Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31817 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 07/12/2018), n.31817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 01465/2016 R.G. proposto da:

EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS), in persona del Responsabile del

Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA PINETA SACCHETTI 482, presso lo studio dell’avvocato EMANUELA

VERGINE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA ROSARIA SAVOIA;

– ricorrente –

contro

R.A., PREFETTURA DI LECCE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3688/2015 del TRIBUNALE di LECCE, depositata

il 07/07/2015;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO;

Fatto

RILEVATO

che:

Equitalia Sud spa ricorre, con atto articolato su di un motivo e notificato il 4-5/01/2016, per la cassazione della sentenza n. 3688 del 07/07/2015 del Tribunale di Lecce, con cui è stato respinto il suo appello contro l’accoglimento – ad opera del Giudice di pace di Lecce – dell’opposizione all’esecuzione esattoriale ai suoi danni intentata, proposta da R.A. anche nei confronti dell’ente creditore Prefettura di Lecce;

nessuno degli intimati resiste con controricorso;

è formulata proposta di definizione – per manifesta infondatezza – in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

la ricorrente deposita memoria ai sensi del secondo comma, ultima parte, del medesimo art. 380-bis c.p.c.;

Diritto

CONSIDERATO

che:

il motivo di ricorso (di “vizio della sentenza per violazione dell’art. 2946 c.c. – erronea e falsa applicazione dell’art. 29 CdS e della L. n 689 del 1981, art. 28”) fa valere la tesi della decennalità del termine prescrizionale dei crediti recati da una cartella esattoriale a seguito di mancata opposizione a verbali di infrazione al codice della strada;

la tesi su cui si articola il ricorso si infrange, però, contro il principio a chiare lettere affermato da questa Corte a sezioni unite con sentenza 17/11/2016, n. 23397, a mente della quale “il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. ‘conversionè del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.p.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via”; con la conseguenza che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo;

le contrarie argomentazioni svolte in memoria non inficiano la consequenzialità di tale conclusione e l’intrinseca coerenza della relativa argomentazione:

– non in base al richiamo a precedenti anteriori alla detta pronuncia, in quanto da questa evidentemente superati;

– non in base al richiamo a Cass. 3095/17: questa effettivamente non tiene conto dell’arresto a sezioni unite, ma, da un lato, neppure lo rimette adeguatamente in discussione nei modi previsti dal codice, cioè investendo nuovamente quelle stesse, mentre, dall’altro lato, non si fa carico di alcuno degli argomenti posti da quell’arresto a fondamento dell’opposta decisione; sicchè una tale pronuncia non si può qualificare in consapevole contrasto con il precedente, oltretutto assortito della peculiare efficacia riconosciuta ormai dall’ordinamento alle pronunce a sezioni unite anche sulle determinazioni delle sezioni semplici di questa Corte;

– non in base alla tesi della limitazione del principio di diritto ai soli contributi previdenziali, essendo evidente che il tenore testuale della motivazione – riguardo alla quale non si somministrano a questa Corte validi argomenti od altri elementi per discostarsi, se del caso reinvestendo della questione le stesse sezioni unite finisce con l’estendersi ad ogni ipotesi in cui prima della cartella non si sia formato un titolo esecutivo giudiziale e cioè formalmente reso all’esito di un giudizio e non già mediante il meccanismo della mancata opposizione ad atti impositivi o di accertamento lato sensu amministrativi;

difettano nella specie elementi per riproporre quindi la tesi della estensione del termine prescrizionale decennale ai titoli cc.dd. paragiudiziali, cioè quelli derivanti dalla combinazione di atti in origine formalmente amministrativi o comunque stragiudiziali e dalla inerzia consapevole del loro destinatario nell’attivazione della tutela giurisdizionale, neppure sotto il profilo che tale inerzia potrebbe equivalere in tutto e per tutto ad una rinuncia a valersene e, pertanto, configurare un titolo divenuto esecutivo in virtù del mancato espletamento della tutela stessa da parte di colui a cui favore questa era pur sempre apprestata e, in quanto tale, appunto equiparabile ad un titolo giudiziale, formatosi all’esito della piena e completa estrinsecazione di quella;

il ricorso va quindi rigettato, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità per non avervi svolto attività difensiva alcuno degli intimati;

deve pure darsi atto – mancando la possibilità di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) e nulla conoscendosi dell’esito di una eventuale istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione;

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso da essa proposto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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