Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3184 del 09/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 3184 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: DE MASI ORONZO

ORDINANZA

sul ricorso 1275-2014 proposto da:
CAST HOTELS SRL, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA FASANA 21 STUDIO GALLO, presso lo studio
dell’avvocato STEFANIA SIELO, rappresentato e
difeso dall’avvocato GAETANO TORCIA;
– ricorrente contro

COMUNE
2017
3109

DI

domiciliato
42,

presso

FORIO
in

UFFICIO

ROMA
lo

VIA

studio

TRIBUTI,
BANCO

DI

GNOSIS

elettivamente
SANTO

SPIRITO

FORENSE

SRL,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE DI

Data pubblicazione: 09/02/2018

FIORE;
– controricorrente nonchè contro

EQUITALIA SUD SPA;

sul ricorso 10314-2015 proposto da:
CAST HOTELS SRL, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA A. FUSCO 104, presso lo studio
dell’avvocato FEDERICO ANTIGNANI, rappresentato e
difeso dall’avvocato GAETANO TORCIA;
– ricorrente contro

COMUNE DI FORIO UFFICI TRIBUTI, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA BANCO DI SPIRITO 42,
presso lo studio GNOSIS FORENSE, rappresentato e
difeso dall’avvocato MICHELE DI FIORE;
– controricorrente nonchè contro

EQUITALIA SUD SPA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 240/2013 depositata il
24/05/2013 e avverso la sentenza n. 9213/2014
depositata il 24/10/2014 della COMM.TRIB.REG. di
NAPOLI;

– intimata –

udita la relazione della causa svolta nella
camera di consiglio del 19/12/2017 dal

Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

RILEVATO

che la CTR della Campania, con la sentenza n. 240/50/13, depositata il 24/5/2013,
ha respinto l’appello proposto da CAST HOTELS s.r.l. avverso la sentenza della CTP di
Napoli che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso la cartella esattoriale,
per TIA (Tariffa Igiene Ambientale) relativa all’anno 2009, emessa dal Comune di
Forio d’Ischia sul presupposto che la predetta società non aveva adempiuto al

che ad avviso del giudice di appello la cartella di pagamento impugnata è idonea a
porre la contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi
essenziali, e la iscrizione a ruolo del tributo è stata effettuata dal Comune
tempestivamente, per cui non si è verificata alcuna decadenza dalla potestà
impositiva, ai sensi dell’art. 72, comma 1, D.Lgs. n. 507 del 1993, ed a riprova di
quanto affermato nella sentenza viene richiamata la fattura n. 6304/2010, relativa
all’anno 2010, inviata a mezzo del servizio postale e consegnata in data 13/9/2010;
che la contribuente ha interposto ricorso per cassazione (R.G.N. n. 1275/2014)
affidato a due motivi, cui l’intimato Comune resiste con controricorso, mentre
Equitalia Sud s.p.a. non ha svolto attività difensiva;
che la CTR della Campania, con la sentenza n. 9213/17/14, depositata il 24/10/2014,
ha ritenuto ammissibile l’impugnazione per revocazione proposta dalla CAST
HOTELS s.r.l. avverso la sopra indicata sentenza di appello e, decidendo nel merito,
ha respinto il gravame della contribuente;
che ad avviso del giudice dell’impugnazione la cartella di pagamento impugnata non è
stata preceduta dall’invio della fattura n. 253/2009, per errore indicata nella
revocata sentenza come fattura n. 6304/2010, quest’ultima pacificamente riferibile
ad annualità (2010) successiva, e dunque non pertinente, in quanto non risulta
provata la sua ricezione da parte della contribuente, ma la circostanza è irrilevante in
quanto la fattura non costituisce atto prodromico e, in ogni caso, non è stata
impugnata “neppure a seguito della conoscenza avuta mediante il deposito nel
presente giudizio”;
che la contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui
l’intimato Comune resiste con controricorso, mentre Equitalia Sud s.p.a. non ha svolto
attività difensiva;
CONSIDERATO

i

pagamento della fattura n. 253/2009, alla medesima notificata in data 12/1/2011;

che con il primo motivo di impugnazione (Ricorso R.G.N. n. 1275/2014) la ricorrente
deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt.
32 e 61, D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché violazione del principio del contraddittorio,
giacché la CTR ha deciso la causa sulla base di documentazione, la fattura n.
6304/2010, e relativa notifica, tardivamente prodotta il 26/10/2012, laddove l’udienza
di discussione era fissata per il 5/11/2012, essendosi l’ente impositore costituito in
giudizio oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’appello di cui all’art. 23,

