Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31839 del 05/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 05/12/2019, (ud. 22/10/2019, dep. 05/12/2019), n.31839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. RAIMONDI Giudo – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21903/2018 proposto da

C.A.M., domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli Avvocati

GIUSEPPE MARZIALE e PATRIZIA TOTARO;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso

lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2887/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 02/05/2018 R.G.N. 327/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/10/2019 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine per il rigetto;

uditi gli Avvocati GIUSEPPE MARZIALE PATRIZIA TOTARO;

udito l’Avvocato VALENTINA LUCIANI per delega verbale dell’Avvocato

RAFFAELE DE LUCA TAMAJO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 158 del 2018 il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli respingeva l’opposizione proposta da C.A.M. avverso l’ordinanza, pronunciata nell’ambito della fase sommaria del procedimento ex lege n. 92 del 2012, con cui era stata rigettata l’impugnativa del licenziamento per giustificato motivo soggettivo a lei inflitto il 17 marzo 2015 dalla datrice di lavoro Poste Italiane Spa.

A sostegno della decisione il giudice rilevava che alla dipendente, direttrice dell’ufficio postale di (OMISSIS), erano stati contestati due addebiti: “l’aver autorizzato le operazioni di prelievo specificamente elencate nella contestazione del 9.2.2015, senza svolgere la prevista segnalazione extra Gianos, nonostante la presenza di evidenti indici di anomalia per la rilevazione di operazioni sospette in materia di procedura antiriciclaggio; b) l’aver autorizzato operazioni di prelievo di importo pari o superiore ad Euro 20.000,00 senza richiedere la preventiva autorizzazione al TSC di (OMISSIS)”.

Il giudice escludeva la configurabilità di tale ultimo addebito, mentre ravvisava la sussistenza del primo fatto contestato.

Avverso tale sentenza di primo grado proponevano reclamo in via principale la C. ed in via incidentale la società in merito al secondo addebito negato dal Tribunale.

2. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza pubblicata in data 2 maggio 2018, in riforma della pronuncia di primo grado ed in accoglimento del reclamo incidentale di Poste Italiane Spa, ha dichiarato “la legittimità del licenziamento per le causali di cui in motivazione”.

In estrema sintesi, la Corte territoriale ha escluso la tardività della contestazione disciplinare ed ha ritenuto provati entrambi gli addebiti; dal punto di vista della proporzionalità della sanzione, pur escludendo la ricorrenza dell’ipotesi prevista dall’art. 54, comma 5, lett. c) del CCNL applicabile, ha tuttavia considerato che la condotta non era sussumibile nell’ambito di previsioni collettive cui si connettessero sanzioni conservative, ed ha quindi ritenuto integrata “la nozione legale di giustificato motivo soggettivo di licenziamento”.

La Corte ha valutato che “le reiterate e consapevoli violazioni di norme procedurali poste in essere dalla C. siano espressione di una condotta gravemente negligente ed inconcepibile per un dipendente che riveste un ruolo apicale e che dovrebbe, oltre ad osservare personalmente le procedure, vigilare sull’osservanza delle stesse da parte dei proprio subordinati”, assumendo nella specie la condotta un connotato di particolare gravità, considerato che le disposizioni violate miravano ad evitare l’utilizzo del sistema finanziario per scopi criminosi”.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la C. con 5 motivi, cui ha resistito con controricorso la società, illustrato anche da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia: “nullità della sentenza per travisamento degli atti processuali nonchè e comunque per violazione e/o errata e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè degli artt. 2118 e 2697 c.p.c., nonchè ancora deLLA L. n. 604 del 1966, artt. 1,3 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 nonchè n. 4, nonchè se del caso n. 5”.

Si lamenta che la Corte napoletana avrebbe fondato il suo convincimento facendo “espresso e rilevante riferimento ad una prova testimoniale ovvero per informatori” in realtà mai acquisita.

La censura è inammissibile perchè contiene promiscuamente la contemporanea deduzione di violazione di plurime disposizioni di legge, sostanziale e processuale, nonchè di ipotetici vizi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, senza adeguata specifica indicazione di quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi che devono essere riconducibili ad uno di quelli tipicamente indicati dell’art. 360 c.p.c., comma 1, così non consentendo una adeguata identificazione del devolutum e dando luogo all’impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, “di censure caratterizzate da… irredimibile eterogeneità” (Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014; cfr. anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013; conf. Cass. n. 14317 del 2016; tra le più recenti v. Cass. n. 3141 del 2019, Cass. n. 13657 del 2019; Cass. n. 18558 del 2019; Cass. n. 18560 del 2019).

