Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31818 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 07/12/2018), n.31818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11664-2017 proposto da:

D.M.M., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA MICHELE

MERCATI, 42, presso lo studio dell’avvocato CARLO ALFREDO ROTILI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO

QUADRUCCIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3216/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.M.M. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, il Ministero della salute, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti al contagio con il virus HCV asseritamente contratto a seguito di una emotrasfusione con sangue infetto avvenuta nel 1977.

Si costituì in giudizio il Ministero chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale accolse la domanda e condannò il convenuto al risarcimento del danno, liquidato nella somma di Euro 91.555 ed al pagamento delle spese di lite.

2. La pronuncia fu impugnata da entrambe le parti e la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello del Ministero, riformò la sentenza di primo grado e rigettò la domanda risarcitoria della D.M..

3. Impugnata la pronuncia d’appello dall’attrice soccombente ed anche dal Ministero (in ordine alla prescrizione), la Corte di cassazione, con sentenza del 14 marzo 2014, n. 5953, cassò la sentenza impugnata e rinviò il giudizio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione personale.

In quella pronuncia, tra l’altro, la Corte indicò in cinque anni il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria di natura aquiliana nei confronti del Ministero della salute, termine decorrente dalla data di presentazione della domanda di indennizzo ai sensi della L. 25 febbraio 1992, n. 210, e invitò il giudice di rinvio a stabilire la cronistoria dei fatti accertando l’esistenza di atti interrottivi nel quinquennio.

4. Riassunto il giudizio dalla D.M., la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 20 maggio 2016, in riforma di quella emessa dal Tribunale nel giudizio di primo grado, ha rigettato la domanda di risarcimento originariamente proposta, compensando integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio.

Ha osservato la Corte di merito, tra l’altro, che la domanda di concessione dell’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992era stata presentata dalla danneggiata in data 11 ottobre 1994, mentre la successiva domanda risarcitoria davanti al giudice civile era stata introdotta con atto di citazione notificato il 5 aprile 2001. Era pertanto decorso il periodo di cinque anni idoneo al maturarsi della prescrizione, a nulla potendo valere i solleciti inviati dalla D.M. ai fini della pronta definizione del procedimento amministrativo di concessione dell’indennizzo suindicato, attesa la diversità ontologica tra tale indennizzo ed il risarcimento del danno.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre D.M.M. con atto affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso il Ministero della salute.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 2934,2943,2043 e 2056 c.c., per errata valutazione della sussistenza della prescrizione.

Osserva la ricorrente che per l’interruzione della prescrizione non è richiesto alcun particolare rigore nelle forme e che, nella specie, ella aveva inviato al Ministero ben cinque solleciti, tra il 1995 ed il 1998, i quali recavano anche un riferimento al risarcimento del danno e dovevano, quindi, essere ritenuti idonei all’interruzione della prescrizione.

1.1. Il motivo, che presenta profili di inammissibilità, è privo di fondamento.

Si osserva, innanzitutto, che l’idoneità o meno di un alto ai fini dell’interruzione della prescrizione costituisce oggetto di un accertamento in fatto che spetta al giudice di merito; nella specie, era stata la sentenza n. 5953 del 2014 di questa Corte a demandare appositamente al giudice di rinvio simile compito. Ne consegue che l’accertamento compiuto dalla Corte d’appello non è più modificabile in sede di legittimità (v., tra le altre, le ordinanze 2 dicembre 2010, n. 24555, e 27 marzo 2017, n. 7820).

Ma comunque, anche volendo prescindere da tale ragione di possibile inammissibilità, il Collegio rileva che la decisione della Corte d’appello, pienamente motivata, e corretta; attesa, infatti, la diversità tra l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 ed il risarcimento del danno, è palese che i solleciti inoltrati al Ministero ai fini di una rapida definizione del procedimento amministrativo suindicato non potevano avere alcun valore ai fini della richiesta, diversa, del risarcimento del danno di natura extracontrattuale. Nè può essere taciuto che il motivo in esame si sofferma soprattutto sul primo dei cinque solleciti, inviato il 15 marzo 1995 – che, nell’assunto della ricorrente, avrebbe natura di atto interruttivo della prescrizione anche ai tini del risarcimento del danno – senza considerare che, essendo stato l’atto di citazione notificato il 5 aprile 2001, anche ammettendo l’idoneità di quella raccomandata, il quinquennio della prescrizione sarebbe ugualmente

decorso. Riguardante gli ultimi solleciti e violato l’art. 366 c.p.c., n. 6.

Ne consegue che non sussiste l’invocata violazione di legge.

2. Il rigetto del primo motivo comporta l’assorbimento dei motivi secondo e terzo, con i (letali si lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio consistenti nel preteso diritto al cumulo tra l’indennizzo ed il risarcimento del danno e nel riconoscimento di una liquidazione del danno maggiore rispetto a quella stabilita, a sito tempo, dal Tribunale. E’ evidente, infatti, che il maturarsi della prescrizione del diritto toglie qualsiasi interesse della ricorrente alla decisione di tali motivi.

3. Il quarto motivo, relativo alla liquidazione delle spese, non è propriamente neppure tale. La Corte d’appello ha compensato le spese dell’intero giudizio, per cui la ricorrente, soccombente, non può avere nulla di cui dolersi su questo punto.

4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.000, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali cd accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma -quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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