Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31841 del 05/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 05/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 05/12/2019), n.31841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6939/2015 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIUSEPPE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO TOSI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO e LUIGI

CALIULO;

D.S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati MASSIMO POZZA e MICHELE

IACOVIELLO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 773/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 08/09/2014, R.G.N. 815/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/10/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FRANCESCO BONFRATE per delega verbale avvocato PAOLO

TOSI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata l’8.9.2014, la Corte d’appello di Torino ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Poste Italiane s.p.a. avverso la pronuncia di primo grado che, in accoglimento della domanda subordinata proposta da D.S.E., l’aveva condannata a restituire all’INPS quanto percepito dallo stesso D.S. a titolo di ratei di pensione già corrispostigli dall’IPOST e non ancora trattenutigli sulla pensione in godimento e a restituire a D.S. quanto viceversa già trattenutogli dall’INPS.

La Corte, in particolare, ha fondato la decisione d’inammissibilità dell’appello sul rilievo che Poste Italiane s.p.a. non aveva formulato alcuna censura nei confronti del capo di sentenza contenente la condanna nei confronti dell’INPS, essendosi limitata semplicemente a contrastare le pretese spiegate nei suoi confronti da D.S..

Avverso tale pronuncia ha ricorso per cassazione Poste Italiane s.p.a., deducendo due motivi di censura. L’INPS e D.S.E. hanno resistito con distinti controricorsi, D.S. eccependo preliminarmente l’improcedibilità

dell’impugnazione e la sua inammissibilità. Poste Italiane s.p.a. e D.S.E. hanno anche depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ infondata la preliminare eccezione d’improcedibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente D.S. sul rilievo che sarebbe stata depositata in giudizio una copia non notificata della sentenza, laddove al n. 1 della produzione allegata al ricorso per cassazione si era dichiarato di produrre una sentenza notificata: lungi dall’integrare la fattispecie decisa da questa Corte con sentenza n. 6434 del 2015, che ha sanzionato appunto con l’improcedibilità un ricorso per cassazione in cui si allegava che la sentenza impugnata era stata oggetto di notifica, ma a corredo del quale era stata depositata una copia autentica della sentenza priva di relata di notificazione, trattasi nella specie di mero errore materiale concernente l’indicazione degli allegati, come si evince pianamente sia dall’indicazione contenuta a pagg. 1 e 17 del ricorso per cassazione, dove si menziona una sentenza “non notificata”, sia a contrario dalla circostanza che le parti controricorrenti non hanno nemmeno allegato che la sentenza de qua avesse formato oggetto di notificazione all’odierna ricorrente.

Del pari infondati sono i rilievi d’inammissibilità ancora sollevati dal controricorrente D.S.: circa il difetto di specificità delle censure, è sufficiente rilevare che le parti dell’atto di appello in cui erano state articolate le censure alla sentenza di primo grado sono state debitamente trascritte alle pagg. 9-11, 14-15, del ricorso per cassazione; quanto al rilievo secondo cui mancherebbe nelle censure il chiaro riferimento alla nullità della sentenza e all’art. 360 c.p.c., n. 4, mette conto ricordare che il principio di diritto affermato da Cass. S.U. n. 17931 del 2013 (secondo cui, pur non essendo necessaria l’adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di uno dei vizi ex art. 360 c.p.c., laddove il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte è nondimeno necessario che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi invece dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge) è stato affermato in una fattispecie in cui si era denunciata per omessa motivazione una pronuncia che in realtà non aveva in alcun modo statuito sul motivo di appello proposto dalla parte che aveva poi ricorso per cassazione, avendo per il resto questa Corte affermato che, in ossequio ai principi fondamentali dell’ordinamento processuale (e segnatamente a quello secondo cui iura novit curia e a quello di effettività della tutela giurisdizionale), l’onere della specificità ex art. 366 c.p.c., n. 4, secondo cui il ricorso deve indicare “i motivi per i quali si chiede la cassazione,con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano”, non deve essere inteso nè quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione del vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nè di precisa individuazione, nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali, degli articoli del codice o di alti testi normativi, comportando semplicemente l’esigenza di una chiara esposizione, nell’ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell’impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente ma inequivocamente riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all’art. 360 cit. (così Cass. S.U. n. 17931 del 2013, cit., in motivazione): la qual cosa, nella specie, a fronte del chiaro riferimento ad errores in procedendo contenuto nei motivi di ricorso e alla richiesta di cassazione della sentenza, non appare seriamente revocabile in dubbio.

Venendo al merito, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che l’odierna ricorrente non avesse formulato alcuna censura nei confronti del capo di sentenza contenente la condanna nei confronti dell’INPS; con il secondo motivo, si lamenta violazione degli artt. 342,434 e 112 c.p.c., per non avere la Corte territoriale pronunciato nemmeno sulle doglianze concernenti il capo di sentenza relativo alle pretese del controricorrente D.S., ferma restando la sua inscindibilità rispetto al capo di sentenza concernente le pretese dell’INPS.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.

Giova premettere che l’odierna controversia trae origine da un precorso contenzioso tra Poste Italiane s.p.a. e D.S., in esito al quale, per quanto qui rileva, quest’ultimo aveva ottenuto la declaratoria d’illegittimità del licenziamento precedentemente intimatogli per raggiungimento del 65^ anno d’età e il risarcimento del danno in misura pari all’ammontare delle retribuzioni che egli avrebbe avuto diritto a percepire dalla data del recesso a quella dell’effettiva reintegrazione, detratto il trattamento pensionistico medio tempore percepito dall’IPOST: più precisamente, risulta dalla sentenza impugnata che il presente giudizio è stato introdotto da D.S. al fine di sentir dichiarare che egli non sarebbe obbligato a restituire all’IPOST (oggi INPS) la somma percepita a titolo di trattamento pensionistico e di sentir condannare l’INPS a restituirgli la somma indebitamente trattenutagli, nonchè, in subordine, per il caso che fosse stata accertata la sussistenza dell’obbligazione restitutoria, al fine di sentir dichiarare la sua titolarità dal lato passivo in capo a Poste Italiane s.p.a., con condanna di quest’ultima a rifondergli quanto nel frattempo trattenutogli dall’INPS (così la sentenza impugnata, pag. 3).

Del pari risulta dalla sentenza impugnata che, costituitosi in giudizio, l’INPS ha proposto a sua volta domanda riconvenzionale volta, in via principale, alla condanna di D.S. alla restituzione del trattamento pensionistico corrispostogli e, in subordine, alla condanna di Poste Italiane s.p.a. alla corresponsione del tantundem, e che, nella resistenza di Poste Italiane s.p.a., che aveva chiesto di essere mandata assolta dalle domande rivolte nei suoi confronti sia da D.S. che dall’INPS, il primo giudice ha dichiarato legittime le trattenute effettuate dall’INPS, accertato il residuo credito dell’INPS verso D.S. e condannato Poste Italiane s.p.a. al pagamento di quest’ultimo all’INPS e a rifondere a D.S. quanto trattenutogli dall’INPS (ibid., pag. 5).

Ciò posto, risulta infine dalla sentenza impugnata che, proponendo appello avverso tale pronuncia, Poste Italiane s.p.a. ha concluso chiedendo, “in riforma della sentenza n. 2/2013 resa dal Tribunale di Saluzzo il 17 gennaio 2013, (di) respingere tutte le domande avversarie” (ibid., pag. 6), e che l’appello è stato dichiarato inammissibile sul rilievo che l’odierna ricorrente, pur essendo stata condannata a pagare somme all’INPS ad estinzione del debito di D.S., non avrebbe formulato nell’atto di appello nè “alcuna specifica censura con riferimento a tale capo della sentenza”, nè alcuna censura “con riferimento alla motivazione contenuta nel corpo della sentenza” circa la necessità che essa restituisse all’INPS quanto trattenuto dall’ammontare delle retribuzioni corrisposte a D.S. a titolo di aliunde perceptum (ibid., pag. 15).

