Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31821 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 07/12/2018), n.31821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19045-2017 proposto da:

S.M.G., F.I., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CONCA D’ORO 221, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

GIULIANO, rappresentati e difesi dall’avvocato LUIGI GIULIANO;

– ricorrenti –

contro

F. MEDICAL PLURICENTER SRL, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MASSA SAN

GIULIANO, 292, presso lo studio dell’avvocato ANGELO DI LORENZO,

rappresentata e difesa dall’avvocato BIANCAMARIA LEONE;

– controricorrente –

contro

C.C. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALDIER 43

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ROMANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato DANIELA SARRACINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 75/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA

MARINIS.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 18 gennaio 2017, la Corte d’Appello di Napoli, chiamata a pronunziarsi sull’appello avverso la sentenza parziale resa nel giudizio promosso da C.C. nei confronti della F. Medical Pluricenter s.a.s. di Z.I. & C. (poi trasformata in S.r.l.) nonchè, per effetto dell’autorizzata chiamata in causa, di F.I. e S.M.G., cessionari delle quote della originaria F. Medical Plurucenter s.a.s. di F.I. & C. dal Tribunale di Benevento – che aveva dichiarato la nullità del licenziamento intimato alla C. dalla Società, ordinando la reintegra della prima e condannando la seconda al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione maturata dalla data del licenziamento, l’illegittimità della riduzione dell’orario di lavoro da 29 a 20 ore a far data dal 14.2.2011, con condanna della Società al risarcimento del danno pari alla retribuzione dovuta per le nove ore arbitrariamente ridotte, l’invalidità dei verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale il 29.6.2010 tra la C. ed F.I., il rigetto della domanda di pagamento delle retribuzioni dovute successivamente alla cessazione del rapporto per il periodo di malattia, la prosecuzione della causa in ordine alle spettanze retributive e al danno biologico dichiarava cessata la materia del contendere tra la C. e la Società con compensazione delle spese;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di dover così procedere per essere intervenuta in data 4.7.2016 una conciliazione in sede sindacale con la quale la C. e gli attuali soci della F. Medical Pluricenter S.r.l.. ovvero Z.I. e la Polidiagnostica Oftalmologica S.r.l. avevano regolato bonariamente ed in via definitiva i reciproci rapporti afferenti all’intercorso rapporto di lavoro; che per la cassazione di tale decisione ricorrono F.I. e S.M.G., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resistono, con controricorso, le intimate C.C. e la F. Medical Pluricenter S.r.l.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., deducono l’erroneità della pronunzia resa dalla Corte territoriale per essere stata la conciliazione in sede sindacale, in relazione alla quale la Corte ha ritenuto essere venuto meno l’interesse alla pronunzia nel merito, conclusa senza la partecipazione dei ricorrenti a loro volta parti del giudizio

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 340 c.p.c., comma 2 e dell’art. 112c.p.c., i ricorrenti imputano alla Corte territoriale l’omessa pronunzia sull’eccezione di inammissibilità sollevata dai ricorrenti con riguardo tanto all’appello principale della Società quanto a quello incidentale della C. in quanto proposti avverso una sentenza non definitiva rispetto alla quale tutte le parti del giudizio avevano formulato riserva di appello;

che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., si deduce da parte dei ricorrenti l’erroneità della statuizione con cui la Corte territoriale ha disposto la compensazione delle spese anche nei confronti dei ricorrenti;

che, ritenuta l’inammissibilità dei primi due motivi, dovendo considerarsi la pronunzia della Corte territoriale circa il venir meno dell’interesse della Società alla pronunzia nel merito della vertenza estesa alla domanda di manleva avanzata nei confronti degli odierni ricorrenti e perciò pregiudiziale rispetto all’esame di ogni eccezione dagli stessi sollevata in funzione del rigetto della domanda medesima, di fatto rinunciata, si rileva, di contro, come il terzo motivo meriti accoglimento, non giustificandosi con riguardo alla posizione processuale degli odierni ricorrenti comunque coinvolti nel giudizio e rimasti esenti da ogni statuizione a carico, la compensazione delle spese;

che, pertanto, conformandosi alla proposta del relatore, dichiarati inammissibili i primi due motivi di ricorso, il terzo va accolto ed, in relazione ad esso, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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