Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31820 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 07/12/2018), n.31820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18443-2017 proposto da:

DAL BRIGANTE SRL in persona dell’Amministratore Unico e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO CRISCUOLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO CANINO;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE XXI APRILE

11, presso lo studio dell’avvocato CORRADO MORRONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ORESTE VIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1727/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

emessa il 15/11/16;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA DE

MARINIS.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 23 gennaio 2017, la Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Cosenza, accoglieva la domanda proposta da S.G. nei confronti della Dal Brigante S.r.l., riconoscendo la sussistenza tra le parti a far data dal 1980 di un rapporto di lavoro subordinato poi cessato il 2006 e condannando la Società datrice al pagamento, in relazione alle mansioni svolte di addetto alle vendite presso gli esercizi commerciali gestiti dalla Società ed all’inquadramento spettante nel livello IV del CCNL per il settore commercio, delle differenze retributive maturate per il periodo dal 2001 al 2006 a titolo di retribuzione ordinaria e mensilità aggiuntive e dall’inizio del rapporto a titolo di TFR; che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, diversamente dal primo giudice, provata, alla luce delle risultanze istruttorie, la subordinazione e, pertanto, dovute le rivendicate differenze retributive, con esclusione di quelle richieste a titolo di maggiorazioni per lavoro straordinario e feriale, quantificate in conformità all’esito dell’espletata CTU;

che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il S.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che il ricorrente ha poi depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094,1322 e 2697 c.c., degli artt. 115,116,420,421 c.p.c., dell’art. 2729 c.c., e del CCNL applicabile, imputa alla Corte lo scostamento dai criteri che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, devono presiedere alla qualificazione del rapporto e della valutazione a tali fini degli elementi di fatto acquisiti al giudizio;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115,116,420 e 421c.p.c., in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale l’omessa valutazione di una pluralità di elementi di fatto incidenti sulla quantificazione delle differenze retributive riconosciute ai vari titoli;

che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano inammissibili atteso che, quanto al primo motivo, le censure mosse, mentre risultano prive di consistenza sul piano giuridico, dovendosi ritenere la legittimità di un giudizio sulla qualificazione del rapporto condotto alla stregua dei soli indici sintomatici della subordinazione ed attribuendo a tali fini rilevanza alla natura dell’attività prestata dal lavoratore (commesso addetto alle vendite), nella specie non contestata ed in sè, diversamente da quanto sembra ritenere il ricorrente insistendo sul rilievo dell’indifferenza ai fini qualificatori delle attività espletate, incompatibile con la natura autonoma del rapporto, prescindono del tutto dalla confutazione delle argomentazioni su cui la Corte territoriale, nel suo libero apprezzamento del materiale istruttorio, ha fondato il proprio convincimento, mentre, quanto al secondo motivo, l’impugnazione proposta si rivela carente sotto il profilo dell’autosufficienza non dando il ricorrente conto di aver tempestivamente avanzato, in particolare con riguardo alla CTU contabile espletata in sede di gravame, i rilievi qui sollevati;

che, pertanto condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, da distrarsi a favore dell’avv. Oreste Via.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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