Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31837 del 05/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 05/12/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 05/12/2019), n.31837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16069/2014 proposto da:

TRENITALIA S.P.A., con socio unico soggetta all’attività di

direzione e coordinamento di FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio

dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCO BONAMICO;

– ricorrente principale –

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, ANTONIETTA CORETTI;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

TRENITALIA S.P.A.;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 204/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 18/04/2014 r.g.n. 1498/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’ appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale che aveva condannato Trenitalia s.p.a., quale committente obbligata con vincolo di solidarietà ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, al pagamento in favore di C.E. da quanto da questi maturato a titolo di TFR nel corso del rapporto di lavoro svolto sino al 4.12.2009 alle dipendenze di P.M. Ambiente s.p.a.. Confermava altresì la sentenza nella parte in cui aveva respinto la domanda proposta da Trenitalia s.p.a. nei confronti dell’Inps, diretta ad ottenere il pagamento in restituzione a carico del Fondo di garanzia del ridetto importo.

2. Di tale sentenza Trenitalia s.p.a. chiede la cassazione, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui C.E. non ha opposto attività difensiva, mentre ha resistito con controricorso l’Inps, che ha proposto altresì ricorso incidentale condizionato, cui Trenitalia ha resistito con controricorso. L’Inps ha depositato anche memoria ex art. 380-bis. 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. come primo motivo di ricorso Trenitalia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., nonchè artt. 324 e 2909 c.c., in relazione all’art. 1676 c.c. e sostiene che la Corte d’appello abbia fatto applicazione dell’art. 1676 c.c., pur non avendone fatto menzione il tribunale di Cuneo, che invece aveva fatto applicazione dei soli del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 e della L. n. 1369 del 1960, art. 3. Di conseguenza la Corte d’appello avrebbe configurato la responsabilità solidale della società ricorrente sotto un titolo giuridico diverso ed ulteriore rispetto a quello costituente giudicato interno nel procedimento e senza che ve ne fossero i presupposti formali nè sostanziali.

4. Il motivo non è fondato.

La Corte d’appello ha riferito (pg. 3 e 7) che l’ingiunzione tra cui traeva origine il procedimento era stata richiesta nei confronti di Trenitalia da C.E. sia del D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, che ex art. 1676 c.c. e che il Tribunale aveva riconosciuto il diritto come sussistente sulla base di entrambi i presupposti.

5. La sentenza del Tribunale che ha riconosciuto il credito vantato è stata fatta oggetto di appello da parte di Trenitalia, sicchè non era sceso comunque giudicato in ordine ai suoi presupposti costitutivi, che sono stati riesaminati per intero dalla Corte di merito.

6. Occorre infatti ribadire che la c.d. minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico. Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l’impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull’intera statuizione (v. Cass. n. 2217 del 04/02/2016, Cass. n. 12202 del 16/05/2017).

7. Come secondo motivo, Trenitalia s.p.a. denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 1203 c.c., n. 3, in relazione alla L. n. 297 del 1982, artt. 1 e 2, di attuazione della Direttiva Cee 80/1982 successivamente codificata con direttiva CE n. 94/2008, e censura la ritenuta esclusione del suo diritto alla surrogazione nei diritti dei lavoratori nei confronti del Fondo di garanzia istituito presso l’Inps, sul rilievo che l’adempimento di un obbligo ex lege da parte del committente, coobbligato solidale, non può escludere il diritto di quest’ultimo a rivalersi sul Fondo di Garanzia per effetto di surroga rispetto alla posizione del lavoratore, in applicazione dell’art. 1203 c.c..

8. Il motivo non è fondato, alla luce dei principi affermati da questa Corte in numerosi arresti (v. da ultimo Cass. 10/03/2017 n. 6361, Cass. 20.5.2016 nn. 10543 e 10544), che hanno evidenziato come la posizione giuridica soggettiva della società committente non sia riconducibile a quella dell’avente diritto che beneficia della garanzia del Fondo istituito ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2; è stato in proposito rilevato che il committente, solidalmente responsabile con il proprio appaltatore, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, non trae la propria posizione in via derivata da un dante causa (nel caso di specie: il lavoratore) come invece il cessionario del suo credito, ma presta una garanzia in favore del datore di lavoro ed a vantaggio del lavoratore, adempiendo alla quale assolve ad un’obbligazione propria, istituita ex lege, che lo legittima, come nei rapporti tra condebitori solidali, ad un’azione di regresso ai sensi dell’art. 1299 c.c., nei confronti dell’appaltatore, obbligato principale; che, pertanto, nei suoi confronti, quando si renda inadempiente, il medesimo committente può agire anche in surrogazione dei diritti del lavoratore, ai sensi dell’art. 1203 c.c., n. 3, in base al diverso titolo del rapporto di appalto assistito dal particolare obbligo di garanzia legale, posto che: “Ai fini dell’operatività della surrogazione legale di cui all’art. 1203 c.c., n. 3, non è necessario nè che il surrogante sia tenuto al pagamento del debito in base allo stesso titolo del debitore surrogato, nè che egli sia direttamente obbligato nei confronti dell’accipiens, richiedendo la norma soltanto che il surrogante abbia un interesse giuridicamente qualificato alla estinzione dell’obbligazione” (cfr. Cass. 16 dicembre 2013, n. 28061);

9. per tale ragione, è stato escluso che Trenitalia s.p.a. possa essere qualificata ad alcun titolo avente diritto del lavoratore, il quale riceve la propria garanzia attraverso il meccanismo predisposto dalla speciale normativa in materia di appalto, così essendo soddisfatto del proprio credito, ed è stato chiarito che, per effetto di ciò, vengono meno, per la parte così soddisfatta, i presupposti di intervento del Fondo di Garanzia gestito dall’Inps, avendo l’adempimento del committente, obbligato solidale dell’appaltatore datore di lavoro, rimediato alla sua insolvenza, in virtù della garanzia istituita dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, sicchè, quest’ultimo non può sicuramente accedere, sulla base di un titolo autonomo, non di derivazione diretta da quello del lavoratore (quale appunto suo “avente diritto”), a detto Fondo (cfr., nei termini richiamati, Cass. 10543 e 10544/2016 cit.).

10. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 755-757, D.M. 30 gennaio 2007, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 29, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: la sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui non ha dichiarato l’estraneità di Trenitalia spa al pagamento delle quote del TFR maturate a far data dal 1 gennaio 2007, per essere la relativa obbligazione a carico del Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS e non del datore di lavoro – appaltatore. Per la ricorrente poichè il pagamento effettuato al Fondo tesoreria Inps estingue l’obbligazione del datore di lavoro, non essendovi inadempimento datoriale si estinguerebbe anche la solidarietà del committente. Ne conseguirebbe altresì la carenza di legittimazione passiva di Trenitalia per il pagamento del TFR successivamente al 1 gennaio 2007, data entro cui era stato effettuato il conferimento del TFR maturato. La ricorrente sostiene, in sostanza, che la decisione impugnata sarebbe errata nella parte in cui non ha dichiarato l’estraneità di Trenitalia spa al pagamento delle quote del TFR maturate a far data dal 1 gennaio 2007, per essere la relativa obbligazione a carico del Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS e non del datore di lavoro – appaltatore.

11. Neppure tale motivo è fondato. Questa Corte ha già precisato (cfr. Cass. n. 10354/2016, Cass. 15/11/2017, n. 27014.02/05/2019, n. 11536) con orientamento che qui si condivide, che l’onere probatorio del lavoratore che agisca nei confronti del committente del datore di lavoro per il pagamento del TFR riguarda il fatto costitutivo del suo diritto, rappresentato dal rapporto di lavoro subordinato e dal contratto di appalto (nel senso dell’impiego nei lavori appaltati) e non anche l’effettivo versamento da parte del datore di lavoro dei contributi dovuti al Fondo di Tesoreria (a norma della L. n. 296/ 2006, art. 1, comma 756, seconda parte). Se è vero che il versamento dei contributi al Fondo di Tesoreria costituisce fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro-appaltatore e, di conseguenza, nei confronti della committente, obbligata solidale ex lege, quest’ultima ha l’onere di allegazione e di prova dell’avvenuto versamento ove lo opponga in eccezione. La della L. n. 296 del 2006, art. 1, prevede, infatti, al comma 756, che la liquidazione del trattamento di fine rapporto al lavoratore viene effettuata dal Fondo di cui al precedente comma 755 “limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro”. Ne consegue che Trenitalia spa non poteva limitarsi a sostenere il proprio difetto di legittimazione passiva per le quote del TFR maturate dal 1 gennaio 2007, ma avrebbe dovuto dedurre di avere allegato e provato, nel giudizio di merito, i versamenti al Fondo di Tesoreria effettuati dalla società-appaltatrice ( P.M. Ambiente spa), il che non è avvenuto nel caso in esame, limitandosi la ricorrente ad un riferimento del tutto generico alle buste paga prodotte dai lavoratori e a una possibile informativa nei confronti dell’Inps.

12. Come quarto motivo Trenitalia s.p.a. deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, in relazione al D.L. 3 giugno 2008, n. 97, art. 3, comma 8, D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 34 e all’art. 1676 c.c..

13. Lamenta che la responsabilità solidale di Trenitalia sia stata estesa alle ritenute erariali, essendo stato riconosciuto il credito del lavoratore per le somme al lordo di tali ritenute.

14. Il motivo è infondato sol che si consideri la natura di retribuzione differita del TFR, dal che discende l’applicazione del principio secondo il quale l’accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, in continuità con l’orientamento costante di questa Corte, debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto d’imposta, sul quale il giudice chiamato all’accertamento e alla liquidazione delle spettanze retributive (come pure all’assegnazione delle relative somme in sede di esecuzione forzata) non ha il potere d’interferire, restando le dette somme assoggettate a tassazione, secondo il criterio cd. di cassa e non di competenza, soltanto una volta che siano dal lavoratore effettivamente percepite (v., fra le tante, Cass. n. 21010 del 2013; Cass. n. 18044 del 2015 e, da ultimo, in relazione a fattispecie analoga, Cass. n. 28446 del 5/11/2019).

15. Diversa è la questione, che qui però non viene in rilievo, della debenza da parte del committente delle sanzioni pecuniarie relative al ritardato versamento della contribuzione non corrisposta dal committente, disciplinata con effetto ex nunc dal D.L. n. 5 del 2012, art. 21, comma 1, conv. con modif. in L. n. 35 del 2012, che, per l’omissione contributiva negli appalti ha previsto la responsabilità del solo inadempiente (v. Cass. n. 18259 del 11/07/2018).

16. A tanto consegue il rigetto del ricorso principale, restando assorbito l’incidentale condizionato con il quale l’Inps ha dedotto la violazione o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 443 c.p.c., art. 148 disp. att. c.p.c. e della L. n. 297 del 1982, art. 2 e ha ribadito l’eccezione d’improcedibilità della domanda proposta nei confronti dell’istituto per mancanza della domanda amministrativa.

17. Le spese di lite nei confronti dell’Inps sono regolate secondo soccombenza, mentre non vi è luogo a pronuncia nei confronti di C.E. che non ha svolto attività difensiva.

18. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato. Condanna Trenitalia s.p.a. alla rifusione in favore dell’Inps delle spese di lite, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019

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