Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31819 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 07/12/2018), n.31819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11814-2017 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dagli avvocati PASQUALE SCOGNAMIGLIO, MASSIMILIANO SCOGNAMIGLIO,

MARCO SCOGNAMIGLIO;

– ricorrente –

contro

F.T.D.V., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CARMELA DE FRANCISCIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3723/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. francesco

maria cirillo

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione specializzata agraria, C.A. convenne in giudizio F., L. e M.L.T.d.V. e, sulla premessa di essere a ffittuaria coltivatrice diretta di un fondo a lei concesso da F.G., dante causa dei convenuti, chiese che gli stessi fossero condannati a pagarle la somma complessiva di Euro 155.000 a titolo di indennità per miglioramenti eseguiti a partire dall’anno 1982.

Si costituirono in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda e proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento delle indennità derivanti dalla occupazione senza titolo di una parte maggiore di terreno.

Il Tribunale rigettò la domanda principale, accolse in parte quella riconvenzionale, liquidò a favore dei convenuti la somma di Euro 7.750, dichiarò la propria incompetenza per materia quanto all’ulteriore domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni e condannò la C. al pagamento delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata integralmente confermata dalla Corte d’appello di Napoli, Sezione specializzata agraria, con sentenza del 9 novembre 2016, con condanna dell’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre C.A. con atto affidato ad un solo motivo.

Resistono F., L. e M.L.T.d.V. con un unico controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli arti. 375, 376 e 380-bis c.p.c.., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè degli artt. 414, n. 5), 244 e 253 c.p.c., e dell’art. 24 della Cost..

Secondo la ricorrente, la Corte di merito avrebbe errato nel negare ingresso alla prova per interpello e per testi così come formulata, posto che essa era specifica ed avrebbe consentito di provare l’esistenza dei miglioramenti ed il consenso dell’originaria proprietaria G..

1.1. Il motivo è privo di fondamento.

La Corte di merito dopo aver ricordato che la domanda di indennizzo per i miglioramenti richiede, tra l’altro, la prova del consenso del concedente – ha ampiamente dato conto delle ragioni per le quali, condividendo la decisione già emessa dal Tribunale, ha ritenuto inammissibile la prova orale a causa dell’assoluta genericità della stessa. Ed infatti la Corte ha aggiunto che non poteva ritenersi sufficiente la deduzione di un capitolo di prova nel quale mancava ogni indicazione delle modalità di tempo, di luogo e di circostanza in cui tale consenso sarebbe stato manifestato e che la facoltà di porre domande ai testi riconosciuta dall’art. 253 c.p.c., non può giovare a colmare le lacune della prova cosi come dedotta. Tutto chiesto, inoltre, è indirettamente confermato dalla trascrizione dei capitoli di prova che la ricorrente compie (soprattutto il capo 1), la cui genericità è evidente.

La ricorrente prospetta quindi una doglianza generica, ripetitiva di argomenti già vagliati e tale da non porre, in effetti, una censura di violazione di legge, quanto piuttosto una mera richiesta di riesame di una valutazione già compiuta nella sede di merito.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, trattandosi di causa esente per legge (sentenza 31 marzo 2016, n. 6227, e ordinanza 22 maggio 2018, n. 12577).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.500, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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