Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3184 del 09/02/2011

Cassazione civile sez. II, 09/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 09/02/2011), n.3184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA

VETERE, per legge domiciliata presso la Cancelleria civile della

Corte di cassazione, piazza Cavour, Roma;

– ricorrente –

contro

B.A.C.;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Tribunale civile e penale di S. Maria Capua

Vetere, depositata il 25 ottobre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 13

gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Golia Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale civile e penale di S. Maria Capua Vetere in data 25 ottobre 2007, con cui è stata rigettata l’opposizione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), dal medesimo Ufficio proposta contro il decreto di liquidazione degli onorari in favore dell’Avv. B.A. C., difensore di fiducia dell’imputato P.V., ammesso al patrocinio a spese dello Stato;

che il ricorso per cassazione, depositato nella cancelleria del giudice a quo, è affidato a due motivi, i quali denunciano violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione.

Considerato che, essendosi l’opposizione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 svolta dinanzi al giudice designato secondo le forme del procedimento di volontaria giurisdizione, il provvedimento era suscettibile di ricorso per cassazione da proporre in base alle regole procedurali proprie del rito civile, e ciò anche secondo l’orientamento giurisprudenziale anteriore alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 3 settembre 2009, n. 19161 (v., in fattispecie identica, Cass., Sez. 2^, 16 luglio 2010, n. 16770);

che il presente ricorso, con cui viene impugnata una ordinanza resa in sede di opposizione da un giudice che ha seguito il procedimento civile, è stato invece proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale;

che, in particolare, i due motivi di ricorso, con i quali si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di norme di legge e vizio di motivazione, sono, entrambi, privi, del quesito di diritto e del momento di sintesi, l’uno e l’altro prescritti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366-bis cod. proc. civ.;

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara, il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2011

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