Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3183 del 09/02/2011

Cassazione civile sez. II, 09/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 09/02/2011), n.3183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Avv. C.P., rappresentato e difeso da se medesimo, per

legge domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di

cassazione, piazza Cavour, Roma;

– ricorrente –

avverso l’ordinanza del Presidente del Tribunale di Rossano

depositata l’11 luglio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 13

gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Golia Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che l’Avv. C.P., con atto depositato nella cancelleria del Tribunale di Vibo Valentia il 22 luglio 2008, ha proposto ricorso per cassazione per l’annullamento dell’ordinanza in data 11 luglio 2007 con cui, in esito ad un procedimento di volontaria giurisdizione, il Presidente del Tribunale di Rossano ha rigettato l’opposizione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), proposta contro il decreto di liquidazione del compenso in suo favore, nella qualità di difensore di un collaboratore di giustizia ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato;

che il ricorso per cassazione è affidato a due motivi, i quali denunciano violazione di legge.

Considerato che, essendosi l’opposizione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 svolta dinanzi al giudice designato secondo le forme del procedimento di volontaria giurisdizione, il provvedimento era suscettibile di ricorso per cassazione da proporre in base alle regole procedurali proprie del rito civile, e ciò anche secondo l’orientamento giurisprudenziale anteriore alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 3 settembre 2009, n. 19161 (v., in fattispecie identica, Cass., Sez. 2^, 16 luglio 2010, n. 16770);

che il presente ricorso, con cui viene impugnata una ordinanza resa in sede di opposizione da un giudice che ha seguito il procedimento civile, è stato invece proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale;

che, in particolare, il ricorso non è stato notificato ad alcuno ed i motivi, con i quali si denuncia violazione di legge, sono privi del quesito di diritto, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366-bis cod. proc. civ.;

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in difetto di instaurazione del contraddittorio.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2011

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