Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3183 del 09/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 3183 Anno 2018
Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA
Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA

ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 252 del ruolo generale dell’anno 2012,
proposto
da
Agenzia delle entrate,

in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

-ricorrenteContro

Data pubblicazione: 09/02/2018

Samauto s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso,
dagli avv.ti Angelo Cima e Pietro Colucci, con i quali elettivamente si
domicilia in Roma alla Via Fabio Massimo n. 107, presso lo studio
dell’avv.to Ida Palange;

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Molise, depositata in data 25 novembre 2010, n.
51/03/10.
Lette le conclusioni scritte del PG, in persona del sostituto procuratore
generale dott.Giovanni Giacalone, il quale ha chiesto l’accoglimento
del ricorso.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14
dicembre 2017 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati
Viscido di Nocera.
Rilevato che
– con sentenza n. 51/03/10 depositata il 25 novembre 2010, la
Commissione tributaria regionale del Molise ha respinto l’appello
proposto dalla Agenzia delle entrate nei confronti di Samauto s.r.l.
avverso la sentenza n. 48/02/06 della Commissione tributaria
provinciale di Campobasso, confermando la sentenza di primo grado
che, previa riunione, aveva accolto i ricorsi proposti dalla Samauto
s.r.l. avverso l’avviso di accertamento n. RD0030200541/05, ai fini
Irpeg, Irap e Iva e l’atto n. RD0000200258/05 di contestazione delle
sanzioni emessi, per l’anno di imposta 2003, dall’Agenzia delle
entrate- Ufficio di Campobasso, sulla base di p.v.c. del 16 maggio
2005;
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-controricorrente-

- il giudice di appello, in punto di fatto, premetteva che: 1)Ia CTP di
Campobasso, previa riunione, aveva accolto i separati ricorsi proposti
dalla Samauto s.r.l. avverso l’avviso di accertamento – e l’atto di
irrogazione delle sanzioni – con cui l’Agenzia delle entrate – Ufficio di
Campobasso, sulla base di p.v.c. del 16 maggio 2005 aveva

un’autovettura Smart; b) la deduzione di costi non di competenza
(quota canone di locazione e compensi dell’amministratore); c) la
illegittima applicazione del regime del margine di utile in materia di
IVA, in ordine ad operazioni di rivendita di autoveicoli usati,
acquistati dalla ditta Reale Carmine, a sua volta cessionaria di una
società cedente estera comunitaria; 2) l’Agenzia delle entrate aveva
proposto appello deducendo la legittimità dei recuperi a tassazione
del canone di locazione e del compenso dell’amministratore in quanto
costi non di competenza e la legittima qualificazione di operazioni
INTRACEE degli acquisti che la società aveva effettuato presso il
fornitore nazionale Reale Carmine; 3) la società aveva controdedotto
eccependo preliminarmente il difetto di rappresentanza del firmatario
degli atti impugnati e, nel merito, chiedendo il rigetto dell’appello;
– in particolare, per quanto interessa, il giudice a quo ha ritenuto
«legittimo l’assoggettamento al regime del margine, operato dalla
società appellata, relativamente alle cessioni delle autovetture
acquistate presso il fornitore Reale Carmine», in quanto la mancanza
del requisito soggettivo in capo al cedente tedesco, originario dante
causa del Reale, avrebbe potuto costituire una circostanza
direttamente contestabile al Reale e non già alla Samauto s.r.l. la
quale risultava avere operato con la dovuta diligenza nei rapporti con
il suo fornitore. Quest’ultimo infatti – ha osservato il giudice di
appello – «assumendosene personale responsabilità, dichiarava di
emettere fattura ai sensi del “regime del margine ex D.L. 41/1995”,
3

/br)

contestato alla società: a) l’omessa contabilizzazione dell’acquisto di

esonerando perciò l’acquirente da ogni ulteriore indagine sulla
provenienza dei beni acquistati»;
-avverso questa sentenza l’Agenzia propone ricorso per cassazione,
che affida ad un unico motivo, cui la società contribuente resiste con

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375,
secondo comma, e dell’art. 380-bis.1 cod. proc civ., introdotti
dall’art.

1-bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con
ne,
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016,C197.

Considerato che
– con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate, denunciando,
in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art.
36 del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo
1995, n. 85, censura la sentenza impugnata per avere il giudice a
quo,

disconoscendo i principi di diritto enunciati dalla Corte di

giustizia nelle sentenze del 12 gennaio 2006 – cause riunite C354/03, 355/03 e C484/03 e del 6 luglio 2006 – cause riunite C
439/04e C-440/04 – nonché da questa Corte nella sentenza n. 3427
del 2010 (e in altre successive), ritenuto legittima l’applicazione da
parte della Samauto s.r.l. del regime del margine in materia di IVA,
relativamente ad una pluralità di operazioni di rivendita di autoveicoli
usati acquistati dalla ditta Reale Carmine, a sua volta cessionaria di
una società cedente estera comunitaria (ASL Auto Service Leasing);
– in particolare, l’Agenzia delle entrate contesta la ratio decidendi
della sentenza impugnata – con la quale, come indicato in narrativa,
il giudice di appello ha ritenuto sufficiente ai fini anzidetti l’indicazione
nelle fatture emesse dal cedente che le operazioni fossero state
effettuate con l’applicazione del regime del margine, esonerando la
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Av)

controricorso;

cessionaria da ogni ulteriore indagine sulla provenienza dei beni
acquistati — sul rilievo che, a fronte della contestazione
dell’amministrazione, basata su elementi oggettivi e specifici, la
contribuente – cessionaria non aveva assolto l’onere probatorio in
ordine alla sussistenza in capo all’originario cedente-operatore

