Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31822 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 07/12/2018), n.31822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19052-2017 proposto da:

D.V.T. elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE, 95, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO BIANCHINI, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA

29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISITITUTO, rappresentato e

difeso dagli avvocati MASSIMO BOCCIA NERI, CHERUBINA CIRIELLO,

ELISABETTA LANZETTA

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2341/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA DE

MARINIS.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 18 maggio 2017, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione del Tribunale di Roma e rigettava l’opposizione proposta da D.V. nei confronti dell’INPS che aveva agito in sede monitoria ottenendo un decreto ingiuntivo per la restituzione di somme erogate alla D.V. a titolo di risarcimento del danno sulla base di una precedente sentenza del Tribunale di Roma successivamente riformata in appello;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto ammissibile ai sensi dell’art. 336 c.p.c. l’azione restitutoria promossa in via autonoma dall’INPS, non potendosi considerare la stessa preclusa, come nella specie, dal rigetto della domanda medesima, già proposta in occasione del gravame avverso la sentenza recante il riconoscimento della somma oggetto della domanda de qua, poi riformata in quella stessa sede, motivato dal non essere la domanda stessa corredata della documentazione comprovante l’avvenuta esecuzione spontanea o coattiva della sentenza di prime cure; che per la cassazione di tale decisione ricorre la D.V., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’INPS;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che entrambe le parti hanno poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2907 c.c., degli artt. 99 e 112 c.p.c., e dell’art. 2909 c.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale assumendo l’efficacia preclusiva della riproposizione della domanda del rigetto della medesima già avanzata in sede di gravame implicante la formazione del giudicato;

che la medesima censura è ribadita con il secondo motivo rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 336 c.p.c.;

che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano infondati alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 15461/2008) per il quale, poichè la decisione del giudice del lavoro, ove la motivazione non sia contestuale, si cristallizza nel dispositivo. con la conseguenza che non è possibile integrare il dispositivo con la motivazione, la mancata esplicita indicazione nel dispositivo della sentenza d’appello, di riforma della decisione di prime cure eseguita con il pagamento delle somme oggetto della condanna ivi pronunciata del rigetto della domanda restitutoria formulata per la prima volta in sede di gravame si risolve in omessa pronunzia, a fronte della quale la parte ha la facoltà alternativa di far valere tale vizio in separato giudizio, senza che la mancata impugnazione della sentenza determini la formazione del giudicato;

che, pertanto discostandosi dalla proposta del relatore, il ricorso va rigettato;

le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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