma anche per svolgere le indagini che siano prevedibilmente necessarie, ed è peraltro stabilito allo scopo di permettere alla parte di rimediare ad un errore nel quale è incorsa all’atto della notificazione del ricorso. Non è, quindi, sufficiente che la parte affermi, genericamente, di avere, senza propria colpa, ignorato i nominativi dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio doveva essere integrato e la loro residenza.(Cassazione civile, sez. 1^, 14/10/2005, n. 20000).

In altre pronunce, questa Corte ha dichiarato che l’inammissibilità dell’impugnazione, prevista dall’art. 331 c.p.c., opera quando l’iniziale esito negativo della notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio e il mancato compimento delle altre attività che avrebbero consentito la notificazione siano colpevoli e non riconducibili ad una situazione di forza maggiore idoneamente provata. La Suprema Corte ha, in un caso analogo, rigettato il ricorso ritenendo negligente il comportamento della parte onerata per avere chiesto la notifica due giorni prima della scadenza del termine perentorio senza avere verificato all’anagrafe l’indirizzo in suo possesso, nonchè per non essersi attivata in alcun modo in seguito all’esito negativo della notificazione stessa (Cassazione civile, sez. 2^, 27/10/2008, n. 25860).

L’orientamento restrittivo sembra confermato dall’approdo delle Sezioni Unite (Cassazione civile, sez. un., 24/07/2009 n. 17352) in materia di notificazione degli atti processuali. E’ stato affermato il principio secondo cui, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie.

Nell’ampia motivazione della sentenza 17352/2009, le Sezioni unite hanno spiegato, correggendo una precedente decisione, che la ripresa del processo notificatorio è rimessa alla parte istante e che deve escludersi la possibilità di chiedere una preventiva autorizzazione del giudice, vuoi perchè questa sub-procedura allungherebbe ulteriormente i tempi processuali, vuoi perchè non sarebbe “neanche utile al fine di avere una previa valutazione certa circa la sussistenza delle condizioni per la ripresa del procedimento di notificazione, in quanto si tratterebbe solo di una valutazione preliminare effettuata non in sede decisoria e per di più in assenza del contraddittorio con la controparte interessata” (sez. un., 17352/2009, cit.; il principio è stato ribadito dalle sezioni semplici: Cass., 11 settembre 2013, n. 20830 e Cass., 25 settembre 2015, n. 19060).

Questa soluzione è congrua con la stessa natura dello strumento giuridico a cui si fa riferimento per giustificare la retrodatazione relativa degli effetti della notificazione. In altri termini, se si fa riferimento alla scissione (a taluni fini) degli effetti della notificazione nei confronti dell’istante e del destinatario, valorizzando, rispettivamente, la data iniziale e quella di perfezionamento del procedimento, è logico che debbano essere salvaguardate – almeno per quanto possibile – la continuità e la speditezza del procedimento stesso, ed è chiaro che, invece, tale esigenza sarebbe contraddetta dalla necessità del ricorso al giudice.

Il fatto, poi, che nel corso del procedimento di notificazione insorgano difficoltà, esigenze di ulteriori indagini circa i luoghi in cui il destinatario ha la residenza, il domicilio o la dimora, ecc, è un’evenienza ricorrente e direttamente o indirettamente prevista dalle disposizioni di legge, e lo stesso ufficiale giudiziario può, e dovrebbe, assumere iniziative al riguardo come rilevato dalla giurisprudenza (cfr., per esempio, Cass. n. 12183/2004, 11332/2005, 17453/2006, 2909/2008). In questo quadro appartiene alla fisiologia del procedimento notificatorio anche lo scambio di utili informazioni tra parte istante e ufficiale giudiziario ed è congruo ritenere la sostanziale unità del procedimento quando, dopo che una prima fase del procedimento non abbia avuto positiva conclusione per l’accertata mancata corrispondenza della situazione di fatto a quella indicata dall’istante, quest’ultimo fornisca ulteriori indicazioni ai fini del perfezionamento della notificazione.

Ritenuta ammissibile la diretta iniziativa della parte interessata, questa Corte, quanto alle modalità temporali, ha ritenuto che l’iniziativa per la ripresa del procedimento notificatorio debba intervenire entro un tempo ragionevole, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per venire a conoscenza dell’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie.

Il recente orientamento ha trovato applicazione anche in relazione all’ipotesi di integrazione del contraddittorio avente come destinatario una parte che sia deceduta nel corso del procedimento di notifica.

In applicazione di tale principio, questa Corte ha stabilito che in tema di notificazione degli atti processuali, quando la stessa debba avvenire in un termine perentorio e non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, la parte istante, dopo aver appreso l’esito negativo del procedimento notificatorio, ha l’onere di attivarsi tempestivamente, entro un termine rispettoso del principio della ragionevole durata del processo, per evitare decadenze. In applicazione di questo principio è stata respinta dalla Suprema Corte l’istanza di rimessione in termini per la notifica di un ricorso per cassazione agli eredi di una parte che era risultata deceduta, essendo decorsi sedici mesi dalla notizia della morte, acquisita nel corso dell’attività di notifica, e non essendo allegate nell’istanza particolari giustificazioni per la protrazione dell’inerzia (Cassazione civile, sez. trib., 06/06/2012, n. 9114).

In un’altra decisione, questa Corte ha ribadito che entro il termine per l’integrazione del contraddittorio in appello, di cui all’art. 331 c.p.c., la parte che ne sia onerata deve non solo compiere il procedimento notificatorio, ma anche individuare il legittimo contraddittore. Versa, pertanto, in colpa grave, e non ha diritto alla rimessione in termini, la parte che, avendo ricevuto l’ordine di integrare il contraddittorio nei confronti di un’eredità giacente, e disponendo a tal fine di un congruo termine, ometta di attivarsi per promuovere la nomina del curatore, non potendo essa invocare a scusante la circostanza che spettasse ad altri provvedervi (Cassazione civile, sez. 3^, 10/05/2013, n. 11139).

Più di recente, le Sezioni Unite (Cassazione civile, sez. un., 15/07/2016, n. 14594), in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, hanno affermato che il notificante, appreso dell’esito negativo della notifica, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.

Tale ultima sentenza ha consolidato l’excursus giurisprudenziale tendente a porre un preciso onere di attivazione al soggetto notificante, stabilendo il termine ragionevole per il completamento dell’iter notificatorio.

Considerati i diversi orientamenti giurisprudenziali che si sono succeduti dopo la sentenza a Sezioni Unite 21 gennaio 2005 n. 1238, si pone la questione se, nell’ipotesi in cui, in sede di notificazione dell’ordine di integrazione del contraddittorio, risulti il decesso del destinatario, debbano ritenersi tuttora validi i principi affermati da tale sentenza, con conseguente possibilità di assegnazione di un ulteriore termine perentorio per procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della parte defunta, ovvero se, in materia, debba farsi applicazione estensiva dei principi affermati dalle Sezioni Unite con le sentenze N. 17352/2009 e 14594/2016.

La particolare rilevanza della questione suggerisce l’opportunità di rimettere gli atti al Primo Presidente, ai fini dell’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

P.Q.M.

Dispone la rimessione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA