Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3182 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 07/02/2017, (ud. 22/11/2016, dep.07/02/2017),  n. 3182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18921/2014 proposto da:

COSTRUZIONI MONCADA S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GUIDO D’AREZZO 2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FRONTONI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO IACONO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 373/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 28/02/2014 R.G.N. 2461/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’estinzione del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 28.2.14 la Corte d’appello di Palermo, in totale riforma della sentenza di rigetto (n. 111/12) emessa in prime cure dal Tribunale di Agrigento, dichiarava illegittimo il licenziamento disciplinare intimato il 3.8.07 a C.M. dalla Costruzioni Moncada S.r.l., che condannava a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, con le conseguenze economiche di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18.

Per la cassazione della sentenza ricorre Costruzioni Moncada S.r.l. affidandosi ad un solo motivo con il quale contesta la ricostruzione dei fatti e ne lamenta l’omessa valutazione complessiva ai fini della proporzionalità della sanzione e della lesione del vincolo fiduciario proprio del rapporto di lavoro.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Nelle more la società ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’intervenuta rinuncia al ricorso comporta ex art. 391 c.p.c., l’estinzione del presente giudizio di legittimità.

Non è dovuta pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

La Corte:

dichiara estinto il giudizio di legittimità. Nulla per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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