Inammissibile anche perchè non corrisponde al vero che il convincimento espresso dalla Corte di Appello si sia fondato esclusivamente sulle informazioni di taluni dipendenti cui si riferisce parte ricorrente, peraltro che la stessa Corte indica come rese “agli ispettori della società”, bensì sulla valutazione di un complesso quadro probatorio, nell’ambito del quale hanno assunto rilievo anche “le dichiarazioni rese dalla C. in sede di indagine interna e in sede di interrogatorio libero svolto nella fase sommaria”.

2. Con il secondo motivo si denuncia: “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2118 e 2697 c.c., nonchè della L. n. 604 del 1966, artt. 1, 3 e 5, nonchè degli artt. 416 e 436 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3” nonchè “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, inteso, se del caso, anche come esame apparente e/o perplesso e/o incomprensibile”.

In relazione all’addebito di aver autorizzato operazioni di prelievo senza effettuare le segnalazioni previste in materia di prevenzione dei reati di riciclaggio, si sostiene che “sarebbe documentalmente provato che quanto addebitato disciplinarmente alla ricorrente era attribuzione della Filiale, che non incombeva sul Direttore di Ufficio postale un onere di segnalazione (con extra Gianos) allorquando l’operatività del cliente non era mutata nel tempo, che contrattualmente le operazioni oggetto della contestazione disciplinare in esame erano espressamente contemplate, che comunque di segnalazioni circa le operazioni della Eurornetalli Sud ve ne erano state decine, alla quale (ndr. così nel testo) la C. aveva sempre fatto riferimento e sempre senza ricevere indicazioni o riscontro”.

Si lamenta “l’assoluta omissione di esame e valutazione del complesso di circostanze e documenti reiteratamente offerti da parte ricorrente nel processo, con conseguente ed evidente vizio motivazionale valevole ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Esso, oltre a soffrire la medesima inammissibilità per “promiscuità” già evidenziata riguardo alla tecnica redazionale del primo motivo, è inoltre inammissibile nella parte in cui invoca l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposizione che, per i giudizi di appello instaurati successivamente al trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della L. 7 agosto 2012 n. 134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11.8.2012), di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, non può essere denunciato, rispetto ad un reclamo proposto il 19 febbraio 2018 dopo la data sopra indicata (del richiamato D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2), con ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto (nella specie la sussistenza dell’addebito circa l’omessa segnalazione delle operazioni sospette di prelievo) sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter c.p.c., u.c.). Ossia il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme (v. per tutte Cass. n. 23021 del 2014); nè parte ricorrente, per evitare l’inammissibilità del motivo, indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando come esse siano tra loro diverse (Cass. n. 26674 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014).

La disposizione è applicabile anche al reclamo disciplinato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, commi da 58 a 60, che ha natura sostanziale di appello, dalla quale consegue la applicabilità della disciplina generale dettata per le impugnazioni dal codice di rito, se non espressamente derogata (in tal senso Cass. n. 23021 del 2014; conformi: Cass. n. 4223 del 2016; Cass. n. 17513 del 2018; Cass. n. 13183 del 2018; Cass. n. 6544 del 2019).

Ciò posto, poichè il fatto così come apprezzato concordemente dai giudici di merito diviene premessa data ed intangibile per questa Corte, sono inammissibili anche le censure in cui, variamente, si prospettano formalmente violazioni o false applicazioni di numerose norme che invece, nella sostanza, tendono a criticare la valutazioni dei fatti operata dai giudici ai quali compete, come è reso palese dall’ampio riferimento ai materiali istruttori, non risultando dirimente neanche il decreto di archiviazione sopravvenuto in sede penale, stante l’autonomia di accertamento del giudice civile e la non sovrapponibilità del reato con l’illecito disciplinare contestato.

Come noto, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007). Sicchè il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata perchè è quella che è stata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove si critichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operatività dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e la censura è attratta inevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio – qui precluso – che appunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti.

3. Con il terzo motivo si denuncia: “violazione e/o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, nonchè degli artt. 2118 e 2697 c.c., nonchè della L. n. 604 del 1966, artt. 1,3 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” nonchè “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, inteso, se del caso, anche come esame apparente e/o perplesso e/o incomprensibile”.

Si critica la sentenza impugnata per non aver ritenuto violato il principio di immediatezza e tempestività dell’azione disciplinare.

Orbene, per consolidata giurisprudenza di questa Corte l’accertamento della violazione del principio della tempestività della contestazione disciplinare spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (cfr., ex plurimis, Cass. n. 13183 del 2018; Cass. n. 14195 del 2018; Cass. n. 1247 del 2015; Cass. n. 25070 del 2013; Cass. n. 29480 del 2008; Cass. n. 22066 del 2007; Cass. n. 14115 del 2006). In particolare rileva l’avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non l’astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi (Cass. n. 23739 del 2008; Cass. n. 21546 del 2007).

Ciò dato, allo stesso modo che per il mezzo di gravame che precede, il presente motivo è inammissibile anche perchè richiama il n. 5 dell’art. 360 c.p.c., in merito alla tempestività della contestazione disciplinare, espressa concordemente nel doppio grado di giudizio, e, conseguentemente, sono inammissibili le censure di pretese violazioni di legge che invece, contestando l’apprezzamento conforme operato dai giudici al cui dominio appartiene, mascherano un sindacato di merito precluso a questa Corte.

4. Con il quarto motivo si denuncia: “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2106 c.c., nonchè della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, nonchè degli artt. 53 e 54 del CCNL Poste Italiane del 14.4.2011, nonchè degli artt. 2118 e 2697 c.c., nonchè della L. n. 604 del 1966, artt. 1,3 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” nonchè “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, inteso, se del caso, anche come esame apparente e/o perplesso e/o incomprensibile”.

Si critica la sentenza impugnata per aver ritenuto che la condotta posta in essere dalla C. non rientrasse in alcuna delle ipotesi che la contrattazione collettiva riconduce a sanzione conservativa, avendo considerato il fatto alla medesima ascritto “di massima gravità”, nonostante “l’assenza di qualsivoglia componente dolosa o fosse anche solo di colpa grave” e la mancanza di danni per la società.

Il motivo – oltre i profili di inammissibilità derivanti dall’articolazione commista di plurime violazioni di norme di legge e di contratto collettivo, oltre che di vizi di motivazione, già sottolineati in precedenza – non è meritevole di accoglimento neanche quanto alla censura essenziale che il complessivo mezzo di impugnazione sottende.

4.1. In proposito vale richiamare la trama argomentativa contenuta in un recente arresto di questa Corte che ha analizzato funditus i rapporti tra licenziamento e previsioni disciplinari della contrattazione collettiva (Cass. n. 12365 del 2019; nello stesso senso v. Cass. n. 14247 del 2019; Cass. n. 14248 del 2019; Cass. n. 14500 del 2019; Cass. n. 14604 del 2019; conformi anche Cass. n. 19578 del 2019; Cass. n. 21628 del 2019).

Avuto riguardo alle previsioni della contrattazione collettiva che graduano le sanzioni disciplinari, essendo quella della giusta causa e del giustificato motivo una nozione legale, si è più volte espresso il generale principio che tali previsioni non vincolano il giudice di merito (ex plurimis, Cass. n. 8718 del 2017; Cass. n. 9223 del 2015; Cass. n. 13353 del 2011).

Tuttavia “la scala valoriale ivi recepita deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell’art. 2119 c.c.” (Cass. n. 9396 del 2018; Cass. n. 28492 dei 2018; principio ribadito da Cass. n. 14062 del 2019; Cass. n. 14063 del 2019; v. anche Cass. n. 13865 del 2019), considerato altresì che la L. n. 183 del 2010, art. 30, comma 3, ha previsto che “nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro” (cfr. Cass. n. 32500 del 2018; circa la natura non meramente ricognitiva delle disposizioni contenute nella L. n. 183 del 2010, art. 30, v. anche Cass. n. 25201 del 2016).

Il principio generale subisce eccezione ove la previsione negoziale ricolleghi ad un determinato comportamento giuridicamente rilevante solamente una sanzione conservativa: in tal caso il giudice è vincolato dal contratto collettivo, trattandosi di una condizione di maggior favore fatta espressamente salva dal legislatore (L. n. 604 del 1966, art. 12). Pertanto, ove alla mancanza sia ricollegata una sanzione conservativa, il giudice non può estendere il catalogo delle giuste cause o dei giustificati motivi di licenziamento oltre quanto stabilito dall’autonomia delle parti (cfr., in particolare, Cass. n. 15058 del 2015; Cass. n. 4546 del 2013; Cass. n. 13353 del 2011; Cass. n. 1173 del 1996; Cass. n. 19053 del 1995), a meno che non si accerti che le parti stesse “non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità di una sanzione espulsiva”, dovendosi attribuire prevalenza alla valutazione di gravità di quel peculiare comportamento, come illecito disciplinare di grado inferiore, compiuta dall’autonomia collettiva nella graduazione delle mancanze disciplinari (cfr. ex multis Cass. n. 1173 del 1996; Cass. n. 14555 del 2000; Cass. n. 6165 del 2016; Cass. n. 11860 del 2016; Cass. n. 17337 del 2016).

In ordine, poi, ai criteri di interpretazione di un contratto collettivo, questa Corte ha già affermato che, in considerazione della sua natura privatistica, vanno applicate le disposizioni dettate dagli artt. 1362 c.c. e segg.. Coerentemente è stato da gran tempo escluso il ricorso all’applicazione analogica (Cass. n. 7519 del 1983; Cass. n. 5726 del 1985; Cass. n. 6524 del 1988), “atteso che anche nel contratto collettivo le disposizioni in esso contenute conservano pur sempre la loro originaria natura contrattuale e non consentono conseguentemente il ricorso all’analogia, che è un procedimento di integrazione ermeneutica consentito, ex art. 12 preleggi, con esclusivo riferimento agli atti aventi forza o valore di legge” (in termini, Cass., n. 30420 del 2017).

Con riferimento all’interpretazione estensiva, essa è, in linea generale, consentita ai sensi dell’art. 1365 c.c., per estendere un patto relativo ad un caso ad un altro caso non espressamente contemplato dalle parti. In proposito è stato di recente precisato (Cass. n. 9560 del 2017) che la norma da ultimo citata consente l’interpretazione estensiva di clausole contrattuali solo ove risulti l'”inadeguatezza per difetto” dell’espressione letterale adottata dalle parti rispetto alla loro volontà, inadeguatezza tradottasi in un contenuto carente rispetto all’intenzione. In tale ipotesi, l’interprete deve tener presenti le conseguenze normali volute dalle parti stesse con l’elencazione esemplificativa dei casi menzionati e verificare se sia possibile ricomprendere nella previsione contrattuale ipotesi non contemplate nell’esemplificazione, attenendosi, nel compimento di tale operazione ermeneutica, al criterio di ragionevolezza imposto dalla medesima norma. E’ evidente che la suddetta verifica deve essere eseguita dall’interprete con particolare severità in un contesto, come quello in esame, nel quale trova applicazione il principio generale secondo cui una norma che preveda una eccezione rispetto alla regola generale deve essere interpretata restrittivamente. Ne consegue che in siffatta ipotesi l’interpretazione non può estendersi oltre i casi in cui il plus di significato, che si intenda attribuire alla norma interpretata, non riduca la portata della norma costituente la regola con l’introduzione di nuove eccezioni (cfr., in materia di rapporto regola-eccezione e della necessità di stretta interpretazione di queste ultime e dell’esclusione di qualunque integrazione di tipo analogico o estensivo, Cass. S. U. n. 24772 del 2008 in materia di mandato senza rappresentanza; Cass. n. 13875 del 2010 in tema di patrocinio a spese dello Stato; Cass. n. 8379 del 2018 in materia di forma dei contratti collettivi; Cass. n. 20188 del 2017, che rinvia altresì a Cass. n. 9205 del 1999, in materia di successione e di diritto d’autore).

Pertanto solo ove il fatto contestato e accertato sia espressamente contemplato da una previsione di fonte negoziale vincolante per il datore di lavoro, che tipizzi la condotta del lavoratore come punibile con sanzione conservativa, il licenziamento sarà illegittimo (ed anche meritevole della tutela reintegratoria prevista dell’art. 18, comma 4, novellato dalla L. n. 92 del 2012).

