Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31833 del 05/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 05/12/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 05/12/2019), n.31833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19577-2014 proposto da:

OPEC – ORGANIZZAZIONE PETROLIFERA CAMPANA S.A.S., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato SARA

PARISI, rappresentata e difesa dall’avvocato SEVERINO NAPPI;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE ENASARCO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONELLI 15, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO VANNI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato OSCAR CAROSELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9720/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/01/2014 r.g.n. 7778/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/09/2019 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MAURIZIO SPADONI per delega verbale Avvocato

FRANCESCO VANNI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di rigetto della domanda della soc OPEC sas volta ad ottenere l’annullamento del verbale di accertamento dell’Enasarco in base al quale era stata ritenuta la sussistenza di un rapporto di agenzia tra la soc Opec e A.L. per il periodo 2004/2005.

Secondo la Corte, come rilevato dal Tribunale, la stabilità era desumibile dalla clausola dell’incarico secondo la quale era a tempo indeterminato salvo disdetta con tre mesi di anticipo. Tale stabilità era confermata dalla periodicità trimestrale dell’emissione delle fatture e dall’assegnazione di una zona.

2.Avverso la sentenza ricorre l’Opec con tre motivi. Resiste la Fondazione Enasarco che deposita anche memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.Con il primo motivo la società denuncia violazione dell’art. 1362 c.c. per avere la Corte deciso basandosi sulla sola lettera di conferimento senza tenere conto del comportamento successivo tenuto dalle parti,,omettendo l’esame di un parametro necessario di interpretazione.

4.Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 1742 c.c. avendo erroneamente interpretato il concetto di stabilità non desumibile dalla periodicità dell’emissione delle fatture, circostanza del tutto incolore.

5.Con il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. Deduce che l’onere della prova gravava sull’Enasarco e la Corte non aveva valutato che l’Ente non aveva chiesto di provare nulla,non avendo formulato richieste istruttorie.

6.I motivi, congiuntamente esaminati stante la loro connessione, sono infondati.

Va esclusa, in primo luogo, la denunciata violazione dell’art. 2697 c.c. circa l’onere probatorio atteso che la Corte d’appello ha correttamente ritenuto che tale onere gravasse sull’Inps e che nella specie, come accertato dal Tribunale, era stato adeguatamente assolto dall’Istituto essendo stato ravvisato lo svolgimento di una attività di promozione della conclusione dei contratti in modo stabile ed abituale tra la ricorrente e l’ A.. A tali conclusioni la Corte è pervenuta non solo esaminando il contenuto del contratto e del verbale ispettivo) ma anche attraverso ulteriori elementi tratti dalla periodicità addirittura trimestrale di emissione delle fatture provvisionali, dato che stona con i caratteri di episodicità ed occasionalità dell’intervento del procacciatore e con l’assegnazione di una zona.

La Corte, pertanto, non ha desunto la stabilità dalla periodicità della fatturazione o dal mero esame del contratto intercorso tra le parti,ma da un complesso di elementi e la mera periodicità è solo uno di detti elementi. In sostanza le censure, pur attraverso la formale denuncia della violazione di diverse disposizioni codicistiche, risultano sostanzialmente intese a sollecitare una rivisitazione del quadro probatorio, inibita a questa Corte in presenza di una congrua e non illogica valutazione dello stesso da parte del giudice di merito. Il mero richiamo alle regole legali di interpretazione dei contratti non risulta accompagnato dalla precisa indicazione in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente a pagare le spese del presente giudizio.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, nonchè Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA