Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3183 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 07/02/2017, (ud. 22/11/2016, dep.07/02/2017),  n. 3183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12302/2011 proposto da:

P.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAMERINO 15, presso lo studio dell’avvocato ROMOLO CIPRIANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE BIA, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6018/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 27/01/2011 R.G.N. 2816/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato VICINANZA ALESSANDRA per delega verbale Avvocato BIA

RAFFAELE;

udito l’Avvocato RIGANO’ GIOSAFAT per delega verbale Avvocato MARESCA

ARTURO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Bari, P.G., dipendente di Poste Italiane spa con qualifica e mansioni di autista, premesso di aver svolto negli anni novanta mansioni di “agente unico”, consistenti nella guida dell’automezzo e nella consegna della messaggeria e pacchi, in coincidenza con la soppressione della seconda unità a bordo dell’automezzo (cd. messaggero), chiedeva accertarsi il proprio diritto, ai sensi dell’art. 2099 c.c. e dell’art. 36 Cost., al pagamento della relativa indennità prevista nella nota 7.10.97 a firma del direttore della filiale di Bari, anche dopo il 31.12.1997.

Il Tribunale – con sentenza del 24.1.2008 – accoglieva la domanda.

La Corte d’appello di Bari – con sentenza depositata il 17.1.2011 – in accoglimento dell’appello di Poste Italiane ed in riforma della sentenza di primo grado, respingeva il ricorso.

Per la Cassazione della sentenza ricorre il dipendente, articolando quattro motivi.

Resiste con controricorso POSTE ITALIANE spa. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi per il personale di Poste Italiane; violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg., nonchè degli artt. 2086, 2104, 2067, 2077 e 2103 c.c., degli artt. 36 e 39 Cost. e art. 116 c.p.c., oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Lamenta che il suo diritto all’indennità di agente unico scaturiva dalla nota 7.10.97 di Poste, che riconosceva l’indennità in questione, e deduce che agli autisti vennero affidate nuove ed ulteriori mansioni (scambio di dispacci, pacchi e stampe) che richiedevano un ulteriore compenso. Ammetteva che non esisteva alcun contratto o accordo collettivo a livello nazionale della materia, ma esistevano accordi a livello regionale e, per quanto concerneva la Regione Puglia, la nota 7.10.97 più volte citata, del resto successiva rispetto all’asserita creazione della nuova figura professionale dell’agente unico, e da cui emergeva chiaramente che le nuove mansioni proprie dell’a.u. comportavano un aggravio rispetto a quelle precedenti di solo autista, aggravio per il quale venne riconosciuta apposita indennità.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1321, 1334, 1362 c.c. e segg.; degli artt. 2086, 2104, 2067, 2077, 2094, 2099 e 2103 c.c., artt. 36 e 39 Cost. e art. 116 c.p.c., oltre che omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Lamenta che la sentenza impugnata ritenne erroneamente che, per la Regione Puglia, non vi era alcuna disposizione relativa agli emolumenti spettanti all’a.u., di cui comunque era prevista la caducazione a partire dal dicembre 1997. Evidenzia invece che per la Regione Puglia esisteva la citata nota del 7.10.97, che peraltro faceva riferimento agli accordi sindacali sul punto, evidenziando che l’indennità richiesta venne peraltro erogata sino al 31.12.97. Evidenzia la natura retributiva dell’indennità erogata (sino al 31.12.97); il principio di irriducibilità della retribuzione ex art. 2103 c.c., affermato, proprio con riferimento all’indennità in questione da numerose pronunce di questa Corte (Cass. n. 3744/2011, n. 20310/08, n. 26346/08, ed altre).

3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1362 c.c. e segg.; degli artt. 2086, 2104, 2067, 2077, 2094, 2099 e 2103 c.c., artt. 36 e 39 Cost. e art. 116 c.p.c., oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Lamenta che la sentenza impugnata collocò erroneamente l’indennità di agente unico nell’ambito del sistema premiale (o premi di produttività) di cui all’art. 67 del c.c.n.l. 26.11.94, e dunque precedente a quella dell’istituzione della figura dell’a.u., escludendo che il suo diritto derivasse sia dalla circolare n. 25/1995 (in quanto contenente mere direttive rivolte alle strutture interne delle Poste in ordine all’utilizzo delle risorse finanziarie destinate ai premi di produttività), sia dalla direttiva n. 23/1997, dagli accordi 17 e 29.10.97 (aventi analogo contenuto), ed altri accordi, messaggi e direttive di Poste, posti in essere sino al 1998.

