Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31823 del 05/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 05/12/2019), n.31823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28363-2018 proposto da:

C.C., in proprio e quale membro dello Studio Comparini

Dottori Commercialisti Associati, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ALBERTO PIPERNO, dall’Avvocato GIOVANNI SENSI e

dall’Avvocato PAOLO PIPERNO, presso il cui studio a Roma, via Denza

27, elettivamente domicilia, per procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A., G.A., GI.AL.,

N.A.M. e M.P., rappresentati e difesi dall’Avvocato IACOPO

TOZZI, presso il cui studio a Firenze, via Belfiore 45,

elettivamente domicilia, per procura speciale in calce alla memoria

difensiva

– resistenti –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI

FIRENZE, depositata il 31/7/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/9/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale, Dott. CORRADO MISTRI, il quale ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

lette le memorie depositate dal ricorrente e dai resistenti.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il tribunale di Firenze, con l’ordinanza in epigrafe, comunicata in data 31/7/2018, ha disposto, tra l’altro, la sospensione del giudizio (rubricato al n. RG 8569/2018) con il quale M.A., G.A., Gi.Al., N.A.M. e M.P. hanno proposto opposizione avverso il decreto con cui, a seguito di ricorso depositato il 21/5/2018, lo stesso tribunale, in data 24.25/5/2018, aveva loro ingiunto il pagamento delle competenze professionali maturate in capo al Dott. C., sino al passaggio in giudicato della decisione relativa giudizio (rubricato al n. RG 17107/2017) con il quale i predetti opponenti, con citazione notificata in data 24/11/2017, avevano convenuto in giudizio lo stesso C. per l’accertamento negativo del medesimo credito dallo stesso vantato;

2. l’ordinanza, in particolare, dopo aver premesso che il relativo estensore è incaricato della “direzione della… sezione civile” e che tale funzione comprende l’esercizio delle facoltà di cui all’art. 274 c.p.c., ha rilevato, per un verso, che sussiste un evidente nesso di pregiudizialità-dipendenza tra l’oggetto del giudizio d’opposizione, e cioè il credito professionale vantato dal Dott. C., e quello del giudizio di accertamento negativo del medesimo credito già pendente tra le parti e, per altro verso, che, non potendosi addivenire alla riunione dei due procedimenti, la quale costituirebbe una palese elusione della decadenza già maturata nel procedimento preventivamente introdotto, rispetto alla facoltà di proporre domande riconvenzionali, è necessario sospendere il giudizio d’opposizione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., al fine di evitare il rischio potenziale di conflitto tra i giudicati.

3. C.C., con ricorso notificato in data

27/9/2018, ha impugnato, per tre motivi, la predetta ordinanza con regolamento di competenza, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 273 c.p.c., per non avere il tribunale rilevato la parziale identità tra la domanda di pagamento svolta dal Dott. C. con il ricorso monitorio e la domanda di accertamento negativo svolta dalle controparti nel giudizio preventivamente introdotto e la loro contemporanea pendenza innanzi allo stesso tribunale, con la conseguente necessità, a norma dell’art. 273 c.p.c., di disporne la riunione, per essere decisi nello stesso giudizio;

4. M.A., G.A., Gi.Al., N.A.M. e M.P. hanno resistito con memoria nella quale hanno, tra l’altro, eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso in conseguenza della sua notifica a mezzo di posta elettronica certificata mediante allegazione di un documento elettronico in formato PDF-immagine, anzichè in formato PDF-nativo, e, nel merito, la sua infondatezza sul rilievo che, in realtà, qualora la causa in relazione alla quale è stato emesso il decreto ingiuntivo sia in rapporto di continenza con altra causa pendente davanti ad altro giudice preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria, il giudice dell’opposizione, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile, deve procedere non già alla riunione ma dichiarare l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo.

Diritto

RITENUTO

che:

1. l’eccezione di inammissibilità del ricorso è palesemente infondata, se non altro perchè, esclusa l’inesistenza della notifica dell’atto (incontestatamente trasmesso ai destinatari ai sensi della L. n. 53 del 1994, e come tale ricevuto dagli stessi: cfr., al riguardo, Cass. n. 7703 del 2018, secondo cui l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a renderla riconoscibile come tale, che, per la fase di consegna, consistono nel raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento, in virtù dei quali la stessa debba comunque considerarsi eseguita) l’eventuale nullità della stessa (configurabile per qualunque vizio dell’atto che non si traduca nella sua pura e semplice restituzione al mittente “sì da dover reputare la notifica meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”: Cass. SU n. 14916 del 2016, in motiv.) risulta sanata, per conseguimento dello scopo (art. 156 c.p.c., comma 3), dalla costituzione in giudizio dei resistenti, i quali, in effetti, così facendo, hanno dimostrato di aver avuto piena conoscenza del ricorso che gli è stato notificato;

2. l’istanza di regolamento di competenza dev’essere accolta;

