Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3183 del 12/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3183 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: LA TERZA MAURA

CC

ORDINANZA

sul ricorso 18673-2011 proposto da:
LENTINI

FRANCO

LNTENC35D13G273G,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA NICOTERA 29, presso lo studio
dell’avvocato SALERNO GASPARE, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ALLOCCA GIORGIO giusta
mandato speciale a margine del ricoso;
– ricorrente contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati LANZETTA
ELISABETTA, MASSIMILIANO MORELLI, POLICASTRO LUCIA

Data pubblicazione: 12/02/2014

giusta procura speciale in calce al controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 233/2011 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA dell’11/03/2011, depositata il 28/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Dott. MAURA LA TERZA;
udito l’Avvocato Salerno Gaspare difensore del
ricorrente che si riporta agli scritti e deposita nota
spese;
udito l’Avvocato Cirillo Cherubini (delega Lanzetta)
difensore del controricorrente che ha chiesto la
trattazione del ricorso in P.U.;
è presente il P.G. in persona del Dott. GIULIO ROMANO
che si riporta alla relazione.

consiglio del 03/10/2013 dal Consigliere Relatore

18673/2011 Lentini Franco c. Inps

Corte Suprema di Cassazione

Sezione Sesta Civile
Ordinanza

Franco contro l’Inps per la declaratoria di irripetibilità dell’indebito che si era formato sulla
pensione integrativa di cui godeva, in quanto ex dipendente Inps.
La Corte territoriale rigettava la domanda ritenendo che la norma sulla irripetibilità dell’indebito
pensionistico, ossia l’art. 52 legge n. 88 del 1989 non si applicasse nella specie perché si trattava di
pensione integrativa e non di pensione obbligatoria.
Avverso detta sentenza il soccombente ricorre con due motivi.
Resiste l’Inps con controricorso.
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso;
Viste le note critiche dell’Inps;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione non sono condivisibili.
Infatti il ricorso è manifestamente infondato;
1. Con sentenza n. 2333 del 17/03/1997 le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che il
predetto art. 52 della legge n. 88 del 1989 non si applica alle pensioni integrative degli ex
dipendenti Inam siccome istituite con regolamento e non con legge.
Non è vero poi che detta statuizione si ponga in contrasto con lo stesso tenore letterale dell’art. 52
della legge n. 88 del 1989. Questa norma recita ” Le pensioni a carico dell’AGO, delle gestioni
obbligatorie sostitutive, o, comunque integrative della medesima … possono essere in ogni
momento rettificate…. Indi al secondo comma precisa “Nel caso in cui, in conseguenza del
provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa
luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo
dell’interessato.”
E’ quindi “testuale” che la irripetibilità valga anche per le pensioni integrative, tuttavia detta norma
di legge non può che regolare le pensioni integrative costituite dalla legge, mentre non avrebbe
senso emanare una norma di legge che vada a regolare quelle pensioni integrative che sono invece
frutto della autonomia negoziale delle parti contraenti che instaurano appunto il rapporto di
previdenza integrativa.

1

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Genova rigettava la domanda proposta da Lentini

Quando la previdenza integrativa viene istituita con accordi collettivi tra le 00.SS. dei datori e dei
lavoratori, o ancora da regolamenti aziendali frutto o no di previe intese sindacali, il regime delle
prestazioni, e quindi anche la sorte degli indebiti, è disciplinato esclusivamente dagli accordi
medesimi, ossia dal regolamento del fondo integrativo. Solo alle disposizioni del regolamento
infatti è rimesso l’equilibrio finanziario della gestione
Nella specie si tratta di pensione integrativa avente origine da regolamento dell’Inps, i cui

come disposto dal regolamento dell’ente. Invero il settore della previdenza integrativa, sia
nell’ambito degli enti pubblici di cui alla legge n. 70 del 1975, sia nell’ambito del settore privato,
non è mai, in via generale, frutto di una disposizione di legge, ma solo di fonti interne, e cioè dei
regolamenti per quanto concerne gli enti pubblici, sia per quanto concerne gli enti privati come le
banche, in ogni caso, nella grande generalità dei casi, fino a culminare con il d.lgs. 124/93, non è la
legge che instaura sistemi di previdenza integrativa.
2. Ci si chiede allora a quali pensioni integrative si riferisca il disposto del citato art. 52 della legge
n. 88 del 1989, che pure annovera dette pensioni tra quelle per cui vige il regime di irripetibilità ( in
mancanza di dolo dell’interessato). Si tratta, come evidenzia l’Inps, di alcuni fondi pensioni
integrative istituiti dalla legge in epoche piuttosto remote, e successivamente progressivamente
eliminati, per disciplinare il regime pensionistico di alcune ben precise categorie professionali di
lavoratori dipendenti.
Si tratta del Fondo di previdenza del il personale dipendente dalle aziende private del gas, di cui alla
legge n. 1084/71. Questo personale godeva in precedenza di un fondo speciale che li esonerava
dall’iscrizione all’AGO e con la legge citata anche costoro vennero iscritti all’AGO, mantenendo
però il vecchio Fondo come fondo integrativo.
Si trattava ancora del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie
delle imposte dirette di cui alla legge 377/1958, modificato dalla legge n. 587/71, anche questo era
integrativo delle prestazioni della gestione AGO a cui detti impiegati venivano parimenti iscritti.
Integrativo dell’AGO era anche il Fondo dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere di cui alla
legge n. 5 del 1960.
3. Si deve allora concludere che la irripetibilità dell’indebito pensionistico di cui all’art. 52 legge n.
88 del 1989 viene prevista solo per i fondi pensione integrativa istituiti e previsti dalla legge, non
già per il fondo integrativo dei dipendenti Inps per cui è causa.
Ne consegue che va applicata la regola generale sulla ripetibilità dell’indebito di cui all’art. 2033
del codice civile. Spettava infatti al pensionato censurare la sentenza di rigetto della sua pretesa
allegando il fatto che il regolamento del Fondo integrativo Inps prevedeva la irripetibilità delle
2

dipendenti godevano di pensione AGO e di una pensione integrativa a carico del fondo interno,

somme indebitamente erogate. Nessuna censura in tal senso è contenuta in ricorso, onde questo va
rigettato.
La novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Il presidente

Così deciso in Roma il 3 ottobre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA