Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3182 del 09/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 3182 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: VENEGONI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso 6337-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

FORWARD B. C. SRL, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA DELLA SCROFA 22, presso lo studio dell’avvocato
NICOLA ROCCHETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIULIANO MILIA;

avverso

la

sentenza

1»41′ Ing.rtio
COMM.TRIB.REGUEZ.DIST.

di

controricorrente

n.
PESCARA,

117/2010

della

depositata il

Data pubblicazione: 09/02/2018

30/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA

VENEGONI.

i

RITENUTO CHE:
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza n. 117/9/2010
depositata il 30.4.2010, con cui la CTR dell’Abruzzo ha respinto l’appello della stessa
contro la sentenza della CTP che aveva parzialmente accolto il ricorso della società
Forward B.C. Srl in merito ad un accertamento riguardante irpef, irap ed iva per l’anno
2003.

società aveva dedotto i costi recuperati in sede di accertamento, conclusione avvalorata
anche dalla assoluzione emessa in sede penale.
Contro tale sentenza ricorre l’ufficio sulla base di quattro motivi.
La società si è costituita con controricorso.

CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo l’ufficio deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 18 d. Ivo 546
del 1992 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. perché la CTR ha respinto
l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo senza tenere conto che la stessa
CTP aveva affermato che la stringatezza dello stesso rendeva difficile individuare la
problematica da decidere.
Il motivo è infondato, oltre ad essere ai limiti della inammissibilità per difetto di
autosufficienza. La CTR ha ritenuto il ricorso comprensibile, nonostante la sopra
riportata osservazione compiuta dalla CTP sulla estrema sinteticità dello stesso.

Con il secondo motivo l’ufficio deduce insufficienza della motivazione, in relazione all’art.
360 comma 1 n. 5 c.p.c., laddove la CTR non ha tenuto in considerazione gli elementi,
emergenti dal processo verbale di constatazione e dall’avviso di accertamento, con i
quali veniva assolto l’onere della prova per dimostrare la falsità delle fatture.
Il motivo è fondato.
In sentenza, la CTR si limita ad affermare che gravava sull’ufficio l’onere di provare la
falsità delle fatture, ritenendolo non assolto anche sulla base del fatto che l’ufficio non
Proc. 6337/11 — est. dott. Andrea Venegoni

Secondo la CTR l’ufficio non aveva provato la falsità delle fatture in relazione ai quali la

2

ha dimostrato la omissione di ricavi o indebita deduzione di costi. Questa motivazione
appare, in effetti, insufficiente a fronte di quanto dedotto dall’ufficio in ricorso, e delle
considerazioni da esso proposte alla CTR, anche attraverso il richiamo al pvc.
Se si tiene conto che, per giurisprudenza costante, l’onere del riparto della prova tra
ufficio e contribuente in caso di fatture per operazioni inesistenti è stato, ancora da
ultimo (Sez. V, n. 17818 del 2016), delineato da questa Corte nel senso che

a mezzo di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, gli elementi di
fatto attinenti al cedente (la sua natura di “cartiera”, l’inesistenza di una struttura
autonoma operativa, il mancato pagamento dell’I.V.A.) e la connivenza da parte del
cessionario, indicando gli elementi oggettivi che, tenuto conto delle concrete
circostanze, avrebbero dovuto indurre un normale operatore a sospettare
dell’irregolarità delle operazioni, mentre spetta al contribuente, che ha portato in
detrazione l’I.V.A, la prova contraria di aver concluso realmente l’operazione con il
cedente o di essersi trovato nella situazione di oggettiva impossibilità, nonostante
l’impiego della dovuta diligenza, di abbandonare lo stato d’ignoranza sul carattere
fraudolento delle operazioni, non essendo a tal fine sufficiente la mera regolarità della
documentazione contabile e la dimostrazione che la merce sia stata consegnata o il
corrispettivo effettivamente pagato, trattandosi di circostanze non concludenti,
e che, nel caso di specie, l’ufficio ha addotto una serie di circostanze di fatto per
dimostrare la falsità delle fatture, la CTR doveva analizzare ed illustrare i motivi per cui
ha ritenuto che gli elementi specifici addotti dall’ufficio non integrassero la presunzione
semplice sufficiente per ritenere assolti l’onere probatorio di questi. Ciò non ha fatto e
la motivazione è, al riguardo, insufficiente, tenuto conto che si controverte su una
sentenza emessa prima del 2012 e quindi nel vigore dell’art. 360 n. 5 c.p.c. previgente.
Con il terzo motivo l’ufficio deduce violazione dell’art. 654 c.p.p. in relazione all’art. 360
comma 1 n. 3 c.p.c., laddove la CTR utilizzava la sentenza di assoluzione emessa in
sede penale dal Gup come elemento probatorio per confermare l’infondatezza della tesi
dell’ufficio in merito alla non veridicità delle fatture; il Gup, in particolare, aveva
concluso che l’ipotesi accusatoria penale si fonda su presunzioni di colpevolezza che non
possono essere poste a base di una sentenza di condanna, ma tale affermazione,
secondo l’ufficio ricorrente è errata in diritto perchè il giudice tributario non è affatto
vincolato dall’esito del giudizio penale.
Proc. 6337/11 — est. dott. Andrea Venegoni

L’Amministrazione finanziaria, che contesti la cd. “frode carosello”, deve provare, anche

3

Il motivo è infondato.
In tema di rapporti tra giudicato penale e giudizio tributario, il principio affermato da
questa Corte (tra le altre, Sez. V, n. 10578 del 2015) è nel senso che
Nel processo tributario,

la sentenza penale irrevocabile

di

assoluzione

dal

reato tributario, emessa con la formula “perchè il fatto non sussiste”, non spiega
automaticamente efficacia di giudicato, ancorchè i fatti accertati in sede penale siano

confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte
di prova dal giudice tributario, il quale nell’esercizio dei propri poteri di valutazione,
deve verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui detta sentenza è destinata ad
operare.
Nel caso di specie, in realtà il giudice tributario non ha dato espressamente rilievo
vincolante al giudicato penale, ma ha affermato che, in aggiunta alla valutazione in sede
tributaria, anche in sede penale non sono emerse prove sufficienti per dimostrare la
falsità delle fatture. Non ha, quindi, compiuto l’operazione denunciata dall’ufficio, perchè
non ha considerato la sentenza penale come unico elemento di prova, ma ha concluso
nel senso che, in aggiunta alle valutazioni (peraltro riconosciute insufficienti) sul puro
piano tributario che non inducevano a ravvisare la falsità delle fatture, tale ipotesi è
stata ulteriormente smentita dal fatto che anche sul piano penale non sono trovati
elementi. Non ha dato quindi alcuna efficacia vincolante al giudicato penale, ma ha
utilizzato la decisione penale come elemento di supporto per le conclusioni raggiunte in
sede tributaria. L’accoglimento del motivo precedente per difetto di motivazione non
influisce sul presente motivo, atteso che non fa mutare l’operazione valutativa della
sentenza penale compiuta dalla CTR.
Con il quarto motivo l’ufficio deduce difetto di motivazione in relazione all’art. 360
comma 1 n. 5 c.p.c., laddove la CTR non ha motivato compiutamente il motivo per cui
ha dato credito a quanto affermato dal legale rappresentante della società, secondo cui
la somma di euro 560.000, oggetto di controversia, era in realtà relativa ad una
evasione del 2002 coperta da condono, e non era recuperabile a tassazione nel 2003.
Il motivo appare inammissibile in quanto difetta di autosufficienza, perchè presuppone
la conoscenza di dati che l’ufficio cita ma che non sono verificabili.

Proc. 6337/11 — est. dott. Andrea Venegoni

gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei

4

Dall’argomentazione die motivo si comprende che l’ufficio contesta l’affermazione della
CTR che he ritenuto non attribuibile all’anno in esame (2003) l’importo di 560.000
ritenuto provento di evasione fiscale, ritenendo che lo stesso fosse relativo all’anno 2002
e coperto da definizione agevolata.
Al di là di questa affermazione, e di quanto ne consegue nell’esposizione del motivo, i
fatti in essa esposti non hanno riscontro; la stessa circostanza che la società non

stessa non opererebbe, è affermata dall’ufficio ma non riscontrata nel ricorso. Il motivo,
in altri termini, difetta di quella completezza di informazioni da riscontro alle
affermazioni in esso contenute, così da farlo ritenere non esaustivo alla lettura.

P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso.
Rigetta il primo ed il terzo, dichiarando inammissibile il quarto.
Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR dell’Abruzzo, in diversa composizione,
anche per la decisione sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 novembre 2017

0EP07,ITATO IN CANCE.LLER1A
IL

9. F ES.202

avrebbe versato l’imposta sostituiva in relaizone alla definzione agevolata, e quindi la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA