Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31836 del 05/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 05/12/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 05/12/2019), n.31836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13761/2015 proposto da:

MARR S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA

101, presso lo studio dell’avvocato MARIO PISELLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI BOLDRINI;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA PALMA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA GRAZIA D’ANGELO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 39/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 15/01/2015, R.G.N. 1238/2013.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 988/2013, accoglieva in parte il ricorso proposto da B.G. nei confronti della Marr s.p.a. volto a conseguire il pagamento di una serie di emolumenti connessi al rapporto di agenzia inter partes definito alla stregua di due coeve scritture (Mandato di Agente Generale – Mandato di District Sales Manager), avente decorrenza 1/8/2006 e scadenza 31/12/2009, e condannava la società alla corresponsione di compensi non percepiti a seguito del recesso in tronco da essa posto in essere, nonchè al pagamento di ulteriori importi spettanti a titolo di indennità connesse alla rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso anticipato.

Detta pronuncia veniva confermata dalla Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza resa pubblica il 15/1/2015, avverso la quale la Marr s.p.a. interpone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 e 1421 c.c., nonchè degli artt. 99,112,437 e 101 c.p.c..

Ci si duole che la Corte di merito abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda dichiarativa della nullità, per mancanza di causa, del patto negoziale contenuto nell’atto di conferimento di mandato di District Sales Manager, che contemplava l’obbligazione in capo alla preponente, di corrispondere all’agente una indennità pari ad Euro 10.000,00 annui, vertendosi in tema di contratto a termine in relazione al quale un compenso a titolo di patto di stabilità, non era da configurarsi giuridicamente compatibile con lo schema negoziale definito dalle parti.

Si deduce quindi, che la Corte distrettuale, nel rigettare la censura per la novità delle questioni sollevate rispetto alle difese articolate in prime cure, avrebbe disatteso i principi affermati da questa Corte, ex art. 1421 c.c., in relazione al potere di rilevare ex officio la nullità degli atti negoziali, che va esercitato dal giudicante indipendentemente dalla attività assertiva delle parti, ove sia in contestazione l’esecuzione del contratto la cui validità rappresenta un elemento costitutivo della domanda.

2. Il motivo va disatteso per le ragioni di seguito esposte.

Innanzitutto, va stigmatizzata la tecnica redazionale adottata nella formulazione del motivo, con il quale si lamenta l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle eccezioni proposte, con riguardo all’art. 112 c.p.c., senza formulare alcun riferimento alle conseguenze che l’errore (sulla legge) processuale comporta, vale a dire alla nullità della sentenza e/o del procedimento, essendosi la parte limitata ad argomentare sulla violazione di legge e sulla mancanza di motivazione al riguardo (vedi Cass. SU. 24/7/2013 n. 17931, Cass. 28/9/2015 n. 19124).

In via ulteriore va rimarcato che il potere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità di un atto – il cui mancato esercizio da parte del giudice di primo grado è stata oggetto di critica – deve essere necessariamente coordinato con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, trovando applicazione soltanto quando la nullità si ponga come ragione di rigetto della pretesa della parte istante, cosicchè quando la parte chieda la dichiarazione di invalidità di un atto pregiudizievole, la pronuncia del giudice deve essere circoscritta alle ragioni di illegittimità denunciate dall’interessato, senza potersi fondare su elementi rilevati d’ufficio o tardivamente indicati (vedi ex plurimis Cass. 13/12/2013 n. 27920); nella specie non risulta che la ricorrente abbia specificamente allegato alcuna circostanza evidenziata nei diversi gradi di giudizio, atta a validamente contrastare la statuizione emessa sul punto dalla Corte di merito, che aveva rimarcato come in primo grado la nullità della clausola delibata, era stata sostenuta per difetto del necessario presupposto della persistenza del vincolo contrattuale, venuto meno con il recesso del preponente.

3. Non può poi sottacersi che la tesi posta dalla ricorrente a fondamento della critica, riposa sul presupposto logico-giuridico della nullità della clausola perchè incompatibile con la durata a tempo determinato del rapporto di agenzia e compatibile, per converso, esclusivamente con la stipula di un contratto a tempo indeterminato; ma siffatta prospettazione indurrebbe a pervenire alla configurazione del rapporto come a tempo indeterminato, con evidente conversione ex officio del contratto, non consentita dall’ordinamento.

Ed infatti, secondo i dicta di questa Corte, i poteri officiosi di rilevazione di una nullità negoziale non possono estendersi alla rilevazione di una possibile conversione del contratto, ostandovi il dettato dell’art. 1424 c.c. – secondo il quale il contratto nullo può, non deve, produrre gli effetti di un contratto diverso – atteso che, altrimenti, si determinerebbe un’inammissibile rilevazione di una diversa efficacia, sia pur ridotta, di quella convenzione negoziale (Cass. S.U. 12/12/2014 n. 26242).

4. In definitiva, sotto tutti i profili delineati ed alla stregua delle sinora esposte considerazioni, il ricorso deve essere disatteso con pronuncia di inammissibilità.

La regolazione delle spese inerenti al presente giudizio, segue il regime della soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019

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