Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31812 del 07/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 07/12/2018, (ud. 21/11/2018, dep. 07/12/2018), n.31812
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21721-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, RICORSO NON DEPOSITATO AL 27/07/2018;
– ricorrente –
contro
RI.NA. COSTRUZIONI GENERALI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del
Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ARENULA 16, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE MAGRI’,
rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO DE MARI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4626/23/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 23/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/11/2018 dal Presidente Relatore Dott. MARCELLO
IACOBELLIS.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il ricorso proposto da Agenzia delle Entrate nei confronti di Rina Costruzioni s.r.l.., avverso la sentenza in epigrafe, notificato il 27/12/2017, non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c. giusta certificazione della Cancelleria Centrale del 27/7/2018.
Al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro. 2.000,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Antonio De Mari.
P.Q.M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore di Rina Costruzioni s.r.l., delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Antonio De Mari.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018