Evidenzia invece che dal complesso di tali documenti si evinceva chiaramente che il sistema premiante aveva come unico scopo quello di incentivare il lavoro e ridurre le assenze, e non già quello di escludere l’indennità per il cd. agente unico.

4.- Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi vigenti per il personale di Poste Italiane, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg., artt. 2099 e 2103 c.c., 36 Cost., oltre ad insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Lamenta che la corte di merito abbia erroneamente ridotto ad un mero progetto avente efficacia temporale limitata, l’introduzione dell’a.u., che invece aveva rilievo strutturale e non limitato nel tempo.

5.- I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, presentano profili di inammissibilità e sono, per il resto, infondati.

Il giudice del merito ha dato atto del congiunto, ma alternativo, svolgimento da parte del ricorrente dei compiti di autista e di “messaggero” ed ha ritenuto che tale circostanza non costituisse (ed anzi escludesse la) prova della maggiore onerosità della prestazione. Più in particolare la sentenza impugnata ha accertato che tale seconda mansione era svolta in alternativa alla prima, accertamento non adeguatamente contestato dal ricorrente. Ciò è di per sè già giustificherebbe il rigetto del ricorso.

Deve comunque aggiungersi che con i motivi non si censura, inoltre ed in effetti, l’applicazione di norme di diritto ma la ricostruzione del fatto materiale operata in sentenza: il giudizio circa il contenuto delle mansioni e la comparazione delle nuove mansioni con quelle svolte in epoca precedente alla nuova organizzazione del lavoro, al pari dell’interpretazione delle norme contrattuali, è un giudizio di fatto, mentre l’interpretazione del contenuto di un atto negoziale è compito esclusivo del giudice del merito, ed il risultato di tale operazione non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità se congruamente motivato, non potendosi peraltro ritenere idonea ad integrare valido motivo di ricorso per cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che si risolva solamente nella contrapposizione di una diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte (Cass. ord. 27.3.12 n. 4919; Cass. 27.2.09 n. 4851; Cass. 18.4.08 n. 10203; Cass. n. 17323/04; Cass. n. 219/04).

Deve infatti considerarsi che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. Cass. 16 luglio 2010 n. 16698; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394.

Nella specie è evidente che il ricorrente lamenta un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, sicchè la censura si riduce alta denuncia di un vizio motivo.

Quanto al vizio di violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., vi è, inoltre, difetto di specificità delle relative censure, giacchè il ricorrente non individua congruamente le statuizioni della sentenza in cui si ravviserebbe la violazione dei criteri legali di interpretazione dei contratti (cfr. Cass. n. 1107/04, n. 15693/06), anche quanto al contenuto della nota 7.10.97, pur riprodotta in ricorso.

Al riguardo deve rimarcarsi che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, espresso nell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4, impone al ricorrente la specifica indicazione dei fatti, degli atti e dei mezzi di prova asseritamente trascurati dal giudice di merito, nonchè la descrizione del contenuto essenziale dei documenti probatori, eventualmente con la trascrizione dei passi salienti. Il requisito dell’autosufficienza non può peraltro ritenersi soddisfatto nel caso, come quello di specie, in cui il ricorrente inserisca nel proprio atto di impugnazione la riproduzione fotografica di uno o più documenti, affidando alla Corte la selezione delle parti rilevanti e così una individuazione e valutazione dei fatti, preclusa al giudice di legittimità (Cass. 7 febbraio 2012 n. 1716).

