Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31831 del 05/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 05/12/2019), n.31831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 7141/2019

R.G., sollevato dal Tribunale di Udine con ordinanza del 01/03/2019

nel procedimento vertente tra:

T.M., da una parte,

e

B.C., dall’altra,

ed iscritto al n. 1089/2018 R.G. di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE, che chiede

dichiararsi la competenza del Tribunale di Venezia.

La Corte visti gli atti, osserva quanto segue.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato l’8 giugno 2017, l’avvocato Manuela Tortora adiva il Tribunale di Venezia perchè B.C. fosse condannato a pagarle Euro 7339,25 quale corrispettivo per attività professionale. Il Tribunale emetteva decreto di fissazione d’udienza, notificato al convenuto, che restava contumace. Alla prima udienza, tenuta il 1 dicembre 2017, veniva sollevata d’ufficio la questione della competenza territoriale, prospettando la competenza del Tribunale di Udine, cioè del Tribunale avanti al quale l’attrice aveva effettuato le sue prestazioni professionali, in quanto la controversia concerneva la liquidazione di onorari di avvocato ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 2. Applicato l’art. 101 c.p.c., comma 2, il Tribunale di Venezia dichiarava poi la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Udine con ordinanza dell6 gennaio 2018, disattendendo le difese dell’attrice che aveva richiamato come prevalente il criterio di competenza del foro del consumatore ai sensi dell’art. 33, comma 2, n. 206/2005. Riteneva infatti il Tribunale di doversi discostare dall’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità affermando che il foro del consumatore esige comunque una contrattazione standardizzata.

Avendo quindi l’avvocato Tortora riassunto la causa davanti al Tribunale di Udine con ricorso del 27 febbraio 2018, alla prima udienza il Tribunale adito rilevava d’ufficio la propria incompetenza per territorio, reputando applicabile il foro del consumatore. Assegnato all’unica parte costituita il termine per il deposito di memoria, con ordinanza del 1 marzo 2019 il Tribunale, ritenuto sussistente il foro esclusivo e inderogabile del consumatore ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, come da “orientamento assolutamente maggioritario” della giurisprudenza di legittimità “di cui anche il Tribunale di Venezia aveva, invero, dato atto, pur ritenendo di discostarsene”, e richiamata la sopravvenuta sentenza delle Sezioni Unite n. 4485 del 23 febbraio 2018 affermando che vi è stata riconosciuta la prevalenza del foro del consumatore anche sugli altri fori speciali, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., ha chiesto d’ufficio regolamento di competenza per dirimere il conflitto.

L’avvocato Tortora ha depositato memoria, in cui chiede che sia dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Venezia.

Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di Venezia.

2. La prevalenza del foro del consumatore su ogni altro criterio di competenza nel caso in cui un avvocato (professionista) agisca per ottenere dal cliente (consumatore) il corrispettivo delle sue prestazioni è stata riconosciuta chiaramente dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (v. Cass. sez. 6-3 ord. 12 marzo 2014, che espressamente afferma: “In tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli art. 637 c.p.c., comma 3, e del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14, comma 2, il rapporto tra quest’ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 2, lett. u), va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore.”; cfr. pure Cass. sez. 6-2, ord. 25 gennaio 2018 n. 1951 e Cass. sez. 6-2, 19 marzo 2019 n. 7674).

Da ultimo, sopravvenendo alla ordinanza del Tribunale di Venezia, emessa il 16 gennaio 2018 – come già si è rilevato riassumendo il contenuto della ordinanza richiedente regolamento – sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenza n. 4485 del 23 febbraio 2018, che in motivazione conferma la prevalenza del foro del consumatore.

Dopo aver osservato, infatti, che la delega di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 54, comma 4, lett. a), imponeva che nell’esercizio della delega restassero “fermi i criteri di competenza… previsti dalla legislazione vigente”, introducendo così il criterio della c.d. invarianza della competenza nel D.Lgs. n. 150 del 2011, e aver richiamato “gli effetti della introduzione della disciplina del c.d. foro del consumatore” – dapprima tramite l’art. 1469 bis c.c., comma 3, n. 19, e poi mediante il Codice del consumo, ovvero il D.Lgs. n. 206 del 2005, ove è stato sancito all’art. 33, comma 2, lett. u) -, il giudice nomofilattico, nella parte finale della motivazione della sentenza (sub 16), esaminando il caso concreto di cui si trattava, in cui l’avvocato agiva nei confronti di una cliente, ha rilevato che “la possibilità di praticare” altri fori doveva comunque “misurarsi, sotto il profilo della competenza per territorio, con la posizione della cliente, che era qualificabile come consumatrice alla stregua della nozione indicata dal D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 3, comma 1, lett. a), con conseguente operatività in via prevalente del foro di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u)”, potendosi quindi azionare altri fori soltanto se coincidenti con quello del consumatore.

Corretta è dunque la posizione assunta dal Tribunale di Udine nel conflitto di competenza insorto, in quanto, in forza proprio del foro del consumatore, la competenza territoriale ricade sul Tribunale di Venezia, davanti al quale la causa, in forza del combinato disposto degli artt. 49 e 50 c.p.c., dovrà essere riassunta nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza. Non vi è luogo, trattandosi di regolamento d’ufficio, di pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Venezia assegnando termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione della causa.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019

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