Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31816 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 07/12/2018), n.31816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 00839/2016 R.G. proposto da:

R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 12,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO RANCHETTI, rappresentato e

difeso da sè medesimo e dagli avvocati MARIACARLA PAPA, PAOLO

PICCOLO;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA CENTRO SPA, COMUNE DI GAETA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 350/2015 del TRIBUNALE di SULMONA, depositata

il 23/11/2015;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

R.D. ricorre a questa Corte, sulla base di almeno sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 350 del 23/11/2015 del Tribunale di Sulmona, con la quale, accolto parzialmente l’appello di Equitalia Centro spa e nella contumacia dell’ente creditore Comune di Gaeta, è stata disposta la compensazione delle spese di lite del primo e del secondo grado nei rapporti tra lui e detto appellante, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale emessa per crediti del Comune di Napoli, azionati con cartella esattoriale in sentenza indicata col n. (OMISSIS) e riguardante sanzioni amministrative: in particolare, avendo il giudice di secondo grado condiviso la tesi dell’appellante sull’impossibilità, per la medesima, di sottrarsi all’emissione della cartella, con conseguente esclusione della sua responsabilità in caso di opposizione fondata sulla contestazione della stessa pretesa creditoria, nella specie dedotta come estinta per silenzio formatosi sui ricorsi dell’opponente avverso i verbali di contravvenzione posti a base di quella;

gli intimati non espletano attività difensiva in questa sede;

è formulata proposta di definizione – per manifesta fondatezza – in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

non consta il rituale deposito di memorie ai sensi del medesimo art. 380-bis c.p.c., comma 2, u.p.;

Diritto

CONSIDERATO

che:

è stata riscontrata la ritualità della notifica del ricorso, avvenuta a mezzo posta (e, in particolare, alla Equitalia spa, effettiva sostanziale interessata all’ulteriore approfondimento della questione per cui è ancora causa, con raccomandata A.R. ricevuta il 07/01/2016 dal suo procuratore costituito in grado di appello);

ciò posto, la controversia è assolutamente analoga ad altra, vertente tra il R. ed Equitalia Centro spa (ma con altro ente creditore), decisa da questa Corte con ordinanza 07/02/2017, n. 3154: sicchè può qui bastare un integrale richiamo a quest’ultima ed applicare gli stessi principi di diritto in base ai quali in quella sede si è accolto il ricorso per la sostanziale fondatezza almeno dei primi tre motivi, da trattarsi congiuntamente;

infatti, va anche in questo caso applicato il seguente principio di diritto: “nella controversia con cui il debitore contesti l’esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite, nè – di per sè sola considerata – di compensazione delle stesse, nei confronti dell’agente della riscossione la circostanza che l’illegittimità dell’azione esecutiva sia da ascrivere all’ente creditore interessato; restano peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell’agente della riscossione di chiedere a quest’ultimo di manlevarlo anche dall’eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall’altro, la possibilità, per il giudice, di compensare le spese del debitore vittorioso nei confronti con l’agente della riscossione e condannare al pagamento delle spese del debitore vittorioso soltanto l’ente creditore interessato o impositore quando questo è presente in giudizio, ove sussistano i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l’opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all’ente creditore interessato o impositore”;

del resto, la soluzione è ormai recepita da questa Corte in numerose altre pronunce, tra le quali – menzionata Cass. 19/05/2017, n. 12612, sulla collocazione sistematica dei rapporti tra agente della riscossione ed ente creditore – basti un cenno alle seguenti: del 2017: 1070, 3099, 3101, 3105, 3154, 6636, 7371, 8162, 11730, 11954, 11955, 12040, 12742, 12864, 12865, 12866, 13414, 15314, 17064, 18907, 18912, 20865, 20867, 21898, 22071, 24042, 24246, 24407, 24767, 4772, 25828, 25833, 25860, 26844, 26849, 29783, 29784, 30554, 30771; del 2018: 1110, 1286, 2993, 2996;

il ricorso – così complessivamente considerati almeno i primi tre motivi e potendo ritenersi assorbiti gli altri – va accolto, con cassazione della gravata sentenza e rinvio al medesimo ufficio giudiziario che l’ha pronunciata, ma in persona di diverso giudicante ed anche per le spese del giudizio di legittimità, affinchè, indiscutibile l’astratta legittimità della condanna alle spese anche dell’agente di riscossione per il caso di accoglimento dell’opposizione anche solo per ragioni ascrivibili all’ente creditore interessato, rivaluti la questione a lui devoluta e, impregiudicata la potestà di applicare – o meno – l’art. 92 c.p.c., escluda tuttavia tale mera o sola circostanza quale ragione di compensazione;

non sussistono i presupposti, essendo stato accolto il ricorso, per applicare il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17,;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la gravata sentenza e rinvia al tribunale di Sulmona, in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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