Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3184 del 04/02/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/02/2019, (ud. 22/11/2018, dep. 04/02/2019), n.3184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12212-2017 proposto da:

D.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FILIPPO BENNARDO;

– ricorrente –

contro

RESAIS RISANAMENTO E SVILUPPO ATTIVITA’ INDUSTRIALI SICILIANE S.P.A.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LORIS LUCA MANTIA;

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 366/2016 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 02/11/2016 R.G.N. 9/2015.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’Appello di Caltanissetta, respingendo con sentenza n. 366/2016 il gravame proposto da D.A. avverso la pronuncia del Tribunale della stessa città, ha confermato il rigetto della domanda con cui il predetto aveva chiesto che la Resais S.p.a., società di gestione del personale degli ex enti pubblici siciliani e delle società da essi controllate, fosse condannata al pagamento delle differenze contributive non versate per il periodo di prepensionamento e sulla base della normativa vigente;

la Corte territoriale, qualificando come accollo l’obbligo che gravava su Resais per il pagamento della contribuzione nei periodi di pensionamento ed escludendo il ricorrere della prescrizione sulla cui base aveva definito il giudizio il Tribunale, sosteneva, rivedendo il proprio precedente orientamento, che l’accordo transattivo intercorso tra le parti dinanzi al giudice del lavoro, con cui il D. aveva rinunciato ad ogni diversa pretesa, ricomprendesse anche i diritti contributivi, senza che ricorresse nullità, nè ai sensi dell’art. 2113 c.c., in quanto l’accordo era stato raggiunto in sede protetta, nè ai sensi dell’art. 2115 c.c., in quanto quest’ultima invalidità concerneva le forme di contribuzione obbligatoria e non quelle di natura volontaria;

avverso tale pronuncia il D. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, poi illustrati da memoria, cui hanno resistito con controricorso l’I.N.P.S. e la Resais s. p. a..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

i tre motivi di ricorso sottopongono da vari punti di vista le medesime questioni, afferenti, da un lato, all’interpretazione dell’accordo transattivo intercorso tra il D. e Resais e, per altro verso, all’affermazione secondo cui quell’accordo sarebbe da considerare invalido per violazione degli artt. 2113,2114,2115 e 2116 c.c., nonchè della pertinente normativa regionale siciliana e statale;

la vicenda riguarda un lavoratore la cui posizione rientra nell’ambito dei benefici di cui alla L. Regione Sicilia n. 42 del 1975 e successive modificazioni, secondo la quale, in sostanza, ai dipendenti del settore zolfiero e poi anche a quelli della Italkali, sarebbe spettata, nonostante la cessazione dell’attività di lavoro, un’indennità di prepensionamento, a carico della Regione e poi, per quanto interessa il caso di specie, della Resais s.p.a., nonchè il versamento della contribuzione, fino al momento del pensionamento, da calcolarsi sulla base della misura della predetta indennità di prepensionamento;

tra il D. e la Resais, nel maggio 2006, è tuttavia intercorso un accordo conciliativo nell’ambito del quale il D. rinunciava, nel definire il contenzioso sull’indennità di prepensionamento, “a qualsivoglia pretesa vantata o potuta vantare… che abbia titolo, anche indirettamente, nel rapporto di lavoro pregresso, nella disposizioni della legislazione regionale in materia di trattamenti assistenziali e negli accordi collettivi per il personale, impegnandosi a non avviare altre azioni a qualunque titolo”;

il D. ha agito sostenendo che la legislazione determinasse in senso a lui più favorevole la base di calcolo del contributo dovuto per il periodo di prepensionamento, parametrandola alla misura dell’indennità percepita nel medesimo periodo, tutte le volte in cui tale misura costituisca effettivamente una elevazione della base di calcolo rispetto al contributo determinato in applicazione del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, art. 8 (L. n. 105 del 1991, art. 1 poi richiamato dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 268);

la sua pensione, essendo stata determinata, per effetto dell’accordo transattivo predetto, senza che vi fosse stato versamento della contribuzione nella misura così calcolata, era risultata pertanto, a suo dire, inferiore a quella spettante;

egli quindi insisteva per la condanna di Resais a versare la contribuzione omessa e dell’I.N.P.S. a corrispondere le differenze pensionistiche;

