Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31821 del 05/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 05/12/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 05/12/2019), n.31821
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28373/2018 R.G. proposto da:
M.M., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Bellomo,
con domicilio eletto in Roma, alla Via Giovanni Paisiello n. 15.
– RICORRENTE-
contro
PREFETTURA DI ROMA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, in persona del
Prefetto p.t..
-INTIMATO-
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 16133/2018, depositata
in data 2.8.2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno
12.9.2019 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da M.M. avverso la sentenza con cui il giudice di pace aveva respinto l’opposizione a quattro ordinanze ingiunzioni, relative a sanzioni irrogate per violazioni del codice della strada.
La sentenza ha rilevato che l’appello, ricadendo nella previsioni del D.Lgs. n. 150 del 2011, era stato proposto con citazione e non con ricorso, per cui, ai fini della tempestività dell’impugnazione doveva aversi riguardo alla data di iscrizione a ruolo della causa e non a quella della notifica dell’atto introduttivo.
Ha ritenuto che, poichè la sentenza era stata pubblicata in data 11.6.2015 e la citazione era stata depositata in data 13.1.2016, fosse decorso il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., con conseguente inammissibilità del gravame.
La cassazione della sentenza di secondo grado è chiesta da M.M. con ricorso strutturato in un unico motivo.
La Prefettura di Roma è rimasta intimata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’unico motivo di ricorso censura la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, asserendo che il giudizio di opposizione era stato proposto in data 24.12.2010 e non era sottoposto al regime di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, con la conseguenza che l’appello era stato ritualmente proposto con citazione nei termini perentori di legge.
Il ricorso è fondato.
Dall’esame degli atti, cui è dato accedere per la natura del vizio denunciato, si evince che il giudizio di opposizione è stato proposto nel 2010, quindi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.. 150 del 2011 (6 ottobre 2011) ed era quindi sottoposto al regime processuale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22 e ss., tenendo conto inoltre modificazioni introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, che ha reso appellabili le sentenze depositate dopo il 2 marzo 2006.
Come stabilito da questa Corte, l’appello in tema di sanzioni amministrative, nel regime qui applicabile, doveva proporsi con citazione in base a) alla natura di “rito generale ordinario” della disciplina dell’appello di cui all’art. 339 c.p.c. e ss., cui va riconosciuta una piena attitudine a regolare tutti i gravami di merito; b) al primato del rito ordinario sui riti speciali anche in secondo grado, enucleabile dal combinato disposto dell’art. 40 c.p.c., comma 3, e art. 359 c.p.c., posto anche che quest’ultima disposizione, nel rinviare alle norme del giudizio di primo grado, limita espressamente il richiamo al solo rito davanti al tribunale e non anche ai riti speciali, con il solo limite di compatibilità delineato dagli artt. 339-358 c.p.c.; c) alla valenza dell’art. 359 c.p.c., quale norma di chiusura saldamente collocata all’interno del modello processuale generale (cfr. Cass. s.u. 2907/2014; Cass. 24587/2018; Cass. 5295/2017). Correttamente quindi il ricorrente aveva impugnato la sentenza di primo grado con citazione – anzichè con ricorso – ed inoltre l’appello era certamente tempestivo, posto che la notifica dell’atto di gravame era intervenuta nel termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., come in effetti ha dato atto anche il tribunale, che però ha erroneamente attribuito rilievo alla data di deposito della citazione.
E’ quindi accolto l’unico motivo di ricorso.
La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa ad altro Magistrato del Tribunale di Roma, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altro Magistrato del Tribunale di Roma, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019