Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31827 del 05/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 05/12/2019), n.31827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2894-2018 proposto da:

M.N., nella qualità di erede di Z.N.,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO BRIN;

– ricorrente –

contro

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, in persona del Procuratore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIULIANO GERMANO;

– controricorrente –

contro

M.G., M.A.L., M.E.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 674/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 26/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI.

La Corte.

Fatto

RILEVATO

Che:

In un incidente stradale avvenuto il 29 aprile 2004 Z.N., trasportata in uno dei veicoli coinvolti, subiva lesioni, in relazione alle quali con atto di citazione del 26 aprile 2005 conveniva M.G. – suo figlio – e Zurich Insurance Public Limited Company per il risarcimento dei danni davanti al Tribunale di Savona. Il Tribunale, con sentenza del 12 aprile 2011, essendo risultato che M.G. conduceva l’automobile in stato di ebbrezza, e risultato altresì che l’attrice era a conoscenza delle condizioni del figlio, attribuiva alla Z. il 40% di concorso causale, per avere consentito al figlio, appunto, di guidare in stato di ebbrezza, per il resto liquidando il danno secondo le tabelle milanesi e condannando in solido M.G. e la compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni nella somma di Euro 57.007,46, oltre a due terzi delle spese di lite e al costo della consulenza tecnica d’ufficio.

Proponeva appello M.N., quale erede della Z., deceduta nelle more; si costituiva, resistendo, soltanto la compagnia assicuratrice. La Corte d’appello di Genova rigettava il gravame con sentenza del 26 maggio 2017, condannando l’appellante a rifondere le spese di lite all’appellata.

M.N. ha proposto ricorso, articolato in tre motivi, da cui si è difesa con controricorso Zurich Insurance Public Limited Company, che ha pure depositato memoria.

Diritto

RITENUTO

che:

Il ricorso si articola in tre motivi.

1. Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5, per erronea applicazione dell’art. 2059 c.c. e omesso esame di fatto decisivo: le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e delle testimonianze avrebbero dovuto condurre alla personalizzazione del risarcimento del danno patito dalla Z..

La censura, in realtà, è costituita da una alternativa prospettazione fattuale degli esiti probatori e di quanto evincibile dalla relazione redatta dal consulente tecnico d’ufficio, perseguendo quindi, con evidente inammissibilità, una revisione di merito da parte del giudice di legittimità.

2. Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5, per erronea applicazione degli artt. 1227 e 2697 c.c., ed omesso esame di fatto decisivo.

La corte territoriale non avrebbe tenuto conto che il conducente non era in stato di ebbrezza alcolica il giorno del sinistro e che non erano emersi elementi per cui il sinistro sarebbe derivato dalla sua ebbrezza. Pertanto la corte territoriale non avrebbe considerato che, per applicare l’art. 1227 c.c., occorreva che la trasportata non solo dovesse essere al corrente che il figlio era ebbro, ma altresì che il sinistro fosse derivato dalla ebbrezza del figlio; e ciò avrebbe dovuto essere provato dalla compagnia assicuratrice.

La corte territoriale, nella impugnata sentenza (pagina 5), esamina il secondo motivo d’appello, riguardante proprio il riconoscimento del concorso di colpa della danneggiata nella determinazione del sinistro e formulato lamentando che la compagnia assicuratrice non avesse apportato “elementi di prova idonei a sconfessare quanto assunto” dalla Z., “e cioè che il giorno del sinistro il figlio… non presentasse alcun segno esteriore che lasciasse presagire il suo stato di ebbrezza alcolica”. Ed evidenzia la corte che proprio la Z. “con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado aveva affermato che “il figlio, affetto da intossicazione cronica da alcol, non era assolutamente in grado di accudire e prendersi cura della madre (si pensi che è pendente innanzi il Tribunale civile di Milano procedimento ex art. 407 c.c., come emerge dalla documentazione allegata ai nostri documenti dal n. 5 al n. 7)”. In quanto madre, ella non poteva non conoscere le condizioni del figlio…”.

Riguardo poi alla causazione del sinistro come conseguenza della ebbrezza del conducente M.G., deve rilevarsi che in effetti tale questione non era stata addotta antecedentemente alla censura in esame: nella premessa del ricorso non si espone, infatti, che tale questione fosse rinvenibile nelle doglianze d’appello; e anche qualora non si trattasse di una questione nuova come deve evincersi appunto dalla premessa del ricorso descrittiva dei fatti di causa -, rimarrebbe comunque una netta carenza di autosufficienza, in riferimento all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, per cui il motivo sotto ogni profilo patisce una evidente inammissibilità.

3. Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, per erronea applicazione dell’art. 1227 c.c., artt. 115 e 132 c.p.c., n. 2. Si adduce che in ordine al concorso di colpa la motivazione della impugnata pronuncia sarebbe rimasta al livello di apparenza.

Il motivo è del tutto privo di consistenza, in quanto, come si è appena rilevato a proposito della censura precedente, la motivazione in ordine al concorso di colpa nella causazione del sinistro che offre il giudice d’appello (come si è già indicato, a pagina 5 della sentenza impugnata) non è una mera apparenza, bensì indica in modo concreto – e ben comprensibile – le ragioni in base alle quali viene disatteso il relativo motivo del gravame.

Quest’ultima censura, pertanto, deve essere rigettata per manifesta infondatezza.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – alla controricorrente; sussistono altresì D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. cit., comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 5000, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019

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