Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3184 del 11/02/2013


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 3184 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CIGNA MARIO

ORDINANZA

sul ricorso 17586-2009 proposto da:
BARLETTA

MARIA

BRLMRA39M46F376Y,

elettivamente

domiciliato in ROMA VIA ALFREDO FUSCO 104, presso lo
studio dell’avvocato CAIAFA ANTONIO, rappresentato e
difeso dagli avvocati LOCONTE STEFANO, DERAMO ANTONIO
LEONARDO, giusta delega a margine;
– ricorrente contro
2012
531

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente nonchè contro

Data pubblicazione: 11/02/2013

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE PUGLIA, AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO BARI l ;
– intimati –

avverso la sentenza n. 15/2008 della COMM.TRIB.REG. di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/10/2012 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito per il resistente l’Avvocato VARONE STEFANO, che
conferma l’avvenuto condono e chiede l’estinzione del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARLO DESTRO, che ha concluso per
l’estinzione per condono del ricorso.

BARI, depositata il 28/05/2008;

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FATTO E DIRI1TO

Siffatti accertamenti traevano origine da una verifica fiscale della Guardia di Finanza
di Monopoli , a seguito della quale venivano riscontrati maggiori canoni di locazione
per mancata registrazione dei relativi contratti nonché irregolarità nelle
movimentazioni bancarie e nella contabilità.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione la Barletta, affidato a
quattro motivi, cui resisteva l’Agenzia delle Entrate.
Nel corso del giudizio la contribuente presentava istanza di definizione ex art. 39,
comma 12, D.L. 98/2011, provvedendo al versamento delle somme dovute, e
chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere; l’Agenzia ne dava
atto e chiedeva di dichiarare l’estinzione del giudizio ex art. 16, comma 8, L 289/02.
Questa Corte, in conformità alle richieste delle parti, non può che dare atto di
quanto sopra e dichiarare estinto il giudizio per intervenuto condono, con
compensazione dei compensi di lite.
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per condono; spese compensate.
Così deciso in Roma il 25-10-2012 nella Camera di Consiglio della sezione tributaria.

Con sentenza 23-1/28-5-2008 la CTR di Bari rigettava l’appello proposto da Barletta
Maria avverso la sentenza della CTP di Bari, che aveva rigettato quattro ricorsi
(previa riunione degli stessi) proposti dalla Barletta nei confronti di avvisi di
accertamento dell’Agenzia delle Entrate di Bari 1 per IVA, IRPEF ed IRAP, relativi agli
anni di imposta 1999-2000 e 2001, nonchè avverso l’avviso di recupero del credito
d’imposta relativo all’anno 2001.

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