D.L. n. 41 del 1995, e, dunque, in ordine alla condizione indefettibile
di applicabilità del regime speciale del margine concretantesi nella
indetraibilità dell’Iva versata “a monte” da un soggetto appartenente
ad una delle categorie indicate dalla legge;
– il ricorso è fondato alla luce dell’orientamento espresso dalle sezioni
unite di questa Corte (Cass., sez. un., 12 settembre 2017, n. 21105)
secondo cui « In tema di IVA, il regime del margine – previsto dall’art.
36 del d.l. n. 41 del 1995, conv. con modif. in I. n. 85 del 1995, per le
cessioni da parte di rivenditori di beni d’occasione, di oggetti d’arte,
da collezione o di antiquariato – costituisce un regime speciale in
favore del contribuente, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema
normale dell’imposta, la cui disciplina deve essere interpretata
restrittivamente e applicata in termini rigorosi. Pertanto, qualora
l’amministrazione contesti, in base ad elementi oggettivi e specifici,
che il cessionario abbia indebitamente fruito di tale regime, spetta a
quest’ultimo dimostrare la sua buona fede, e cioè non solo di aver
agito in assenza della consapevolezza di partecipare ad un’evasione
fiscale, ma anche di aver usato la diligenza massima esigibile da un
operatore accorto (secondo criteri di ragionevolezza e di
proporzionalità rapportati al caso concreto), al fine di evitare di
essere coinvolto in tali situazioni, in presenza di indizi idonei a farne
insorgere il sospetto. Con particolare riferimento alla compravendita
di veicoli usati, dunque, rientra nella detta condotta diligente
l’individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati
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,o

comunitario dei “requisiti soggettivi” di cui all’art. 36, comma 1, del

risultanti dalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri
elementi di agevole e rapida reperibilità, al fine di accertare, sia pure
solo in via presuntiva, se FIVA sia già stata assolta a monte da altri
senza possibilità di detrazione. Nel caso di esito positivo della verifica,
il diritto di applicare il regime del margine deve essere riconosciuto,

stata detratta. Nell’ipotesi, invece, in cui emerga che i precedenti
proprietari svolgano tutti attività di rivendita, noleggio o leasing nel
settore del mercato dei veicoli, opera la presunzione (contraria)
dell’avvenuto esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, assolta a
monte per l’acquisto dei veicoli, in quanto beni destinati ad essere
impiegati nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa, con
conseguente negazione del trattamento fiscale più favorevole».

nella sentenza impugnata, il giudice

a quo,

nel valutare il

comportamento della Sannauto s.r.I., non si è attenuto al principio di
diritto sopra richiamato;

infatti, a fronte di una oggettiva contestazione da parte

dell’amministrazione finanziaria circa la presunta mancanza del
“requisito soggettivo” in capo al cedente comunitario originario dante
causa (per essere, tra l’altro, emerso dalla documentazione acquisita
dall’Agenzia delle dogane presso le autorità fiscali tedesche che le
operazioni intercorse tra il fornitore tedesco, esercente attività di
leasing, e la ditta Carmine Reale erano state registrate dal cedente
originario come intracomunitarie e, quindi, non soggette al regime del
margine), il giudice di appello, nel ritenere sufficiente ai fini
dell’applicazione del regime del margine l’indicazione nelle fatture
emesse dal cedente della circostanza che i beni fossero già stati
assoggettati a tale trattamento fiscale, non ha fatto ricadere sulla
contribuente – cessionaria la prova della propria buona fede, e, cioè
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anche quando l’amministrazione dimostri che, in realtà, l’imposta è

non solo di aver agito in assenza della consapevolezza di partecipare
ad un’evasione fiscale, ma anche di aver usato la diligenza massima
esigibile da un operatore accorto (secondo criteri di ragionevolezza e
di proporzionalità rapportati al caso concreto);

-pertanto, il giudice a quo, in violazione del principio di diritto sopra

potevano senz’altro richiedere alla contribuente-cessionaria di veicoli
d’occasione l’esame della “storia” dei veicoli, quantomeno con
riferimento all’individuazione dei precedenti intestatari del mezzo,
risultanti dalla carta di circolazione, documento in possesso
dell’acquirente in quanto indispensabile per il perfezionamento
dell’operazione; ciò al fine di verificare, eventualmente mediante
l’acquisizione di ulteriori dati di rapido reperimento, se essi fossero, o
meno, soggetti legittimati ad esercitare il diritto di detrazione
dell’IVA;
– il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata – in ordine alla

materia controversa oggetto del ricorso attinente l’applicabilità del
regime dell’Iva del margine – con rinvio anche per le spese, alla
Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione,
affinché esamini il merito della vicenda.
Per questi motivi
la Corte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa la
sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione
tributaria regionale del Molise, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5^ sezione

richiamato, non ha fatto rientrare nell’ambito delle precauzioni che si

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