Ciò posto, questa Corte ha da tempo consolidato il principio di diritto secondo cui, nel caso di sentenza contenente una pluralità di statuizioni, costituiscono capi autonomi di essa quelli che provvedono su domande di contenuto distinto, fondate su presupposti di fatto e di diritto diversi e indipendenti l’uno dall’altro, ossia in ultima analisi dotati di propria e autonoma individualità affatto indipendente dalle altre parti della sentenza (così espressamente Cass. n. 5641 del 1986), e ne ha tratto l’implicazione che può concepirsi un’acquiescenza a parti non impugnate di una sentenza quando esse siano del tutto autonome l’una rispetto all’altra, non anche quando la parte non impugnata si ponga in nesso consequenziale con l’altra e trovi in essa il suo presupposto, giacchè in tal caso gli effetti dell’accoglimento dell’impugnazione si estendono ai capi dipendenti o che ne costituiscano un consequenziale sviluppo, pur se non espressamente e direttamente investiti dall’impugnazione e dalla pronuncia (Cass. nn. 5641 del 1986, cit., cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. nn. 6494 del 1988, 438 del 1996, 2062 del 2001, 33 del 2008).

Coerentemente con tali premesse, si è inoltre ritenuto che il principio dettato dall’art. 336 c.p.c., secondo cui la riforma o la cassazione parziale della sentenza ha effetto anche sui capi della stessa dipendenti dalla parte riformata o cassata, trova applicazione rispetto ai capi non impugnati autonomamente, ma necessariamente collegati ad altro che sia stato impugnato (Cass. nn. 3129 del 2011, 22776 del 2018).

Tali principi, ovviamente, non possono non rilevare nella valutazione concernente la specificità dell’appello proposto avverso una data sentenza, ai fini di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c.: sarebbe del tutto illogico ammettere, da un lato, che l’effetto espansivo interno della riforma della sentenza impugnata possa concernere capi della sentenza non autonomamente impugnati e, dall’altro, pretendere un grado di specificità del gravame tale da costringere l’impugnante a censurare ogni singola affermazione del giudice a quo. Prova ne sia che un risalente (ma mai contraddetto) orientamento di questa Corte ha ammesso sia che non incorre in ultrapetizione il giudice del gravame che, riformando la pronuncia di prime cure, assolva l’appellante anche da domande intrinsecamente dipendenti da quella rigettata, nonostante il difetto di uno specifico motivo di gravame sul punto (Cass. n. 3378 del 1978), sia che, pur dando luogo le obbligazioni solidali ad ipotesi di cause scindibili, i motivi di gravame proposti da un condebitore in solido non si comunicano agli altri solo quando si tratti di motivi specifici diversi da quelli dedotti dagli altri (Cass. n. 2522 del 1974, i cui dicta sono stati peraltro ripresi da Cass. S.U. n. 14700 del 2010).

Così ricostruito il quadro normativo che presiede alla valutazione della specificità dei motivi di gravame, risulta evidente l’error in procedendo in cui è incorsa la sentenza impugnata: giusta quanto dianzi esposto, il capo della sentenza di prime cure concernente le statuizioni di condanna di Poste Italiane s.p.a. nei confronti dell’INPS non costituiva un capo autonomo della pronuncia, ma un capo necessariamente collegato a quello relativo alle statuizioni concernenti l’obbligo di Poste Italiane s.p.a. di tenere indenne D.S. dalle pretese restitutorie avanzate nei suoi confronti dall’INPS, delle quali costituiva anzi l’ineliminabile presupposto, di talchè non era affatto necessario che l’odierna ricorrente, che aveva già censurato la sentenza impugnata per aver violato il giudicato asseritamente sceso sul proprio obbligo di risarcire il danno da illegittimo licenziamento previa detrazione, quale aliunde perceptum, del trattamento pensionistico medio tempore conseguito da D.S., concludendo per il rigetto delle domande avversarie, ne facesse oggetto di autonoma e specifica censura, a meno che la domanda riconvenzionale proposta in giudizio dall’INPS nei confronti di Poste Italiane s.p.a. non fosse fondata – ma nulla sul punto si legge nella sentenza impugnata – su presupposti di fatto e/o di diritto differenti rispetto a quelli già fatti valere da D.S. stesso.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019

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