controdedurre per segnalarne l’inconferenza, trattandosi di fattura (n. 6304/2010)
relativa ad altra annualità;
che con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio, giacché la CTR non ha considerato che la richiesta di pagamento della TIA
afferente l’annualità 2009, oggetto della cartella di pagamento impugnata, non è stata
preceduta da alcun prodromico atto di accertamento, nonostante il tributo non
riproducesse quello dell’annualità precedente e la contribuente avesse evidenziato di
non aver ricevuto alcuna fattura concernente la TIA per l’anno 2009;
che con il

motivo di impugnazione (Ricorso R.G.N. n. 10314/2015) la ricorrente

deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1,
commi 161 e 162, L. n. 296 del 2006, che ha abrogato e sostituito l’art. 71, D.Lgs. n.
507 del 1993, giacché la CTR avrebbe dovuto accogliere l’appello della contribuente,
ed annullare la cartella di pagamento, per difetto di notifica di un motivato avviso,
che avrebbe dovuto precedere la iscrizione a ruolo del tributo non versato, non
costituendo la fattura n. 253/2009, di cui neppure era stata dimostrata la ricezione,
atto prodromico della cartella di pagamento, non essendo essa equipollente ad un
motivato avviso, ed essendo del tutto erroneo il rilievo, contenuto in sentenza, della
mancata impugnazione, da parte della società CAST HOTELS, della predetta fattura,
una volta avutane conoscenza in corso di giudizio;
che, preliminarmente, i due ricorsi, quello (R.G.N. n. 1275/2014) proposto dalla
ricorrente avverso la sentenza n. 240/50/13 della CTR della Campania con cui è stato
respinto l’appello avverso la sentenza della CTP di Napoli che ha deciso il ricorso
della contribuente avverso la cartella esattoriale per TIA (ex TARSU) relativa all’anno
2009, nonché quello (R.G.N. n. 10314/2015) proposto avverso la sentenza n.
9213/17/14 della medesima CTR, che ha dichiarato ammissibile l’impugnazione per
revocazione della prima decisione e, decidendo nel merito la causa, ha respinto
2

D.Lgs. n. 546 del 1992, documentazione sulla quale la appellante non aveva potuto

l’appello della contribuente, siccome risultano contemporaneamente pendenti in sede
di legittimità, devono essere riuniti;
che, infatti, trova applicazione il principio più volte affermato da questa Corte,
secondo cui “i ricorsi per cassazione, proposti, rispettivamente, contro la decisione
della Corte d’appello e contro quella che decide l’impugnazione per revocazione
avverso la prima, debbono, in caso (come quello in esame) di contemporanea
pendenza in sede di legittimità, essere riuniti in applicazione (analogica, trattandosi di

la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa
sentenza. Infatti, la riunione di detti ricorsi, pur non essendo espressamente prevista
dalla norma citata, discende dalla connessione esistente tra le due pronunce, atteso
che sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza rese in sede di appello può
risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede
di revocazione.” (Cass. S.U., n. 10933/1997, n. 1814/2004, n. 21938/2006, n.
23445/2014, n. 10534/2015 e n. 11898/2015);
che, inoltre, il carattere pregiudiziale delle questioni inerenti al giudizio di revocazione
della originaria sentenza di appello, svolte nel riunito ricorso (R.G.N. n. 10314/2015),
comporta che il loro esame abbia la precedenza su quelle del ricorso contro la
sentenza d’appello (Cass. n. 2218/2004, n. 6878/2009; n. 6456/2010);
che l’unica censura svolta dalla società CAST HOTELS, più che svilupparsi attorno al
discorso argomentativo che ha portato la CTR a dissentire dalla contribuente circa la
dedotta insufficienza della motivazione della cartella di pagamento impugnata, quale
requisito di validità della stessa, atteso che l’atto “riportava i contenuti salienti” della
fattura n. 253/2009, ancorché della effettiva ricezione della predetta fattura non fosse
stata fornita prova, investe direttamente la questione della omessa comunicazione
di atti prodromici;
che, infatti, la contribuente insiste sulla prospettata necessità dell’invio di un motivato
avviso di accertamento a fronte dell’omesso versamento del tributo, atto prodromico
nel caso di specie carente, adempimento procedimentale che neppure può essere
sostituito dall’invio della fattura TIA;
che si tratta di argomentazioni infondate e non meritevoli di accoglimento;
che la questione, involgente l’erroneo richiamo alla fattura concernente il tributo
dovuto per l’anno 2010, vizio revocatorio (art. 395 n. 4 c.p.c.) della sentenza di
secondo grado ritenuto sussistente dalla CTR nella fase rescindente del giudizio, è

