Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31827 del 10/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 10/12/2018, (ud. 16/10/2018, dep. 10/12/2018), n.31827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9453-2018 proposto da:

E.O.D., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE ANGELICO N. 38, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

MAIORANA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 675/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 28/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI

FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

E.O.D. ricorre per cassazione nei confronti della sentenza con la quale la corte d’appello di Perugia ha dichiarato inammissibile per tardività il gravame dal medesimo interposto con l’atto di citazione del 2-2-2017, nell’ambito del procedimento instaurato per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria;

il ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col motivo di ricorso specificamente volto a censurare la statuizione di inammissibilità dell’appello, il ricorrente denunzia l’erronea applicazione dell’art. 147 c.p.c., stante l’omessa considerazione da parte della corte territoriale del principio di necessaria scissione degli effetti della notificazione per il notificante anche laddove si discorra di notifica fatta tramite Pec;

il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.;

la corte d’appello ha messo in evidenza che la notifica era stata eseguita a mezzo Pec il 1-2-2017 – trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento impugnato – ma alle ore 22’08; sicchè essa dovevasi considerare perfezionata il dì successivo ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-septies, conv. in L. n. 221 del 2012;

il ricorrente non contrasta la suddetta circostanza di fatto relativa all’avvenuto invio della Pec alle ore 22’08 del 1-2-2017, sebbene sostiene che la notifica si sarebbe comunque considerare tempestivamente eseguita in virtù del principio di scissione degli effetti per il notificante rispetto al destinatario;

in contrario vale richiamare l’insegnamento secondo il quale giustappunto del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-septies, conv. con modif. dalla L. n. 221 del 2012, non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante e il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario, donde da tale principio non è informata la disciplina delle notificazioni a mezzo Pec ex art. 147 c.p.c. (Cass. n. 8886-16, Cass. n. 2191517);

tutti gli altri motivi sono a loro volta inammissibili poichè attinenti alle questioni di merito, ovviamente non esaminate dal giudice d’appello.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018

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