4.2. Tanto premesso in diritto è conforme ai principi richiamati l’operato della Corte territoriale che ha esplicitamente scrutinato l’art. 54, comma 5, lett. c) del CCNL applicabile al rapporto e che prevede una sanzione conservativa “per qualsiasi negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio deliberatamente commesse, anche per procurare indebiti vantaggi a sè o a terzi, ancorchè l’effetto voluto non si sia verificato e sempre che la mancanza non abbia carattere di particolare gravità altrimenti sanzionabile”.

Si tratta dunque – per quanto sopra detto – di una di quelle clausole in cui il giudice non è vincolato dalla previsione della sanzione conservativa perchè le parti collettive “non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità di una sanzione espulsiva”, dovendosi attribuire prevalenza alla valutazione di gravità di quel peculiare comportamento compiuta dall’autonomia collettiva nella graduazione delle mancanze disciplinari (cfr. ex multis Cass. n. 1173 del 1996; Cass. n. 14555 del 2000; Cass. n. 6165 del 2016; Cass. n. 11860 del 2016; Cass. n. 17337 del 2016).

La Corte di Appello ha proprio effettuato detta verifica, ravvisando nella specie “l’estrema gravità della violazione di disposizioni di servizio finalizzate ad evitare l’utilizzo del sistema finanziario per scopi criminosi” e collocando la condotta addebitata nella nozione legale di giustificato motivo soggettivo.

Nell’effettuare tale verifica di “particolare gravità” i giudici d’appello aggiungono che “le regole antiriciclaggio hanno una particolare valenza proprio per le finalità pubblicistiche previste dalla legge e dagli adempimenti connessi. la violazione di tali regole quindi comporta una lesione alla stessa identità dell’intermediario finanziario, costituendo uno sviamento dai propri scopi pubblicistici, con evidente danno alla stessa attività posta in essere oltre che con evidenti ripercussioni negative di carattere sia economico che all’immagine”.

Trattasi di argomentazione plausibile, commisurata a tutte le circostanze del caso concreto che compete al giudice del merito apprezzare e che è sottratta al controllo di legittimità, per cui la diversa opinione della parte soccombente non è idonea a determinare la cassazione della sentenza impugnata.

Parimenti questa Corte insegna come anche il giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità (ex pluribus: Cass. n. 8293 del 2012; Cass. n. 7948 del 2011; Cass. n. 24349 del 2006; Cass. n. 3944 del 2005; Cass. n. 444 del 2003), se non nei limiti in cui lo sia il vizio di motivazione secondo la disciplina dell’art. 360 c.p.c., tempo per tempo vigente.

Trattandosi di una decisione che è il frutto di selezione e valutazione di una pluralità di elementi, la parte ricorrente, per ottenere la cassazione della sentenza impugnata, non può limitarsi ad invocare una diversa combinazione di detti elementi ovvero un diverso peso specifico di ciascuno di essi, ma deve piuttosto denunciare l’omesso esame di un fatto, ai fini del giudizio di proporzionalità, avente valore decisivo, nel senso che l’elemento trascurato avrebbe condotto ad un diverso esito della controversia con certezza e non con grado di mera probabilità (v. Cass. n. 18715 e 20817 del 2016).

5. Con il quinto motivo si denuncia: “quanto al reclamo incidentale: violazione e/o errata e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè degli artt. 2118 e 2697 c.c., nonchè ancora della L. n. 604 del 1966, artt. 1, 3 e 5, nonchè dell’art. 416 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 nonchè n. 5”.

Si critica la Corte di Appello per non avere ammesso la prova richiesta dalla lavoratrice e per avere invece dato credito a dichiarazioni rese al di fuori del processo.

Anche tale motivo è inammissibile per la consueta natura promiscua e per l’improprio riferimento a pretese violazioni di legge, mentre nella sostanza si denuncia una scorretta acquisizione e valutazione probatoria.

In particolare risultano inappropriati i richiami sia all’art. 2697 c.c., sia agli artt. 115 e 116 c.p.c..

Per il primo aspetto la violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018).

Per l’altro aspetto, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque oramai nei limiti angusti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, novellato (tra le altre v. Cass. n. 23940 del 2017), così come rigorosamente interpretato dalle Sezioni unite di questa Corte (sent. nn. 8053 e 8054 del 2014) con enunciati di cui il motivo non tiene adeguato conto.

5. Conclusivamente il ricorso va respinto, con spese liquidate secondo soccombenza come da dispositivo.

Occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019

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