Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31830 del 05/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 05/12/2019), n.31830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18035-2018 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del Procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PESCE, rappresentata e

difesa dall’avvocato PAOLO FEDERICO;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PARAGUAY 5,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA RIZZELLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato PIERPAOLO INGROSSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 434/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 18/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHI ARA

GRAZIOSI.

La Corte.

Fatto

RILEVATO

che:

Con atto di citazione del 21 dicembre 1993 M.R. si opponeva a decreto ingiuntivo esecutivo del Tribunale di Lecce dell’importo di Lire 109.378.685 emesso nei suoi confronti a favore di Banca del Salento S.p.A.; quest’ultima – poi divenuta Banca 121 S.p.A. – si costituiva insistendo nella pretesa monitoriamente introdotta e durante il giudizio procedeva anche all’esecuzione del decreto ingiuntivo.

Con sentenza del 9 luglio 2003 il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’opposta a rifondere le spese all’opponente. La banca, divenuta nelle more Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., proponeva appello, rigettato da sentenza del 19 aprile 2007 della Corte d’appello di Lecce.

Non avendo la banca restituito quanto incassato in forza della esecuzione del decreto ingiuntivo, M.R. la conveniva nel 2008 dinanzi al Tribunale di Lecce per ottenerne la condanna alla restituzione di ciò e per l’accertamento della sua responsabilità extracontrattuale con conseguente condanna al risarcimento di danni. Con sentenza n. 721/2014 il Tribunale dichiarava l’attore creditore di controparte per la somma di Euro 48.400,95, rigettando la domanda di risarcimento di danni per responsabilità extracontrattuale; e la Corte d’appello di Lecce, successivamente, con sentenza n. 804/2015 confermava.

M.R. avviava una terza causa dinanzi al Tribunale di Lecce per ottenere la restituzione della somma di Euro 81.869,77 oltre accessori, o comunque la corresponsione di un indennizzo. La banca resisteva ed eccepiva che sussisteva giudicato in ordine alla domanda di restituzione in conseguenza della sentenza del Tribunale n. 721/2014, confermata dalla Corte d’appello di Lecce con la sentenza n. 804/2015.

Il Tribunale, con sentenza n. 4530/2016, dichiarava inammissibile la domanda per essere fondata l’eccezione di giudicato. M.R. proponeva appello, cui resisteva la banca; la Corte d’appello di Lecce accoglieva il gravame con sentenza del 18 aprile 2018, escludendo la sussistenza del giudicato sul thema decidendum essendosi il giudicato formato esclusivamente sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale di stampo extracontrattuale per responsabilità ex art. 2043 c.c.; riteneva la corte territoriale in questa sede sussistente, invece, una causa petendi individuabile in “indebito o ingiustificato arricchimento”, proposti in alternativa o in subordine.

Banca Monte dei Paschi di Siena ha proposto ricorso, da cui si è difeso con controricorso M.R..

Diritto

RITENUTO

che:

il ricorso veicola un unico motivo, denunciante violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver il giudice omesso l’esame di un fatto discusso e decisivo, cioè che la domanda di restituzione sarebbe stata coperta da giudicato in quanto proposta nel giudizio avviato dall’attuale controricorrente nel 2008, nel quale sarebbe stata da lui proposte le domande di “dichiarare la responsabilità a titolo extracontrattuale, o ad altro titolo che individuerà il Giudice.”

Il ricorso patisce una evidente inammissibilità in riferimento al requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. Infatti tace in modo assoluto sul fatto se le domande subordinate proposte nel giudizio da cui sarebbe scaturito giudicato siano state decise o non lo siano state. Nel caso in cui non lo siano state, sarebbe evidente l’assenza del giudicato (e, semmai, l’averle proposte come subordinate avrebbe giustificato un’eccezione non di giudicato, bensì di sussistenza di una sorta di rinuncia condizionata all’accoglimento della domanda principale); nel caso opposto, il giudicato vi sarebbe stato. Peraltro, non essendovi appunto nel ricorso autosufficienza al riguardo, e in particolare non essendo stato riferito il contenuto delle due sentenze di merito emesse nel giudizio avviato nel 2008, l’ammissibilità al ricorso deve essere negata, ogni altro profilo ciò assorbendo.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – al controricorrente; sussistono altresì D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art., comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 5600, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019

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