2.1. il provvedimento di sospensione impugnato, infatti, avrebbe richiesto che le cause in questione fossero pendenti innanzi a uffici giudiziali; diversi: nel caso in cui, al contrario, tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse di quest’ultimo, esista un rapporto di identità ovvero di connessione (anche per continenza, come nel caso specie), il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ma deve rimettere gli atti al capo dell’ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 c.p.c., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione (Cass. n. 12441 del 2017; Cass. n. 5583 del 2013, in motiv.; Cass. n. 13330 del 2012; Cass. n. 16963 del 2011; Cass. n. 17468 del 2010; Cass. n. 13194 del 2008). E la violazione di tale principio può essere sindacata, anche d’ufficio, dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza proposto avverso il provvedimento di sospensione: pertanto, allorchè il giudice di merito si trovi in una situazione in cui avrebbe dovuto riferire al capo dell’ufficio, il provvedimento di sospensione deve essere considerato illegittimo, a meno che, in relazione allo stato raggiunto dal processo ritenuto pregiudicante, debba escludersi la possibilità di adottare il modus procedendi imposto dalle norme citate;

2.3. si tratta, peraltro, di regole che, in mancanza di norme che possano deporre in senso contrario, valgono anche nel caso in cui uno dei due giudizi sia stato introdotto nelle forme del procedimento monitorio: la proponibilità del ricorso per decreto ingiuntivo ed il potere del tribunale di emetterlo non sono, in effetti, preclusi dalla pendenza, dinanzi allo stesso tribunale, di un giudizio ordinario avente ad oggetto domanda di condanna per il medesimo titolo posto a fondamento del ricorso monitorio. La circostanza che un decreto ingiuntivo, emesso dal tribunale e successivamente opposto, riguardi un credito, il quale sia già stato azionato dal creditore avanti allo stesso tribunale, mediante proposizione di domanda riconvenzionale in un processo di cognizione ordinaria, iniziato dal debitore con azione di accertamento negativo del credito stesso, non comporta, pertanto, l’invalidità del decreto poichè fra quel processo ed il successivo processo di opposizione a decreto ingiuntivo non sussiste nè un rapporto di litispendenza nè un rapporto di continenza, difettando il presupposto della loro pendenza innanzi a giudici diversi, e sussiste, invece, una situazione che rende applicabile la disciplina della riunione prevista dagli artt. 273 e 274 c.p.c. (Cass. n. 8327 del 2002; Cass. n. 1876 del 1999; Cass. n. 12707 del 1993); il giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo non può, quindi, sospendere il giudizio dinanzi a sè ai sensi dell’art. 295 c.p.c., fino alla definizione della causa ordinaria preventivamente instaurata: solo se le cause sono state proposte innanzi a giudici diversi, deve, nell’esercizio della sua competenza funzionale, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza del giudice che lo ha emesso e fissare un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice preventivamente adito (Cass. n. 13547 del 1999; Cass. n. 15532 del 2011); al contrario, se le cause (come nel caso di specie) sono state introdotte innanzi allo stesso giudice, il giudice dell’opposizione deve procedere ai sensi degli artt. 273 e 274 c.p.c.;

2.4. nel caso di specie, tra il giudizio (rubricato al n. RG 8569/2018) con il quale M.A., G.A., Gi.Al., N.A.M. e M.P. hanno proposto opposizione avverso il decreto con cui, a seguito di ricorso depositato il 21/5/2018, il tribunale di Firenze in data 24.25/5/2018, aveva loro ingiunto il pagamento delle competenze professionali maturate in capo al C., ed il giudizio (rubricato al n. RG 17107/2017) con il quale i predetti opponenti, con citazione notificata in data 24/11/2017, hanno convenuto in giudizio, innanzi allo stesso tribunale, il C. per l’accertamento negativo del medesimo credito dallo stesso vantato, esiste un’evidente connessione per continenza tra le relative domande (cfr. Cass. SU n. 5295 del 1998; Cass. n. 13547 del 1999): ne consegue, allora, che, onde escludere la legittimità del provvedimento di sospensione impugnato, è sufficiente rilevare che le due cause sono pendenti innanzi al medesimo ufficio. Del resto, il potere previsto dall’art. 274 c.p.c., è attribuito non già al giudice istruttore dell’una o dell’altra causa, pur nel caso in cui uno di essi sia investito della “direzione” della sezione o, addirittura, sia il presidente della sezione innanzi alla quale pendono le cause, ma solo, in sede “amministrativa”, al presidente del tribunale, il quale, del resto, provvede, al di fuori dei relativi giudizi, con decreto dopo aver sentito le parti. Nè, d’altra parte, rileva l’eventuale decadenza maturata con riguardo ad uno dei procedimenti, essendo noto che la riunione di procedimenti non fa venir meno l’autonomia delle cause riunite nello stesso processo per cui le vicende processuali proprie di uno soltanto dei procedimenti riuniti non rilevano in ordine all’altro, o agli altri procedimenti (Cass. n. 18649 del 2018).

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso; cassa l’impugnata ordinanza; rimette le parti innanzi al tribunale di Firenze, assegnando alle stesse il termine di sessanta giorni per la riassunzione del giudizio, del quale dispone la prosecuzione; spese al definitivo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA