Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31817 del 05/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 05/12/2019), n.31817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7573 – 2015 R.G. proposto da:

B.M.G. – c.f. (OMISSIS) – rappresentata e difesa in

virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato

Rapallini Davide ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via

Pompeo Magno, n. 2B, presso lo studio dell’avvocato Bernardi

Alessia.

– ricorrente –

contro

CONFINDUSTRIA LA SPEZIA – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del

presidente pro tempore, elettivamente domiciliata, con indicazione

dell’indirizzo di p.e.c., in La Spezia, al viale S. Bartolomeo, n.

169, presso lo studio dell’avvocato Giromini Roberto e dell’avvocato

Pardini Federico che congiuntamente e disgiuntamente la

rappresentano e difendono in virtù di procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 88 dei 14/23.1.2015 della corte d’appello di

Genova;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 settembre

2019 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

preso atto che B.M.G., ricorrente principale, ha depositato rituale rinuncia ex art. 390 c.p.c. al ricorso principale (la rinuncia risulta sottoscritta dalla ricorrente principale personalmente e dal suo difensore, avvocato Rapallini Davide);

dato atto che la controricorrente, “Confindustria La Spezia”, ha dichiarato di aderire, siccome ha aderito, alla rinuncia della ricorrente principale;

preso atto che la controricorrente, “Confindustria La Spezia”, ricorrente incidentale, ha depositato rituale rinuncia ex art. 390 cod proc. civ. al ricorso incidentale condizionato (la rinuncia risulta sottoscritta personalmente dal legale rappresentante della ricorrente incidentale e dal suo difensore, avvocato Pardini Federico);

dato atto che la ricorrente, B.M.G., ha dichiarato di aderire, siccome ha aderito, alla rinuncia della ricorrente incidentale ricorrente;

ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione;

ritenuto che nessuna statuizione è da assumere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità (le parti hanno dichiarato di aver compensato le spese del presente giudizio di legittimità);

dato atto che non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la ricorrente principale e la ricorrente incidentale siano tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del medesimo D.P.R., art. 13, comma 1-bis;

visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..

P.Q.M.

la Corte dichiara l’estinzione/per intervenuta rinuncia al ricorso principale ed al ricorso incidentale condizionato del giudizio di legittimità iscritto al n. 7573 – 2015 R.G.;

dà atto che non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la ricorrente principale e la ricorrente incidentale siano tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del medesimo D.P.R., art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019

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