Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31843 del 05/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 05/12/2019, (ud. 19/11/2019, dep. 05/12/2019), n.31843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11387/2017 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

NAZIONALE 204, presso lo studio dell’avvocato LUCA ZITIELLO &

ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNA CAMPAGNA;

– ricorrente –

contro

G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIRGILIO 18,

presso lo studio dell’avvocato CARMINE GRISOLIA, rappresentato e

difeso dagli avvocati MICHELE SCACCIANTE, DARIO SORTINO;

– controricorrente –

nonchè

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1299/2016 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 13/12/2016 r.g.n. 135/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/11/2019 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LUDOVICA D’OSTUNI per delega verbale Avvocato

GIOVANNA CAMPAGNA;

Udito l’Avvocato MASSIMILIANO ROSSI per delega Avvocato MICHELE

SCACCIANTE e Avvocato SORTINO DARIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Messina, con sentenza n. 1299/2016, pronunciando sugli appelli proposti da G.D. e da (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione e sull’appello incidentale proposto dal Fallimento di (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza n. 2010/2015 del Giudice del lavoro del Tribunale di Messina, dichiarava la nullità della sentenza stessa e, ritenuto che non si verteva in un’ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., pronunciava nel merito della domanda del G. e dichiarava l’illegittimità dei due provvedimenti di licenziamento intimati in data 14.1.2010 e 24.4.2010; per l’effetto, ordinava la reintegra del G. nel posto di lavoro e condannava il Fallimento (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione al pagamento dell’indennità di cui all’art. 18 stat. lav. (nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012) in misura pari alla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento alla effettiva reintegra in servizio, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

2. La Corte di appello premetteva:

– che il G. aveva proposto il gravame nel termine di tre mesi dal momento in cui aveva avuto notizia dell’evento interruttivo costituito dal fallimento, intervenuto nelle more del giudizio di primo grado ma non notificato nè informalmente comunicato, con la conseguenza che la sentenza era stata emessa nei confronti della (OMISSIS) in liquidazione e tale pronuncia, recante la declaratoria di illegittimità dei licenziamenti, l’ordine di reintegra e la condanna al risarcimento, non era opponibile al Fallimento, rimasto estraneo al giudizio di primo grado;

– che il Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. si era costituito proponendo, a sua volta, appello incidentale per ottenere una declaratoria di nullità della sentenza di primo grado e chiedendo che, in caso di pronuncia nel merito, fosse dichiarata la legittimità di entrambi i licenziamenti;

– che anche la (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, in persona del suo liquidatore, aveva proposto appello, rappresentando di avere interesse a esercitare la propria difesa e chiedendo che alla declaratoria di nullità della sentenza di primo grado conseguisse la rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c..

2.1. Tanto premesso, osservava:

– che il Fallimento della (OMISSIS), intervenuto nel corso del giudizio di primo grado, aveva comportato, a norma della L. Fall., art. 43, comma 3, come modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006 e dell’art. 299 c.p.c., l’interruzione automatica del processo con conseguente nullità di tutti gli atti successivi a tale evento e della stessa sentenza impugnata.

– che, quanto agli effetti della declaratoria di nullità, non poteva essere accolta la tesi della rimessione degli atti al primo giudice ex art. 354 c.p.c., in quanto il contraddittorio in primo grado era stato correttamente instaurato, seppure nella contumacia del convenuto, e la fattispecie non rientrava tra le ipotesi di cui al citato art. 354 c.p.c.;

– che, dunque, occorreva pronunciare nel merito della domanda;

– che la mancata costituzione della (OMISSIS) s.r.l. nel giudizio di primo grado a norma dell’art. 416 c.p.c., aveva precluso alla stessa di addurre mezzi istruttori, dovendo le richieste in tal senso formulate con l’appello incidentale essere ritenute tardive;

– che il primo licenziamento, intimato per giustificato motivo oggettivo, era illegittimo per violazione dell’obbligo di repechage, mentre il secondo, di natura disciplinare, non era stato preceduto da alcuna preventiva contestazione, ex art. 7 stat. lav..

2.2. Dichiarava quindi l’illegittimità di entrambi i licenziamenti; ordinava la reintegra del ricorrente e condannava “il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione e la (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione” al risarcimento del danno ex art. 18 stat. lav. in misura pari alla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento alla effettiva riassunzione in servizio, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

2.3. Osservava che non era stata riproposta in appello la domanda, rigettata dal primo giudice, avente ad oggetto le differenze retributive rivendicate per asserito svolgimento di mansioni superiori e per lavoro straordinario.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso G.D.. Il Fallimento di (OMISSIS), al quale il ricorso è stato regolarmente notificato, è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione della L. Fall., art. 43, comma 3, degli artt. 299,303 e 354 c.p.c. e nullità del procedimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere errato la Corte di appello che, dichiarata la nullità della sentenza, non aveva rimesso la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c..

Rappresenta che la ratio della riforma introdotta dal D.Lgs. n. 5 del 2006, il cui l’art. 43, comma 3, cit. detta “l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo”, è quella di ascrivere la dichiarazione di fallimento fra le ipotesi di interruzione automatica previste dall’art. 299 c.p.c., anche nel caso in cui la parte fallita sia contumace.

2. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 42, comma 1 e art. 43, comma 1, art. 52, comma 2 e art. 93 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la società si duole, in via subordinata, dell’erroneità della sentenza nella parte in cui ha emesso due statuizioni di condanna sia nei confronti della Curatela, sia nei confronti della (OMISSIS) in liquidazione.

3. Il primo motivo è infondato, mentre merita accoglimento il secondo.

4. Quanto alla prima censura, osserva innanzitutto il Collegio che la dichiarazione di fallimento ha, tra i suoi effetti, quello di privare il fallito della legittimazione ad agire o resistere in giudizio. Questo principio è sancito dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 43, comma 1, ai sensi del quale “nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore”. La ragione per la quale il fallito non può domandare in prima persona l’adempimento delle obbligazioni di cui sia creditore, nè essere convenuto per l’adempimento di quelle di cui sia debitore, risiede nel fatto che l’esito di questi giudizi incide sul patrimonio del fallito, e quindi influisce sulla formazione dell’attivo e sulla soddisfazione dei creditori ammessi al concorso.

4.1. La dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta la perdita della capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore; a questa regola, enunciata dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 43, fanno eccezione soltanto l’ipotesi in cui il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali e quella in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali, l’amministrazione fallimentare sia rimasta inerte, manifestando indifferenza nei confronti del giudizio (cfr. ex plurimis, Cass., n. 7448 del 2012, n. 10146 del 1998). L’esigenza di evitare che le determinazioni personali del fallito si sovrappongano alle deliberazioni di competenza dell’amministrazione fallimentare è destinata a ripercuotersi anche sul regime processuale del difetto di legittimazione, il quale è rilevabile anche d’ufficio in presenza della predetta valutazione, mentre ordinariamente può essere eccepito soltanto dal curatore (cfr. Cass., Sez. Un., 24 dicembre 2009, n. 27346; Cass., Sez. 5, 9 marzo 2011, n. 5571).

4.2. Anche recentemente questa Corte ha ribadito che il fallito è privo della capacità di stare in giudizio nelle controversie concernenti i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, ad eccezione delle ipotesi in cui egli agisca per la tutela di diritti strettamente personali o l’amministrazione fallimentare sia rimasta inerte con riferimento ai suddetti rapporti patrimoniali, manifestando indifferenza nei confronti del processo (Cass. n. 31313 del 2018 con cui è stato ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione del fallito). Pertanto, quando il curatore è in giudizio, il fallito non può conservare per il medesimo rapporto la legittimazione processuale ad impugnare ed il difetto di legittimazione processuale del fallito a impugnare una sentenza è rilevabile, anche di ufficio, dal giudice dell’impugnazione (v. pure Cass. 11117 del 2013, nel senso della inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal fallito avverso una sentenza sfavorevole al fallimento, emessa in giudizio nei confronti del curatore e da questo non impugnata).