Deve allora evidenziarsi che il controllo di logicità del giudizio di fatto, ivi compreso quello inerente l’interpretazione degli atti negoziali e quello denunciato sub violazione degli artt. 115 e/o 116 c.p.c. (cfr. Cass. n. 15205/14, Cass. n. 12227/13), consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa. Nè, ugualmente, la stessa Corte realizzerebbe il controllo sulla motivazione che le è demandato, ma inevitabilmente compirebbe un (non consentito) giudizio di merito, se – confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie – prendesse d’ufficio in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione, accogliendo il ricorso “sub specie” di omesso esame di un punto decisivo. Del resto, il citato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione operata dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. (Cass. 6 marzo 2006 n. 4766; Cass. 25 maggio 2006 n. 12445; Cass. 8 settembre 2006 n. 19274; Cass. 19 dicembre 2006 n. 27168; Cass. 27 febbraio 2007 n. 4500; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394; Cass. 5 maggio 2010 n. 10833, Cass. n. 15205/14).

La Corte territoriale ha evidenziato che l’agente unico era una nuova figura introdotta dal 1.10.96 all’interno dell’Area Operativa, non comportante un maggior aggravio delle mansioni di autista; che per tale nuova figura la contrattazione collettiva aveva previsto in via provvisoria la corresponsione di un trattamento economico premiale specifico; che a livello sindacale venne dapprima concordata, in via provvisoria e sino al 31.12.97, l’erogazione di un premio di produttività per tali addetti coinvolti nel “progetto” dell’agente unico; successivamente a quella data tale progetto doveva ritenersi caducato e non presente in altri accordi sindacali, tanto meno nella Regione Puglia. Nè elementi nel senso voluto dal dipendente potevano ricavarsi dalla nota informativa (del direttore di filiale) Poste del 7.10.97, indirizzata alle oo.ss. territoriali, con cui si autorizzava solo il progetto “operatore unico” per l’anno 1997, come sopra detto e dunque con valore premiale e provvisorio dell’erogazione, e non certo di una indennità per la maggiore gravosità delle mansioni, sicchè la domanda non poteva essere accolta neppure sotto il profilo dell’art. 36 Cost.: dal cumulo delle mansioni di guida del mezzo e di consegna della messaggeria – entrambe rientranti nell’area di inquadramento del ricorrente (area operativa) – non derivava infatti ex se maggiore onerosità della prestazione, in quanto le due attività erano svolte in via alternativa, con riduzione della attività di guida rispetto al passato (così come della attività di consegna rispetto a quella in precedenza effettuata dal messaggero).

Tale accertamento non risulta congruamente contestato dal ricorrente, che per il resto richiede in sostanza un nuovo esame in fatto della controversia, ed in particolare una differente valutazione delle circostanze di causa, ivi compresa, come detto, l’interpretazione delle norme contrattuali o regolamentari riguardanti la materia controversa.

Deve infine evidenziarsi che la presente decisione non si pone in contrasto con la giurisprudenza citata dal ricorrente. Nelle pronunce di questa Corte invocate dal ricorrente, non si sono infatti esaminati i contorni, la introduzione ed evoluzione della figura dell’a.u. (cfr. ord. n. 3744/11), ovvero si sono basate, giusta le allegazioni delle parti, sulla presenza certa del diritto (all’indennità) invocato, e sul permanere dello svolgimento delle medesime mansioni (cfr. Cass. n. 20310/08, n. 26346/08).

Deve infatti osservarsi che il principio, ivi affermato, della cd. irriducibilità della retribuzione (in generale non riguardante le cd. indennità estrinseche, e cioè legate a particolari modalità di svolgimento della prestazione, cfr. Cass. 8.6.99 n. 5659, tra cui l’indennità in esame), non rileva in relazione a quanto accertato nella presente controversia dalla sentenza impugnata, e cioè che tale indennità venne corrisposta in via provvisoria ed in attuazione di un accordo sindacale nazionale (del 23.5.95) per la promozione del progetto dell’agente unico (figura dapprima anomale, che sarebbe stata poi invece introdotta all’interno della “Area Operativa”); che tale regime venne prorogato da successivi accordi collettivi nazionali sino al 31.12.97. Con la creazione della nuova figura dell’agente unico all’interno dell’area operativa, completamente ridisegnata dalle parti sociali – sovrane in materia di inquadramenti e qualifiche – venne quindi definitivamente meno la ragione dell’erogazione dell’indennità in esame.

5.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 100,00 per spese ed Euro 3.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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