Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31842 del 05/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 05/12/2019, (ud. 31/10/2019, dep. 05/12/2019), n.31842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11909/2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, nonchè AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano ex lege in

ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– ricorrenti –

contro

T.G., R.G., R.F., n. q. di eredi

di RU.GI., M.M., B.A.,

MO.GA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1013/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 06/05/2013 R.G.N. 1204/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Palermo ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nonchè dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso di Ru.Gi., B.A., M.M. e Mo.Ga. e, accertato lo svolgimento da parte di questi ultimi di mansioni dirigenziali sul rilievo che la reggenza non aveva avuto i connotati della straordinarietà e temporaneità, aveva condannato le amministrazioni convenute al pagamento, in favore degli appellati, delle conseguenti differenze retributive;

2. la Corte territoriale ha condiviso le conclusioni alle quali era pervenuto il giudice di primo grado ed ha evidenziato che le amministrazioni avevano fatto riferimento a non meglio precisate “articolate vicende anche contenziose” per giustificare il ricorso alla reggenza, ma non aveva fornito alcun riscontro probatorio, sicchè a decorrere dal 1 luglio 1998 era maturato il diritto dei reggenti a percepire l’intero trattamento economico riservato ai dirigenti;

3. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo, al quale non hanno opposto difese M.M., B.M., Mo.Ga. e gli eredi di Ru.Gi., rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso denuncia con un unico motivo, articolato in più punti, “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 56, come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25 e del D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15 e poi confluito nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, nonchè del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 12, comma 3, convertito in L. 28 maggio 1997, n. 140, D.M. 2 febbraio 1998, n. 2592 e dell’art. 2103 c.c.”;

1.1. le amministrazioni ricorrenti sostengono che ha errato la Corte territoriale nell’escludere la temporaneità della reggenza, perchè il requisito si deve ritenere sussistente ogniqualvolta l’incarico venga conferito per un periodo determinato;

1.2. evidenziano, inoltre, che i giudici di merito avrebbero dovuto considerare che erano state bandite due procedure concorsuali, le quali avevano subito ritardi e ciò aveva imposto il ricorso, nelle more, alla reggenza;

1.3. aggiungono che quest’ultima era stata conferita ai sensi del D.L. n. 79 del 1997 e pertanto i dipendenti interessati, ai quali erano già state corrisposte la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, non potevano pretendere l’intero trattamento economico riservato al dirigente, tanto più che in caso di svolgimento di mansioni superiori è sufficiente che si riconosca un compenso aggiuntivo rispetto alla retribuzione della qualifica di appartenenza;

1.4. infine i ricorrenti assumono che non poteva essere riconosciuta efficacia retroattiva al D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15 e richiamano al riguardo giurisprudenza amministrativa per sostenere che le differenze dovevano essere liquidate solo a partire dal 22 novembre 1998;

2. il ricorso è infondato, perchè la sentenza impugnata ha correttamente richiamato principi di diritto ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, la quale da tempo ha affermato che la reggenza deve essere contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità, e pertanto alla stessa può farsi luogo, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura;

2.1. al di fuori di tale ipotesi la reggenza concreta svolgimento di mansioni superiori ed il lavoratore ha diritto a percepire l’intero trattamento economico riservato al dirigente, ivi compresi gli elementi retributivi accessori (cfr. Cass. S.U. nn. 3814/2011 e 4963/2011; Cass. nn. 11332/2018, 10628/2017, 256363/2016, 12434/2016);

3. anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 37/2015, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 24, ha escluso che possa essere protratta l’assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori in maniera indefinita nel tempo in conseguenza delle reiterate proroghe del termine previsto per l’espletamento del concorso per dirigenti ed ha evidenziato che l’affidamento ai funzionari delle Agenzie di posizioni dirigenziali vacanti, non connotato dal carattere della temporaneità, non è riconducibile nè al modello della legittima assegnazione di mansioni superiori ad impiegati appartenenti ad un livello inferiore, nè all’istituto della cosiddetta reggenza, regolato in generale dal D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, art. 20 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri), istituto che è finalizzato a colmare vacanze nell’ufficio determinate da cause imprevedibili e che può essere legittimamente utilizzato solo a condizione che sia stato avviato il procedimento per la copertura del posto vacante e nei limiti di tempo previsti per tale copertura;

4. la Corte territoriale ha escluso che ricorressero nella fattispecie le condizioni sopra richiamate ed il motivo, nella parte in cui censura l’accertamento di fatto, è inammissibile in quanto la doglianza esorbita dai limiti dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile alla fattispecie nel testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 (la sentenza impugnata è stata pubblicata il 6 maggio 2013);

5. non sussiste la denunciata violazione del D.Lgs. n. 387 del 1998, perchè da tempo le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che nel pubblico impiego privatizzato, il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori è stato soppresso con efficacia retroattiva dall’art. 15 del richiamato D.Lgs. “atteso che la modifica del comma 6, ultimo periodo disposta dalla nuova norma è una disposizione di carattere transitorio, non essendo formulata in termini atemporali, come avviene per le norme ordinarie, ma con riferimento alla data ultima di applicazione della norma stessa e quindi in modo idoneo a incidere sulla regolamentazione applicabile all’intero periodo transitorio” (Cass. S.U. n. 25837/2007);

5. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, perchè le amministrazioni ricorrenti non prospettano argomenti che possano indurre a rimeditare l’orientamento espresso dalle richiamate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.;

6. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità perchè M.M., B.A., Mo.Ga. e gli eredi di Ru.Gi. sono rimasti intimati;

7. non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perchè la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019

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