Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31824 del 10/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 10/12/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 10/12/2018), n.31824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20007-2017 proposto da:

O.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. ZANARDELLI

36, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GIULIO ROMEO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO FIRRIOLO;

– ricorrente –

contro

FARMACIA MISITI DI B.M. E C. SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 10, presso lo studio dell’avvocato

GIANLUCA ANASTASIO, rappresentata e difesa dall’avvocato FEDERICO

JORIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 568/2017 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 07/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/09/2018 dal Consigliere Dott. ESPOSITO LUCIA.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Reggio Calabria, decidendo in sede di reclamo ex L. n. 92 del 2012, respingeva l’impugnazione avanzata da Olivieri Rocco nei confronti della sentenza che aveva rigettato l’opposizione da lui proposta avverso il licenziamento comunicatogli il 14 marzo 2015;

che la Corte territoriale disattendeva la tesi del lavoratore secondo la quale il D.Lgs. n. 198 del 2006, art. 35 – che prevede in relazione alle lavoratrici la presunzione di collegamento causale al matrimonio, e la conseguente nullità, del licenziamento intimato entro un anno dal matrimonio stesso – deve ritenersi applicabile, in base ad una interpretazione adeguatrice, anche ai lavoratori di sesso maschile. Osservava al riguardo che la norma in questione era giustificata dalla necessità di rimuovere situazioni di oggettiva disparità e, pertanto, era in perfetta armonia con la disciplina comunitaria, richiamando il D.Lgs. n. 5 del 2010, art. 1, comma 3, che, dopo aver posto il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro, al terzo comma fa salve “le misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato”. Rilevava, altresì, che la disposizione è posta a tutela della categoria debole e giustificata in ragione dello svantaggio derivante per la donna dagli oneri familiari sulla stessa gravanti a seguito del matrimonio;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione O. sulla base di due motivi;

che la controparte si è costituita con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., punto 3, violazione della L. n. 198 del 2006, art. 35, comma 2, in riferimento alla L. n. 903 del 1977, artt. 1 e 3, come sostituito dal D.Lgs. n. 5 del 2010, art. 3, comma 1, lett. A) e per l’applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, come integrato e modificato L. n. 92 del 2012, ex art. 1;

che, con un primo rilievo, osserva che le argomentazioni svolte dalla Corte d’appello non si conciliano con una adeguata interpretazione sistematica delle disposizioni che regolamentano la materia, posto che la proposta applicazione anche al lavoratore delle tutele approntate a favore della lavoratrice non apporta alcuna riduzione di queste ultime ma ne determina l’estensione all’altro sesso e che, ove si consentisse il licenziamento del coniuge lavoratore-uomo, verrebbe ad essere allo stesso modo pregiudicata la finalità cui la norma è preordinata, facendo mancare una fonte essenziale di reddito alla famiglia;

che con il secondo rilievo si evidenzia che la Corte territoriale, nel rigettare le doglianze attinenti al mancato rispetto della disciplina comunitaria, non aveva tenuto conto che residua l’integrale validità del disposto normativo di diritto interno e di legislazione dell’Unione che non tollera la persistenza di disposizioni che istituiscono diritti e potestà privilegiati fondati esclusivamente sul genere sessuale, sia in ipotesi che versino a favore dell’uomo che a tutela specifica della donna, talchè si appalesa inconferente il richiamo della Corte alla deroga dell’art. 157, comma 4, TFUE, poichè l’estensione al lavoratore uomo della tutela risolutoria nella annualità matrimoniale non solo non va a minare le preoccupazioni di tutela della donna lavoratrice quale soggetto “debole” ma ne costituisce un rafforzativo;

che va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità ex art. 365 c.p.c., formulata nel controricorso per essere il ricorso per cassazione sottoscritto da un avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori. Il difensore del ricorrente avvocato Francesco Firriolo, con studio a (OMISSIS) – risulta, infatti, iscritto nell’albo dei cassazionisti sulla base della documentazione prodotta e i relativi dati corrispondono alle indicazioni contenute nel ricorso;

