Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31828 del 10/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 10/12/2018, (ud. 06/11/2018, dep. 10/12/2018), n.31828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14924-2017 proposto da:

C.R., C.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CASERTANO,

che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

P.L., P.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

VINCENZO PICARDI 4/C, presso lo studio dell’avvocato SERGIO GATTO,

rappresentati e difesi dall’avvocato PASQUALE GAROFANO;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4341/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/11/2018 dal Presidente Relatore Dott.ssa DI

VIRGILIO ROSA MARIA.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza depositata il 7/12/2016, la Corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello principale di P.P. e P.L., ha accolto l’appello incidentale della Curatela e, ferma la declaratoria di inefficacia L. fall., ex art. 67, comma 1, n. 1 quanto all’atto per notaio R. del 26/7/2000 tra la società (OMISSIS) srl ed i P., ha dichiarato inefficace ex art. 66 L.f. e art. 2901 c.c. l’atto del 2/3/2001, a rogito notaio L.; ha condannato C.A. e C.P. a restituire al Fallimento i beni acquistati con detto atto, specificamente indicati, ed ha ritenuto assorbito l’appello incidentale proposto dai C.; ha condannato i P. ed i C. alle spese del doppio grado di giudizio, disponendone il pagamento a favore dello Stato, e posto a carico dei P. le spese di CTU nonchè il raddoppio del contributo unificato.

Nello specifico, la Corte partenopea ha respinto il primo motivo di ricorso, ritenendo inopponibile alla massa la scrittura privata del 10/2/1997 (vendita di cosa futura), per non essere stata trascritta, e che pertanto ai fini della revocatoria era stata considerata la scrittura del 26/7/2000, nè giovava la prospettazione della natura meramente riproduttiva di detta seconda scrittura, in relazione alla stipula del febbraio 1997, scrittura che aveva avuto efficacia meramente obbligatoria, mentre l’effetto traslativo si era avuto solo con la venuta a giuridica esistenza dei beni, e quindi il 13/12/1999, data utile ai fini della revocatoria; ha respinto il secondo motivo d’appello, con cui gli appellanti si erano doluti della valutazione venale dei beni dell’atto revocando, ritenendo lo stesso generico in relazione alle contestazioni mosse a suo tempo dal ctp, per non tenere conto delle risposte fornite a riguardo dal ctu, e rilevando che la migliore prova della sproporzione era data dal maggiore effettivo importo versato dai sigg. C. ai P., mentre era irrilevante la mancanza della licenza di abitabilità.

La Corte d’appello ha accolto gli appelli incidentali della Curatela, intesi a far valere la revocabilità ordinaria dell’acquisto dei subacquirenti, ritenendo provata la mala fede di questi, quale consapevolezza della revocabilità ex art. 67 L. fall. del trasferimento tra il primo dante causa ed il debitore fallito, vista la menzione di detto primo trasferimento nell’atto d’acquisto dei Liotta e il ragionevole controllo operato su detto acquisto, tenuto conto dell’intervento altamente professionale del notaio, considerata la causale indicata nella quietanza del 14/11/2000, la notevole sproporzione di prezzo tra i due atti, il ristretto lasso temporale tra le due vendite(circa sette mesi), e il fatto che la seconda vendita era stata eseguita dopo che la (OMISSIS) era stata dichiarata fallita; secondo la Corte del merito, detti elementi rendevano plausibile la consapevolezza da parte dei C. della potenziale revocabilità dell’atto, mentre era meno plausibile la tesi dei C., di essersi considerati pienamente garantiti dall’acquisto da parte di privati, professionisti di nota solidità finanziaria.

La Corte del merito ha altresì accolto l’appello della Curatela in punto spese, stante l’avvenuta compensazione delle spese con i P., ritenendo insussistenti i giusti motivi.

La Corte d’appello ha considerato assorbiti i motivi dell’appello incidentale condizionato, rilevandosi il venir meno della condanna dei P. al pagamento del controvalore; ha ritenuto non emettibile alcuna ulteriore statuizione quanto all’appello dei C., non avendo questi reiterato in appello in subordine la domanda verso i P. di danno e di restituzione del prezzo per l’atto del 2/3/2001.

Ricorrono C.A. e C.R., sulla base di un motivo, illustrato con memoria.

Si difendono i soli P. ed avanzano ricorso incidentale su tre motivi, illustrato con memoria; il Fallimento non ha svolto difese.

Con l’unico motivo, i ricorrenti principali si dolgono della considerata conoscibilità astratta della revocabilità dell’atto d’acquisto, ritenuta dalla Corte d’appello a fronte della prova della conoscenza in concreto.

I C. sostengono che la prova del requisito soggettivo è stata tratta dalla Corte del merito dalle stesse difese della parte, dall’ indicazione dell’atto di provenienza nella scrittura dell’atto notaio L., dall’imponente quantità di protesti subiti dalla (OMISSIS) levati e pubblicati in Caserta, luogo di esercizio dell’attività del C., dalla pattuzione nel preliminare di un prezzo notevolmente superiore rispetto a quello indicato nell’acquisto dai P., dell’essere avvenuta la promessa di vendita dai P. ai C. a distanza di soli quattro mesi dal primo acquisto, quando (OMISSIS) aveva manifestato lo stato di insolvenza; obiettano di avere invece contestato la consapevolezza della revocabilità dell’atto d’acquisto dei danti causa, e sostengono che gli altri elementi considerati sono elementi presuntivi di fatti diversi dall’elemento soggettivo rilevante nel caso.

Con il primo motivo del ricorso incidentale, i sigg. P. denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1472 c.c., ribadendo che la scrittura del 10/2/1997 conteneva tutti gli elementi essenziali ai fini del trasferimento di immobile, da cui la “decadenza” dell’azione della Curatela.

Col secondo, si dolgono del vizio di omessa motivazione sulla inscientia, considerandosi la data di stipula del 10/2/1997.

Col terzo, della violazione e falsa applicazione dell’art.92 c.p.c., non condividendo i rilievi a riguardo resi dalla Corte di merito.

Il ricorso principale è inammissibile.

Trova nella specie applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come risultante dal D.Lgs. n. 40 del 2006. Orbene, questa Corte ha chiarito che il “fatto” ivi considerato è un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza in senso storico-naturalistico (Cass. n. 21152/2014). Il fatto in questione deve essere decisivo: per potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza avrebbe condotto a diversa decisione con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data (Cass. n. 28634/2013; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 24092/2013; Cass. n. 18368/2013; Cass. n. 3668/2013; Cass. n. 14973/2006). Anche nel vigore del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è invece inammissibile la revisione del ragionamento decisorio del giudice, non potendo mai la Corte di cassazione procedere ad un’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. n. 91/2014; Cass. S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 5024/2012) e non potendo il vizio consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l’attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova (Cass. n. 11511/2014; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 6288/2011; Cass. n. 6694/2009; Cass. n. 15489/2007; Cass. n. 4766/2006). Pertanto, con riguardo alle prove, mai può essere censurata la valutazione in sè degli elementi probatori secondo il prudente apprezzamento del giudice (così le pronunce 1414/2015, 13960/2014).

Ed il motivo del ricorso principale è proprio inteso a contestare la valutazione effettuata dalla Corte d’appello degli elementi probatori, ritenuti, nella complessiva valutazione, idonei a provare presuntivamente la conoscenza dei C. della condizione di revocabilità dell’atto di cessione dei propri danti causa.

Il ricorso incidentale, pur ammissibile quale ricorso incidentale, da qualificarsi autonomo, stante che i P. hanno inteso ricorrere avverso parti della pronuncia diverse da quelle oggetto di ricorso principale, per le quali l’interesse ad impugnare era autonomo e non già conseguente all’impugnazione dei sigg. C. (come noto, il ricorso incidentale autonomo non è soggetto alla disciplina di cui all’art. 324 c.p.c., ma alle regole generali di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., come, tra le ultime, ribadito nelle pronunce 24155/2017, 20040/2015, 1120/2014, 26505/2009, nel caso rispettate, stante il termine tra il deposito della sentenza impugnata del 7/6/2016, e la richiesta di notifica del controricorso con ricorso incidentale, avvenuta il 6/7/2017), è inammissibile sotto altro profilo.

Ed infatti, i primi due motivi sono intesi a ribadire quanto già fatto valere nel giudizio di merito, valutato e correttamente analizzato dalla Corte d’appello, senza confrontarsi con quanto a riguardo specificamente rilevato.

Ed infatti, la sentenza impugnata ha specificamente dato conto del fatto che l’effetto traslativo della vendita ex art. 1472 c.c., unico momento rilevante ai fini della revocatoria per sproporzione, si verifica solo con la venuta ad esistenza del bene, come statuito tra le ultime, nelle pronunce 24172/2013 e 551/2012, e di contro a detto rilievo, i sigg. P. ribattono che il contratto ex art.1472 c.c. si perfeziona col consenso, profilo che nessuno ha messo in discussione e che è evidentemente diverso dallo specifico rilievo del momento in cui si produce l’effetto traslativo del contratto, perfezionatosi col consenso.

Il terzo motivo è articolato quale vizio di motivazione, in relazione al profilo soggettivo della revocatoria; i sigg. P. si dolgono a riguardo della mancata considerazione da parte delle Corte d’appello del profilo della inscientia decoctionis.

Il motivo è inammissibile, dato che con lo stesso i sigg. P. si dolgono della mancata motivazione sul profilo soggettivo, profilo che detta parte non aveva fatto valere avanti alla Corte d’appello come motivo d’impugnazione, come risulta dalla stessa pronuncia impugnata, nè gli odierni ricorrenti incidentali hanno indicato quando e come avessero fatto valere detta doglianza nel giudizio di secondo grado.

Anche il quarto motivo è inammissibile; la Corte del merito ha riformato la statuizione di compensazione delle spese, dando atto della insussistenza dei giusti motivi ex art. 92 c.p.c., a fronte della applicazione di reiterati principi di legittimità: a fronte di detto argomento, la parte del tutto genericamente richiama le 20 pagine di motivazione della pronuncia, i richiami alle pronunce del S.C. e la non condivisione delle conclusioni della Corte del merito.

Conclusivamente, dichiara inammissibili i ricorsi principale ed incidentale; non si dà pronuncia sulle spese, stante la mancanza di contrasto tra le parti costituite e quindi di soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi principale ed incidentale.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principale ed incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018

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