Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31826 del 10/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 10/12/2018, (ud. 16/10/2018, dep. 10/12/2018), n.31826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8551-2018 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO

18, presso lo studio dell’avvocato NICOLA ANGIONI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1074/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 22/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI

FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

S.S. ricorre per cassazione nei confronti della sentenza con la quale la corte d’appello di Cagliari ha confermato la decisione di primo grado che aveva reputato legittimo il diniego della protezione internazionale da lui invocata;

il ministero dell’Interno è rimasto intimato;

il ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

attesa la sua genericità, non devesi dar corso all’istanza, dal ricorrente formulata in memoria, di rimessione della causa alle sezioni unite;

col primo motivo, formulato come “omessa decisione di un punto decisivo della controversia” ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente lamenta la mancata traduzione in lingua a lui nota della parte motiva del provvedimento emesso dalla commissione territoriale; sostiene che tale mancanza avrebbe determinato la nullità del provvedimento di diniego, per violazione del diritto di difesa;

il motivo è inammissibile per diverse ragioni: (a) perchè formulato con riferimento a un preteso vizio della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, quando invece è pacifico che il vizio di motivazione può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non mai i profili giuridici di natura sostanziale o processuale (di recente Cass. n. 29886-17); (b) perchè teso a eccepire una presunta nullità del provvedimento della commissione territoriale, che non risulta prospettata nel giudizio di opposizione; (c) perchè infine del tutto astratto, visto che il ricorrente non ha specificato in quale modo e con riferimento a quali ulteriori prospettive di difesa la mancata traduzione della parte motiva del provvedimento della commissione territoriale avrebbe concretamente inciso;

col secondo mezzo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c) in relazione alla natura dei motivi determinati la protezione sussidiaria o umanitaria;

il motivo è inammissibile;

come emerge dall’impugnata sentenza, e come risulta confermato dalla narrativa del ricorso, il S. aveva dedotto di aver abbandonato il Senegal dopo aver cagionato colposamente un incendio in un calzaturificio;

tale fatto, secondo la sua prospettazione, lo avrebbe esposto al rischio di tortura o di trattamenti inumani o degradanti, “non potendosi neppure sapere se sarebbe andato incontro a un giusto processo”;

a fronte di simile motivazione, posta a base della domanda di protezione e della correlata impugnazione, la corte d’appello ha osservato che l’impugnante non aveva mosso alcuna specifica censura avverso il giudizio di non credibilità soggettiva svolto dal tribunale, e ha in ogni caso innanzi tutto confermato tale giudizio poichè il racconto del S. era da considerare generico, privo di riscontri temporali e limitato ad allegazioni “scarsamente circostanziate”, con conseguente compromissione della stessa possibilità di attivare d’ufficio utili strumenti probatori;

tale ratio – inutilmente seguita da ulteriori argomentazioni sull’inesistenza di condizioni di conflitto armato in Senegal, in vero non dedotte a presidio della domanda – è da sola sufficiente a sorreggere il diniego della protezione internazionale;

la valutazione di non credibilità (o di poca credibilità) soggettiva dell’istante, in ordine alle ragioni di allontanamento dal proprio paese, è infatti di per sè ostativa all’espletamento di qualsivoglia ulteriore verifica officiosa; e tanto questa Corte ha già chiarito con riferimento allo status di rifugiato (v. Cass. n. 14157-16);

lo stesso principio rileva quanto alle altre forme nelle quali si articola la protezione internazionale (sussidiaria o umanitaria) (v. Cass. n. 21668-15).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018

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