4.3. Nel caso in esame, una volta proposto appello incidentale da parte del Curatore del fallimento, la società fallita aveva perso la legittimazione processuale c.d. suppletiva; ciò a prescindere dalla sua mancata estromissione dal giudizio e a nulla rilevando il fatto che le difese del fallimento nel giudizio potessero (in ipotesi) non essere conformi alle valutazioni e agli interessi del fallito.

4.4. Tanto è sufficiente a far ritenere inammissibile il primo motivo di ricorso, non potendo la società fallita impugnare, in luogo del Curatore del Fallimento, in questa sede rimasto intimato, il capo della sentenza con il quale il giudice di appello ebbe a rigettare la richiesta di rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c., per difetto di integrità del contraddittorio in primo grado a seguito dell’intervenuto fallimento della società. Su tale capo si è difatti formato il giudicato interno, poichè non impugnato dal solo soggetto legittimato a farlo, ossia dal Fallimento.

5. Venendo al secondo motivo, va premesso che con tale mezzo di impugnazione è stato censurato il capo della sentenza di appello recante la condanna pronunciata – anche e direttamente – nei confronti della (OMISSIS) s.r.l., nonostante il suo status di società fallita, e che non possono avere rilievo in questa sede eventuali successive vicende, intervenute nelle more del giudizio di legittimità, che possano avere interessato il Fallimento o la società fallita.

6. La società in liquidazione, in quanto condannata (anche) in proprio, è legittimata a proporre il ricorso per cassazione avverso le statuizioni che la riguardano. Essa si duole che la Corte di appello abbia emesso per lo stesso titolo due distinte condanne, l’una nei confronti della Curatela del fallimento e l’altra nei confronti di essa ricorrente, società “in liquidazione”, per il pagamento della indennità dovute al lavoratore ex art. 18 Stat. lav., delle spese processuali e di ogni altra conseguente statuizione, poichè soccombente nel giudizio di impugnativa dei licenziamenti.

7. Come si è accennato in precedenza, se la legittimazione del fallito è trasferita ope legis al curatore al fine di salvaguardare gli interessi dei creditori, di tale trasferimento non vi sarà bisogno per tutte quelle azioni insuscettibili di nuocere al ceto creditorio.

7.1. Questo principio viene espresso con la tradizionale formula secondo cui la perdita di legittimazione processuale in capo al fallito, per effetto della dichiarazione di fallimento, non è assoluta ma relativa, e non comprende:

(a) dal punto di vista oggettivo, i diritti e le azioni esclusi dal fallimento;

(b) dal punto di vista soggettivo, i diritti e le azioni proposti da creditori che, in luogo di partecipare al concorso, abbiano scelto di soddisfarsi sull’eventuale patrimonio che residuerà alla distribuzione dell’attivo (c.d. tutela post-fallimentare) (v. in tal senso, da ultimo Cass. n. 2608 del 2014, in motivazione). I principi appena esposti sono incontrastati nella giurisprudenza di legittimità, e prevalenti in dottrina.

7.2. In applicazione di essi si è ammesso che il creditore del fallito possa convenirlo in giudizio in proprio, chiedendo espressamente una condanna da intendersi eseguibile solo nell’ipotesi in cui questi dovesse ritornare in bonis (Cass. sent. cit. e le altre ivi citate). Ai fini di una condanna della società in proprio, occorre che il creditore dichiari espressamente di voler utilizzare il titolo, dopo la chiusura del fallimento, per agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato in bonis (cfr. Cass. n. 28481 del 2005, n. 17035 del 2011, n. 10640 del 2012).

7.3. Dalla sentenza impugnata non risulta alcun accertamento circa l’eventuale esercizio, da parte del G., della facoltà di optare – nel senso or ora accennato – per la c.d. tutela post-fallimentare del proprio credito.

8. Ai principi sopra esposti non si è dunque attenuta la Corte di appello nell’emettere la sentenza di condanna nei confronti della odierna ricorrente e per tale ragione la sentenza va cassata in parte qua, relativamente alla statuizione che reca la condanna della società (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione.

9. Si designa quale giudice di rinvio, per il riesame del merito alla stregua dei principi sopra riportati, la Corte di appello di Catania, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo; rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Catania.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019

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