che, in ordine alle censure svolte, va rimarcato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la violazione dei divieto di cui al D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, art. 35, che ha sostituito la L. 9 gennaio 1963, n. 7, art. 1, integra un’ipotesi di nullità per contrarietà a norme imperative poste a tutela della donna, in osservanza del principio di cui all’art. 37 Cost. (Cass. n. 18325 del 19/09/2016);

che in proposito la Corte Costituzionale (C. Cost. n. 27 del 1969 e, sostanzialmente conforme, C. Cost. n. 200 del 1983), nel valutare i fini perseguiti dal legislatore del 1963, allo scopo di accertare se essi giustificano il trattamento di favore fatto dalla legge alle lavoratrici che contraggono matrimonio e la conseguente limitazione del potere del datore di lavoro di recedere dal rapporto, si è così espressa: “la tutela accordata alle lavoratrici che contraggono matrimonio trova legittimo fondamento in una pluralità di principi costituzionali che concorrono a giustificare misure legislative che, in definitiva, perseguono lo scopo di sollevare la donna dai dilemma di dover sacrificare il posto di lavoro per salvaguardare la propria libertà di dar vita ad una nuova famiglia o, viceversa, di dover rinunziare a questo suo fondamentale diritto per evitare la disoccupazione”. Il riferimento, ha precisato la Corte, è all’art. 2, che garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, fra i quali non può non essere compresa la libertà di contrarre matrimonio; all’art. 3, comma 2, che impone di rimuovere ogni ostacolo, anche di fatto, che impedisca il pieno sviluppo della persona umana; all’art. 31, che affida alla Repubblica il compito di agevolare la formazione della famiglia e, quindi, di intervenire là dove questa sia anche indirettamente ostacolata; all’art. 37, che stabilendo che le condizioni di lavoro devono consentire alla donna l’adempimento della sua funzione familiare “non può non presupporre, in primo luogo, che le sia assicurata la libertà di diventare sposa e madre”. La Corte Costituzionale ha sottolineato, altresì, che “il legislatore… può ben stabilire, nell’esercizio della sua valutazione politica, un regime preferenziale di garanzia di conservazione del lavoro in favore di determinate categorie tutte le volte in cui sussistano motivi che lo giustifichino: e nel caso in esame… la legge è sorretta da ragioni che trovano valido riscontro nella realtà sociale e nella Costituzione”. Il principio risulta, poi, ribadito dal tenore del D.Lgs. n. 5 del 2010, art. 1, comma 3;

che, d’altra parte, la tutela della lavoratrice prevista dal D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, art. 35, è correlata a quella disposta dalla L. 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 1, per il caso di licenziamento intimato in violazione del divieto temporale stabilito in ipotesi di gravidanza o puerperio, traendo quest’ultima dalla prima consistenza ed effettività;

che deve rilevarsi, altresì, che il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, art. 35, nell’interpretazione offerta dalla Corte territoriale, è in armonia con la legislazione comunitaria, dal momento che l’art. 19 TFUE prevede l’emanazione di provvedimenti legislativi per combattere la discriminazione e che l’art. 157 TFUE, all’ultimo comma, dispone “allo scopo di assicurare l’effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l’esercizio di un’attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali”;

che, di conseguenza, alla luce dei principi costituzionali e di diritto dell’Unione, nessuna discriminazione può ravvisarsi nell’esclusione dei lavoratori di sesso maschile (fatta palese dal tenore testuale della norma in disamina) dalla tutela prevista dalla richiamata disciplina, non essendo ravvisabili rispetto ad essi le medesime esigenze di protezione di genere (prime tra tutte quelle correlate alla maternità ed al puerperio, cioè alle funzioni biologiche proprie della donna), talchè i rilievi evidenziati in ricorso, anche avuto riguardo alla assai più limitata tutela approntata dall’ordinamento al genitore lavoratore dell’altro sesso, risultano dissonanti con la ratio alla base del complesso delle disposizioni miranti a garantire le pari opportunità della donna in ambito lavorativo, integranti tutela di genere perchè finalizzate ad evitare discriminazioni connesse a situazioni di fatto;

che in base alle svolte argomentazioni il ricorso rigettato, con liquidazione delle spese secondo soccombenza e distrazione in favore del difensore anticipatario della controricorrente che ne ha fatto richiesta.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario della controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA