Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31838 del 05/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 05/12/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 05/12/2019), n.31838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2623/2014 proposto da:

R.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VITO ARTALE 6, presso lo studio dell’avvocato DONATO TOMA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso la sede legale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati RAFFAELA FABBI e LORELLA FRASCONA’;

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei

crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ESTER SCIPLINO, ANTONINO

SGROI, LELIO MARITATO e CARLA D’ALOISIO;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA SPEZIA S.P.A. CONCESSIONARIA S.R.T. di LA SPEZIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 368/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 11/07/2013, R.G.N. 330/2013.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata l’11.7.2013, la Corte d’appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rideterminato i contributi e i premi dovuti da R.L. in relazione al rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con D.L.G., rapportandoli ad una minore durata del rapporto stesso e ad un minor orario di lavoro, confermando nel resto l’impugnata sentenza e condannando R.L. a rifondere le spese processuali in favore dell’INPS e dell’INAIL, liquidate rispettivamente in Euro 8.000,00 e in Euro 1.860,00;

che avverso tale pronuncia R.L. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;

che l’INPS e l’INAIL hanno resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per non avere la Corte di merito rapportato la prestazione lavorativa alla minor durata accertata in altra sentenza resa sul ricorso proposto nei suoi confronti dalla lavoratrice, nonostante che detta sentenza fosse stata esplicitamente richiamata nella motivazione della pronuncia qui impugnata a sostegno del decisum;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 2697 e 2108 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto assolto l’onere della prova del lavoro straordinario svolto dalla lavoratrice;

che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, per avere la Corte di merito liquidato le spese di lite in favore dell’INPS senza considerare che la propria sentenza aveva considerevolmente ridotto l’ammontare dei contributi e delle sanzioni dovuti rispetto a quanto originariamente preteso dall’ente previdenziale e per di più in contrasto con i parametri di legge, specie tenendo conto dell’avvenuta riunione dei procedimenti e della mancata applicazione dell’art. 151 att. c.p.c.;

che il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità, facendo rinvio ad atti processuali di altro giudizio (sentenza n. 322/2013, resa nel giudizio tra l’odierna ricorrente e D.L.G., richiesta di chiarimenti al CTU effettuata dal Collegio giudicante in quel giudizio, risposta del CTU: v. ricorso per cassazione, pagg. 18-19) che non sono stati trascritti in ricorso, nemmeno nella misura necessaria a dare alla censura un non opinabile fondamento fattuale, e di cui non si dice in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte in atto si troverebbero;

che parimenti inammissibile è il secondo motivo, non potendo censurarsi per violazione delle regole di riparto circa l’onere della prova del lavoro straordinario il giudizio di fatto compiuto dalla Corte territoriale circa la sussistenza della prova dell’avvenuta prestazione di lavoro straordinario (giurisprudenza costante: v., tra le più recenti, Cass. n. 13395 del 2018), nè più in generale potendo dedursi una violazione di disposizioni di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, atteso che in tal modo si consentirebbe la surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito (Cass. n. 8758 del 2017);

che altrettanto inammissibile è il terzo motivo, non precisando il ricorso se e quale sia stato l’effettivo pregiudizio economico patito in conseguenza della liquidazione delle spese effettuata dal giudice di merito ed essendosi viceversa chiarito che, allorchè si deduca in sede di legittimità la violazione dei criteri legali per la determinazione delle spese di lite, la parte ha l’onere di indicare il concreto aggravio economico subito rispetto a quanto sarebbe risultato dall’applicazione delle disposizioni invocate (Cass. nn. 20128 del 2015, 15363 del 2016); che il ricorso, conclusivamente, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, per ciascuna delle parti controricorrenti. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019

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