Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3184 del 12/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3184 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: LA TERZA MAURA

ORDINANZA
sul ricorso 20118-2011 proposto da:
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta
e difende ope legis;
– ricorrente contro

SPEME STEFANIA;
– intimata –

2013
7420

avverso la sentenza n. 436/2011 della CORTE D’APPELLO
di TORINO del 7/04/2011, depositata il 13/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 03/10/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. MAURA LA TERZA;

Data pubblicazione: 12/02/2014

è presente il P.G. in persona del Dott. GIULIO ROMANO.

20118112011 Università Studi Torino c. Speme Stefania
Corte Suprema di Cassazione
Sezione Sesta Civile
Ordinanza
Torino chiedendone la condanna al pagamento delle differenze retributive tra quanto spettante ai
medici neo assunti a tempo pieno e quanto percepito, dal 2000 al 2004 in cui aveva frequentato la
Scuola di specializzazione in geriatria presso detta Università, periodo in cui, secondo la ricorrente,
era intercorso un contratto di formazione e lavoro.
Nel contraddittorio con l’Università, che negava la propria legittimazione passiva, il Tribunale
rigettava la domanda e, su appello principale della Speme e di quello incidentale dell’Università,
che eccepiva ancora la sua carenza di legittimazione passiva, la Corte d’appello di Torino, con la
sentenza impugnata rimetteva la causa al giudice di primo grado, per l’integrazione del
contraddittorio con i Ministeri della Economia e Finanze, della Sanità, della Istruzione e con la
Regione Piemonte, ritenendo la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra detti soggetti.
Avverso detta sentenza l’Università ricorre con due motivi.
Con il primo mezzo nega nuovamente la legittimazione passiva di essa Università e con il secondo
si duole che sia stato ravvisato un litisconsorzio necessario con i Ministeri e la Regione e sia stata
rinviata la causa al primo giudice.
La Speme è rimasta intimata.
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del secondo motivo di
ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;
Infatti la rimessione al primo giudice è consentita solo per l’integrazione del contraddittorio in caso
di litisconsorzio necessario, il che non ricorre nella specie, giacché tra università e Ministeri vi può
essere solo un vincolo di solidarietà rispetto all’obbligazione per cui è causa e quindi litisconsorzio
facoltativo e non necessario.
E’ stato infatti affermato che << In terna di attribuzione di borse di studio post-universitario a favore di laureati in medicina ammessi alici frequenza di un corso di specializzazione, il D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 3, pone a carico del Ministero del Tesoro, su proposta dei Ministeri dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e della Sanità, l'assegnazione e la ripartizione dei fondi alle Università alle quali compete, ai sensi del secondo comma della citata Con ricorso al Tribunale di Torino Speme Stefania chiamava in giudizio l'Università degli Studi di norma, la concreta erogazione delle somme in sei rate bimestrali posticipate, con la conseguenza che sia i Ministeri che l'Università sono processualmente legittimati dal lato passivo in quanto tenuti, solidalmente, al pagamento del compenso agli specializzandi, assumendo la ripartizione degli adempimenti tra gli enti medesimi una rilevanza esclusivamente interna (Cass. Sez. Unite n. 29345/2003, n. 16507/2008) Va invece rigettato il primo motivo, giacché con le medesime sentenze, nonché con la successiva Va quindi rigettato il primo motivo e accolto il secondo. La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo e accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Torino i'diversa composizione. Così deciso in Roma il 3 ottobre 2013. Il presidente Cass. 7753/2012 è stata confermata la legittimazione passiva dell'Università.

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