3

gravami avverso distinti provvedimenti) della norma dell’art. 335 c. p. c., che impone

stato negativamente risolto, nella successiva fase rescissoria, sul rilievo che “la
fattura in questione non costituisce atto prodromico alla cartella impugnata”;
che il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, comma 1, in tema di tassa sui rifiuti, consente
ai Comuni di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente
iscrizione a ruolo, senza necessità di adottare e notificare un avviso di accertamento,
soltanto nei casi in cui la liquidazione avvenga sulla base dei ruoli dell’anno
precedente, cioè sulla base di dati ed elementi già acquisiti, e non soggetti ad alcuna

automatica;
che, come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare, “Dall’esame di questa
disposizione emerge chiaramente che il presupposto della sua applicazione e, quindi,
del riconoscimento ai Comuni di tale facoltà – che costituisce pur sempre, nel
panorama normativo, una eccezione, come tale non suscettibile di applicazioni
estensive (Cass. n. 19165 del 2004) – risiede nel fatto che i dati relativi all’iscrizione a
ruolo dell’anno precedente, utilizzati per la liquidazione, possano considerarsi acquisiti,
cioè definitivi, risultando o dalla stessa dichiarazione del contribuente o da un
accertamento dell’Ufficio divenuto inoppugnabile. La liquidazione diretta, proprio per il
suo carattere di eccezionalità, richiede quindi, da un lato, l’identità dei dati utilizzati
con quelli dell’anno precedente, dall’altro la stabilità o definitività degli stessi, nel
senso che non devono essere né incerti né contestati. L’incertezza del dato utilizzato a
seguito della contestazione dell’utente comporta, viceversa, la necessità dell’adozione
dell’avviso di accertamento, dovendo l’Amministrazione esplicitare, ai sensi dell’art.
70, le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dai dati ed elementi indicati nella
dichiarazione.” (Cass. n. 23582/2009; n. 22248/2015), ma si tratta di ipotesi che
nella specie non ricorre;
che, pertanto, appare condivisibile la decisione della CTR, con la quale è stata respinta
la doglianza della società Cast Hotels, non ricorrendo alcuna ipotesi di omessa
denuncia o infedele o incompleta dichiarazione da parte della contribuente, e neppure
essendo stata allegata e provata la modificazione o variazione degli elementi già
acquisiti dall’ente impositore a seguito della denuncia della contribuente, soggetto su
cui grava l’obbligo di comunicare tempestivamente, e fedelmente, i dati richiesti dalla
legge, senza necessità di ripetere annualmente la denuncia nel caso di loro invarianza
(art. 70, D.Lgs. n. 507 del 1993);
che, invece, non assume rilievo, nell’economia della decisione, l’affermazione circa la
ritenuta necessità di immediata impugnazione della fattura TIA, da correggere nel
4

modificazione o variazione, in forza pertanto di una operazione puramente

senso che la relativa impugnazione costituisce per il contribuente una facoltà, e non
un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d’impugnazione con l’atto
successivo (Cass. n. 16100/2011, n. 5966/2015);
che la revoca della sentenza d’appello n. 240/50/13 della CTR della Campania,
anch’essa impugnata con ricorso per cassazione, determina la cessazione della
materia del contendere e dà luogo all’inammissibilità del predetto ricorso per
sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche

l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione;
che, in conclusione, il ricorso

R.G.N. n. 10314/2015

va respinto, il ricorso n.

1275/2014 va dichiarato inammissibile, mentre le spese del giudizio di legittimità,
secondo soccombenza, vanno poste a carico della ricorrente e sono liquidate, in
favore dell’intimato Comune, come in dispositivo;

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso R.G.N. n. 10314/2015, dichiara inammissibile il ricorso
R.G.N. n. 1275/2014, e condanna la ricorrente al pagamento della spese del presente
giudizio, che liquida in Euro 5.200,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
quindici per cento ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.P.R. n. 115 del
2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 dicembre 2017.

l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta

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