Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31829 del 05/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 05/12/2019), n.31829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15153-2018 proposto da:

G.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA 84,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA MENICHETTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato SERGIO FIFI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GUBBIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio

dell’avvocato MARCO VINCENTI, rappresentato e difeso dall’avvocato

NICOLA GHINELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 181/2018 della CORTE D’APPELLO di PIRUGIA,

depositata il 17/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHI ARA

GRAZIOSI.

La Corte.

Fatto

RILEVATO

che:

Con atto di citazione dell’11 aprile 2005 G.V. conveniva davanti al Tribunale di Perugia il Comune di Gubbio e la sua compagnia assicuratrice per ottenerne il risarcimento dei danni che le sarebbero derivati da una caduta dal proprio ciclomotore a causa di una buca sulla strada di Gubbio.

Le convenute si costituivano, resistendo. Con sentenza del 8 maggio 2015 il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, ravvisando una responsabilità concorsuale nella causazione del sinistro e condannando a un risarcimento quantificato in modalità equitativa.

Il Comune e la sua compagnia proponevano appello, cui G.V. resisteva, e che la Corte d’appello di Perugia accoglieva con la sentenza impugnata, dichiarando il difetto di legittimazione della compagnia e rigettando la domanda proposta nei confronti del Comune, con conseguente condanna dell’appellata a restituire alla compagnia il ricevuto risarcimento.

G.V. ha presentato ricorso, da cui si è difeso con controricorso il Comune di Gubbio.

Diritto

RITENUTO

che:

Il ricorso si articola in due motivi.

Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., in ordine all’onere della prova del nesso causale tra la buca e la caduta, che sarebbe da considerare gravante sul Comune di Gubbio.

Il secondo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al mancato riconoscimento della responsabilità ex art. 2051 c.c., sull’onere probatorio indicato nel motivo precedente.

I due motivi meritano un vaglio congiunto, in quanto, a ben guardare, entrambi pongono come contenuto soltanto apparente la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., che sarebbe a carico del Comune di Gubbio, estendendo tra l’altro l’onere probatorio di quest’ultimo alla prova del nesso causale tra la cosa custodita e l’evento dannoso (onere che invece compete a chi prospetta un proprio danno: cfr. p.es., da ultimo, in un caso affine di caduta di ciclomotore prospettata come conseguenza di difetto del manto stradale, Cass. sez. 6-3, ord. 30 ottobre 2018 n. 27724), ma in realtà offrono censure direttamente fattuali in ordine alla ricostruzione della vicenda, sollecitando così una rivalutazione della quaestio facti, e questo senza neppure dimostrare in modo effettivo come e perchè dal compendio probatorio si dovesse evincere la prospettazione adottata dalla ricorrente.

Si tratta, in ultima analisi, di un ricorso alquanto confuso, che comunque persegue – senza lasciare alcun dubbio al riguardo – un vero e proprio terzo grado di merito, travalicando i confini della giurisdizione di legittimità e incorrendo pertanto in una inammissibilità evidente.

Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – al controricorrente; sussistono altresì D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. cit., comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2300, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019

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