Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3184 del 09/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 09/02/2021), n.3184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23371-2019 proposto da:

I.E.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE DI PRIMA;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AGRIGENTO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3389/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 03/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

Ritenuto che:

Con sentenza nr. 3389/2018 la CTR della Sicilia accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia della CTP di Agrigento con cui era stato accolto il ricorso di I.E.G. proposto contro l’avviso di accertamento relativo ad Irpef, Irap ed Iva anno 2006.

Rilevava che la pretesa erariale azionata dall’Amministrazione finanziaria era derivata da una attività di controllo e verifica della Guardia di finanza era ben nota al contribuente che in ogni momento era stato messo in condizione di contestarla sicchè la perdurante acquiescenza dell’appellato a tutti gli atti su cui si era basato l’accertamento rendeva inammissibile il suo ricorso.

Avverso tale sentenza I.E.G. propone ricorso affidato a due motivi cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, commi 4 e 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene che l’art. 12 richiamato in rubrica attribuisce al contribuente nella fase antecedente alla notifica dell’avviso di accertamento due facoltà il cui mancato esercizio non può determinare una decadenza così grave come quella affermata dalla CTR.

Con il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c.

Il ricorrente si duole dell’omessa pronuncia in relazione all’eccezione di illegittimità dell’avviso impugnato per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 e dell’art. 2697 c.c.

Il primo motivo è fondato con l’assorbimento del secondo.

Ai fini di un corretto inquadramento giuridico occorre muovere dal dato di riferimento normativo.

In base alla L. n. 212 del 2000, art. 12 (Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali), “Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo (…)” (comma 1); si stabilisce inoltre che: “Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.

La norma, come si evince dal chiaro tenore della stessa, attribuisce al contribuente unicamente una facoltà e non un obbligo il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento.

La fase endoprocedimentale, infatti è preordinata a garantire un contraddittorio pieno, in un momento anticipato rispetto all’impugnazione in sede giurisdizionale dell’atto, nel corso del quale il contribuente è posto in grado, se lo ritiene, di esporre tutte le ragioni difensive.

La CTR non ha fatto buon governo delle norme sopra richiamate sancendo l’inammissibilità del ricorso giurisdizionale correlata alla mancata contestazione nella fase amministrativa dei rilievi all’attività accertativa dell’Amministrazione. La sentenza va cassata e rinviata alla CTR della Sicilia che dovrà esaminare nel merito le eccezioni sollevate dal contribuente rimaste assorbite anche con riferimento alla spese di legittimità.

La decisione va pertanto cassata e rinviata alla CTR Sicilia in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo e rinvia alla CTR della Sicilia in diversa composizione per le ragioni di cui in motivazione.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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