Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3182 del 11/02/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 3182 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: IANNIELLO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 22199-2007 proposto da:
FAZIO DOMENICO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
D’AMBROGIO LUCA, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
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S.E.A.

– SOCIETA’ ESERCIZI AEROPORTUALI S.P.A., in

persona del

legale rappresentante pro

tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAllINI
27, presso lo STUDIO TRIFIRO’ E PARTNERS AVVOCATI,

Data pubblicazione: 11/02/2013

rappresentata e difesa dagli

avvocati

TRIFIRO’

SALVATORE, MOLTENI GIORGIO, giusta delega in atti;
controricorrente

avverso la sentenza n. 581/2006 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 28/07/2006 R.G.N. 156/2005;

udienza del 09/01/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
IANNIELLO;
udito l’Avvocato CAPO VINCENZO per delega D’AMBROGIO
LUCA;
udito l’Avvocato ZUCCHINALI PAOLO per delega TRIFIRO’
SALVATORE e MOLTENI GIORGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA,che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale in data 28-30 luglio
2007, Domenico Fazio, impiegato dipendente della s.p.a. S.E.A. presso
l’aereoporto Forlanini di Milano-Linate, con inquadramento nel 4 0 livello di
cui al C.C.N.L. Aeroporti-Trasporto aereo, chiede, con nove motivi, la cassa-

d’appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, di rigetto delle
sue domande di inquadramento nel superiore livello 2B o, in via subordinata,
nel livello 3, sulla base delle mansioni concretamente svolte da data precedente il 1° settembre 1999.
La S.E.A. – Società di Esercizi Aeroportuali s.p.a. resiste alle domande
con rituale controricorso, depositando altresì una memoria, a norma dell’art.
378 c.p.c.
Il collegio decide che la motivazione della sentenza venga redatta in
forma semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E’ opportuno premettere le declaratorie dei livelli di inquadramento costituenti oggetto di esame nel presente giudizio, contenute all’art. 11 del
C.C.N.L. applicato al rapporto e riprodotte in ricorso.
Per quanto qui interessa, appartengono, secondo la norma contrattuale
collettiva, al livello 4 “gli impiegati che, sulla base delle disposizioni ricevute,
svolgono mansioni di concetto di rilevante complessità, richiedenti notevole
esperienza, preparazione professionale ed autonomia, anche coordinando un
gruppo di lavoratori di livello inferiore”.

Appartengono al livello 3:
“- gli impiegati che, con elevata esperienza, capacità professionale ed
adeguate specifiche conoscenze, svolgono mansioni di concetto di particolare
importanza richiedenti ampia iniziativa ed autonomia nell’ambito delle procedure inerenti l’attività del settore di appartenenza;

zione della sentenza depositata il 28 luglio 2006, con la quale la Corte

- gli impiegati che, nel rispetto di procedure aziendali e per la propria
specializzazione, coordinano il lavoro di una squadra di operatori specializzati aeronautici inquadrati nel terzo livello, di cui sono responsabili,
all’occorrenza intervenendo direttamente nell’esecuzione di operazioni di
particolare complessità e/o difficoltà eventualmente anche emerse nel lavoro

di coordinamento sopra richiamato, per gli impiegati di cui trattasi, trova applicazione quanto appositamente previsto ali ‘art. 3 — Parte specifica A;
– gli impiegati che, nel rispetto di procedure aziendali e per la propria
specializzazione, coordinano il lavoro di una squadra di operatori specializzati aeronautici di quarto livello, di cui sono responsabili, all’occorrenza intervenendo direttamente nell’esecuzione di operazioni di particolare complessità e/o difficoltà eventualmente anche emerse nel lavoro dei componenti la
squadra.”

Appartengono infine al livello 2B “gli impiegati che svolgono mansioni
di alto contenuto professionale, tali da richiedere specifiche ed adeguate esperienze di lavoro, caratterizzate da definita discrezionalità di poteri e/o responsabilità per assicurare il buon andamento di specifiche attività aziendali”.

Col primo motivo, il ricorrente lamenta l’erronea interpretazione
dell’art. 11 del C.C.N.L. applicato al rapporto (contenente le declaratorie dei
vari livelli di inquadramento del personale), per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che i livelli 2B e 3 si riferiscano esclusivamente a “figure
specialistiche del settore aeroportuale”

La censura è poco comprensibile, non essendo chiaro se la stessa si appunta su la definizione di “figure specialistiche” oppure sulla qualificazione riferita al “settore aeroportuale”.

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dei componenti la squadra. In considerazione della peculiare responsabilità

In ogni caso, essa è priva di rilevanza, investendo una espressione usata
in maniera comprensiva dalla Corte territoriale, con riferimento alle figure del
settore disciplinato dal C.C.N.L. Aeroporti, per riassumere le caratteristiche
professionali complessive del livello considerato, così come poi ampliamente
esplicitate nel corso della motivazione col richiamo alla norma contrattuale

Col secondo motivo, viene censurata l’interpretazione della norma indicata “per avere il giudice di 2° grado erroneamente ritenuto che possa essere
inquadrato nel livello 4 e non in livello necessariamente superiore… anche il
dipendente che coordini un gruppo di lavoratori di livello 4.”

Ancora sull’argomento, il ricorso denuncia, col terzo motivo, la nullità
della sentenza e del procedimento “per avere il giudice di 2° grado erroneamente ritenuta l’esistenza nell’ordinamento processuale civile di un onere di
valorizzazione relativamente ai fatti esposti in ricorso (onere affermato in relazione alla mancata valorizzazione ,fini della valutazione della mansione
con riferimento alla declaratoria”, della circostanza del coordinamento di
colleghi di pari livello da parte del ricorrente)”. L’affermazione di principio

attribuita alla Corte territoriale è inoltre oggetto della censura di violazione
degli artt. 99, 112 e 414 c.p.c., formulata col quarto motivo di ricorso e viene
infine criticata perché non corrisponderebbe al vero e motivata in maniera insufficiente, col quinto e col sesto motivo.

I primi due motivi sono infondati, con conseguente irrilevanza degli altri tre.
Correttamente interpretando la norma contrattuale collettiva, la Corte
territoriale ha infatti rilevato come il mero coordinamento di un gruppo di dipendenti di pari livello 4 non costituisca elemento sufficiente per
l’attribuzione della qualifica di livello 3.

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collettiva.

La relativa declaratoria, che la Corte è chiamata a interpretare direttamente, in ragione dl tipo di censura effettuata col richiamo all’art.. 360, primo
comma n. 3) c.p.c., prevede infatti, nel secondo e nel terzo alinea,
l’inquadramento in tale livello anche di chi coordina una squadra di operatori
aeronautici sia di terzo che di quarto livello, ma all’occorrenza intervenendo

coltà eventualmente anche emerse nel lavoro dei componenti la squadra.
Quest’ultima caratteristica differenziale incarna i connotati espressi in
via generale dal primo alinea della declaratoria e relativi ad attività di concetto
di particolare importanza richiedenti ampia iniziativa ed autonomia nell’ambito delle procedure, cui pertanto ha fatto correttamente riferimento la sentenza
impugnata, rilevando, ad colorandum (quindi senza affermare, diversamente
da quanto ritenuto dal ricorrente, l’esistenza di un onere processuale di necessaria valorizzazione di alcuni fatti rilevanti e senza attribuire valore decisivo a
tale mancata valorizzazione), che lo stesso originario ricorrente, nel rivendicare la superiore qualifica, non aveva accentuato in maniera particolare il fatto di
coordinare impiegati del suo stesso livello di inquadramento.

Gli ultimi tre motivi investono l’accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine al contenuto delle mansioni svolte dal ricorrente e la valutazione delle stesse al fine di ricondurle nel livello di inquadramento appropriato.
Trattasi di motivi riguardanti la motivazione della sentenza, ancorché il
primo dichiari di denunciare la nullità della sentenza e del procedimento, -per
aver il giudice di 2° grado erroneamente affermato che il ricorrente non aveva allegato le attività (di concetto di particolare importanza) e i requisiti (ampia iniziativa ed autonomia nell’ambito delle procedure) richiesti dalla declaratoria di inquadramento nel livello 3″. Trattasi infatti di profili valutativi di

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direttamente nell’esecuzione di operazioni di particolare complessità e/o diffi-

elementi di fatto acquisiti al giudizio, di cui il ricorrente contesta in sostanza la
correttezza motivazionale.
In proposito e per quanto qui interessa, va premesso che il controllo di
legittimità in ordine alle valutazioni di fatto del giudice di merito non può
spingersi fino alla rielaborazione dello stesso alla ricerca di una soluzione al-

formare un terzo grado di giudizio di merito, a quella operata nei due gradi
precedenti, magari perché ritenuta la migliore possibile.
L’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti per il giudizio sono
infatti riservate al giudice di merito e censurabili in sede di legittimità unicamente nel caso in cui dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili
d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da
non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione.
La deduzione con ricorso per cassazione di un vizio di motivazione non
conferisce infatti al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito
dell’intera vicenda processuale bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica, delle argomentazioni svolte, in base all’individuazione, che compete esclusivamente al giudice di merito, delle fonti del proprio convincimento, raggiunto attraverso la
valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, scegliendo tra di esse quelle ritenute idonee a sostenerlo all’interno di un quadro
valutativo complessivo privo di errori, di contraddizioni e di evidenti fratture
sul piano logico, nel suo interno tessuto ricostruttivo della vicenda (cfr., per
tutte, Cass. S.U. 11 giugno 1998 n. 5802 e, più recentemente, ex ceteris, Cass.,
nn. 6288/11, 27162/09, 26825/09 e 15604/07).

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ternativa rispetto a quella ragionevolmente raggiunta, da sovrapporre, quasi a

Né appare sufficiente, sul piano considerato, a contrastare le valutazioni
del giudice di merito il fatto che alcuni elementi emergenti nel processo e invocati dal ricorrente siano in contrasto con alcuni accertamenti e valutazioni
del giudice o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti.
Ogni giudizio implica infatti l’analisi di una più o meno ampia mole di

che — per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra di loro e convergenti verso un’unica spiegazione — sono in grado di superare obiezioni e dati
di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la
rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, compete al giudice nei due
gradi di merito in cui si articola la giurisdizione (cfr. ad es. Cass. nn. 15156/11
e 5241/11).
Occorre quindi che i fatti della controversia dedotti per invalidare la
motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante o determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (in proposito, cfr.,
ad es. Cass. nn. 2272/07 e 14973/06).
Nel caso in esame, la Corte territoriale, dopo avere correttamente enunciato le caratteristiche “normative” dei profili professionali presi in considerazione, ha proceduto alla valutazione alla stregua di esse dei fatti accertati in
giudizio, con una motivazione esauriente e priva di cadute argomentative sul
piano logico.
Ne consegue che la pretesa del ricorrente, sostanzialmente di una nuova
valutazione dei fatti alla luce delle risultanze istruttorie, non può trovare ingresso in sede di controllo di legittimità.

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elementi di segno non univoco e l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati

Concludendo, in base alle considerazioni svolte, il ricorso va respinto,
con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo
giudizio, effettuato, con la relativa liquidazione, in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla so-

4.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA.
Così dee’ in Roma, il 9 gennaio 2013
Il

gliere relatore

Il Presidente

cietà resistente le spese di questo giudizio, liquidate in € 50,00 per esborsi ed €

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