la Corte nissena ha ritenuto che l’amplissima formula negoziale utilizzata in sede di conciliazione portasse a ritenere che la rinuncia fosse comprensiva anche dei diritti contributivi e che neppure ricorresse alcuna nullità, in quanto l’art. 2115 c.c., comma 3, nel sancire la nullità dei patti diretti agli obblighi di pagamento della contribuzione, va riferito alla contribuzione obbligatoria, quale non sarebbe quella cui era tenuta Resais durante il periodo di prepensionamento;

non vi è dubbio che non possano ammettersi le censure, sviluppate nei motivi di gravame, con le quali si contesta, peraltro del tutto genericamente, l’interpretazione del significato della transazione inter partes, avendo esse il fine di proporre in sede di legittimità una rilettura di merito del significato di quell’accordo;

si deve dunque muovere dal presupposto che la transazione abbia ricompreso anche la rinuncia del D. ad ulteriori pretese rispetto ai versamenti contributivi da parte di Resais;

sono invece da ritenere fondate le critiche, mosse come detto trasversalmente nell’ambito dei tre motivi di gravame, con le quali si sostiene l’invalidità dell’estensione di tale accordo fino a comprendere anche i diritti contributivi riconnessi all’indennità versata nel corso del periodo di prepensionamento;

secondo la L.R. Sicilia n. 42 del 1975, art. 6 rispetto ai lavoratori delle aziende interessate si sarebbe proceduto alla “risoluzione del rapporto di lavoro” (comma 1), con pagamento a carico della Regione, ed ora di Resais, “fino al raggiungimento dell’età pensionabile” di “un’indennità mensile peri all’80 per cento della retribuzione globale di fatto percepita il mese precedente alla data di risoluzione” (comma 2), oltre che, presso gli enti competenti, al versamento della “contribuzione volontaria da parte degli interessati a fini pensionistici, nella misura massima consentita” (comma 4);

è dunque vero che si tratta di contribuzione definita “volontaria” (cfr. L. n. 214 del 1982, art. unico; L. n. 105 del 1991, art. 1,L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 268), ma ciò solo nel senso che, rispetto all’I.N.P.S., il regime è quello proprio di tale tipologia di contribuzione (D.P.R. n. 1432 del 1971, art. 8);

tuttavia, l’obbligo inerente il relativo versamento non ha base negoziale, ma legale (L.R. Sicilia n. 42 del 1975, art. 6 cit. e succ. integrazioni), sicchè la fattispecie rientra appieno, pur nella peculiarità della sua dinamica, nella disciplina di cui all’art. 2115 c.c., comma 3, trattandosi di indennità di natura assistenziale (Cass. 17 gennaio 2011, n. 898; Cass. 22 novembre 1999, n. 12944), e ciò pur se l’obbligo sorge nel rapporto tra lavoratore e datore e non in quello tra datore ed ente previdenziale;

d’altra parte la sanzione espressa di nullità di cui all’art. 2115 c.c., comma 3, sottrae le pattuizioni che ne violino il disposto all’annullabilità quale regolata dall’art. 2113 c.c., sicchè le transazioni nella materia in esame possono riguardare solo le azioni verso il datore di lavoro, per le conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato versamento della contribuzione (v. in ambito di contribuzione obbligatoria verso l’I.N.P.S., Cass. 13 marzo 2009, n. 6221), ma non l’obbligo contributivo di fonte legale in sè considerato (viceversa, per la possibilità di transigere ai sensi dell’art. 2113 c.c.rispetto ad obblighi previdenziali di fonte negoziale, v. Cass. 12 giugno 1995, n. 6611);

va dunque affermato il principio per cui costituisce contribuzione obbligatoria, con finalità assistenziale, cui si applica l’art. 2115 c.c., comma 3, e rispetto alla quale non possono validamente intervenire transazioni ai sensi dell’art. 2113 c.c., u.c., quella il cui versamento non ha origine negoziale, ma trova fondamento in norme di legge che sanciscono il corrispondente obbligo del datore di lavoro verso il lavoratore, nell’ambito di un rapporto destinato a regolare la fase di c.d. prepensionamento;

l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui si tratterebbe di contribuzione volontaria e dunque opererebbe l’efficacia sanante di cui all’art. 2113 c.c., u.c., è pertanto errata e ciò impone la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo per il nuovo esame sulla base dei principi giuridici qui esplicitati e per la definizione di ogni altra questione consequenziale.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2019

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