Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3181 del 09/02/2011

Cassazione civile sez. II, 09/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 09/02/2011), n.3181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (inscritto al NRG 13533 del 2005) proposte da:

M.S., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Lania Aldo Lucio,

elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, viale delle

Milizie, n. 19;

– ricorrente –

contro

M.M.C. e G.M., rappresentate e difese,

in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.

Sponga Elisabetta e Alfonso Quintarelli, elettivamente domiciliate

nello studio di quest’ultimo in Roma, via G. Bettolo, n. 17;

– controricorrenti –

e contro

T.G. e C.L.;

intimate –

e sul ricorso (inscritto al NRG 13760 del 2005) proposto da:

T.G., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale

a margine del ricorso, dall’Avv. Enrico Gabrielli, elettivamente

domiciliata nel suo studio in Roma, via Teodosio Macrobio, n. 3;

– ricorrente –

contro

M.M.C. e G.M., rappresentate e difese,

in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.

Elisabetta Sponga e Alfonso Quintarelli, elettivamente domiciliate

nello studio di quest’ultimo in Roma, via G. Bettolo, n. 17;

– controricorrenti –

e contro

M.S. e C.L.;

– intimati –

nonchè sul ricorso (inscritto al NRG 19042 del 2005) proposto da:

M.M.C. e G.M., rappresentate e difese,

in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.

Elisabetta Sponga e Alfonso Quintarelli, elettivamente domiciliate

nello studio di quest’ultimo in Roma, via G. Bettolo, n. 17;

– ricorrenti in via incidentale –

contro

T.G., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale

a margine del ricorso, dall’Avv. Enrico Gabrielli, elettivamente

domiciliata nel suo studio in Roma, via Teodosio Macrobio, n. 3;

– controricorrente –

e contro

M.S. e C.L.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1803

depositata il 8 novembre 2004.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 13

gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi gli Avv. Aldo Lucio Lana, Enrico Gabrielli ed Elisabetta

Sponga;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per l’accoglimento per

quanto di ragione del ricorso RGN 13533/05, per l’accoglimento per

quanto di ragione del ricorso RGN 13760/05 e per l’assorbimento del

ricorso RGN 19042 del 2005.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Con citazione notificata il 18 settembre 1990, M.M. C. e G.M. hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, M.S., sua moglie T.G. ed C.E. e – premesso di essere, rispettivamente, figlia e moglie separata di Ma.St., deceduto il (OMISSIS) – esponevano che con testamento del (OMISSIS) il de cuius aveva nominato erede ed esecutore testamentario il nipote S., lasciando loro la sola quota di legittima; che nell'(OMISSIS) M.S. aveva prelevato da un conto corrente intestato a Ma.St., presso il Monte dei Paschi di Siena, L. 218.000.000 mediante due assegni bancari a firma del nonno; che il (OMISSIS) lo stesso M.S., per conto del nonno, aveva venduto alla T. un immobile al prezzo di L. 140.000.000, ed eguale importo era stato accreditato, il giorno prima, sul loro conto corrente; che un prelievo di L. 130.000.000 era stato effettuato lo stesso giorno della stipulazione; che dal suddetto conto nel (OMISSIS) erano state prelevate L. 90.000.000 e versate alla C.; tanto premesso, le attrici chiedevano la condanna di M.S. e di T.G. a conferire alla massa ereditaria L. 218.000.000, oltre ai beni mobili relativi all’abitazione del de cuius, e la condanna della C. a restituire L. 305.000.000; chiedevano, altresì, che fosse dichiarato che nella massa ereditaria dovevano comprendersi L. 3.666.809 e L. 1.829.381, depositate sui due conti bancari del de cuius, e che, infine, i convenuti fossero condannati a corrispondere gli interessi legali sulle somme dovute.

Tutti i convenuti si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.

L’adito Tribunale, con sentenza in data 22 settembre 1996, dichiarava inammissibili le domande proposte nei confronti della T. e della C. e rigettava quelle avanzate contro il M..

Proposta impugnazione avverso tale pronuncia da parte della M. e della G., la Corte d’appello di Torino, con sentenza in data 16 maggio 1998, respingeva il gravame.

La Corte territoriale rilevava che l’azione proposta non poteva rientrare nell’ambito della petitio hereditatis, non essendo stata contestata la qualità di eredi delle appellanti, cosicchè era insussistente il presupposto di tale azione e, del pari, era erroneo il richiamo all’art. 2043 cod. civ., non essendovi prova di un’illiceità del comportamento delle parti appellate, avendo queste ultime ricevuto i beni di cui si faceva riferimento in base a disposizioni del de cuius; quanto, poi, alla domanda di restituzione, essa era stata proposta sulla base dell’affermazione che i beni fossero stati posseduti senza titolo da coloro nei cui confronti venivano rivendicati, mentre tale asserzione non rispondeva alla realtà emersa dagli elementi in atti, essendo risultato pacifico che tali beni erano stati trasferiti con il consenso del de cuius a terzi, cioè alla T. e alla C.; queste ultime, peraltro, non rivestivano la qualità di eredi, cosicchè per agire utilmente nei loro confronti le attrici avrebbero dovuto proporre azione di riduzione preceduta dall’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario; l’azione di restituzione neppure poteva essere utilmente esperita nei confronti di M.S., che pure era erede, non essendo questi il destinatario ultimo delle somme di cui si chiedeva la restituzione. Il giudice d’appello, infine, riteneva assorbito il motivo di gravame con il quale le appellanti avevano censurato la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva ritenuto la nullità degli atti con i quali i beni del de cuius erano pervenuti alla T. e alla C. pur in mancanza della prova che essi fossero stati stipulati in forma pubblica.

2. – Le appellanti ricorrevano per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 533 cod. civ., e la Corte di cassazione, con sentenza 2 agosto 2001, n. 10557, ha annullato la sentenza d’appello, con rinvio ad altra sezione della Corte di Torino.

Premesso che l’azione di petizione di eredità ha natura reale ed è volta a conseguire la restituzione di beni ereditar da parte di colui che li possegga senza titolo, questa Corte ha osservato che detta azione si fonda sull’allegazione dello stato di erede, presupposto, quest’ultimo, che, nonostante l’affinità del petitum, la distingue dalla rivendica. La qualità di erede, quindi, costituisce il necessario presupposto della petitio hereditatis onde poter realizzare la finalità recuperatoria dei beni ereditari. Pertanto il riconoscimento della qualità di erede, cui essa tende, è strumentale a perseguire l’obiettivo di ottenere la restituzione di beni configurati come elementi costitutivi dell’universum ius o di una quota parte di esso. Sulla base di tale premessa – ha proseguito questa Corte – era evidente l’errore della sentenza impugnata, la quale aveva negato la qualificazione dell’azione proposta dalle M. e dalla G. come petitio hereditatis semplicemente perchè, non essendo contestata la loro qualità di eredi, non si sarebbe verificato il presupposto di tale azione. Al contrario, la mancata contestazione della qualità di erede dell’attore, lungi dal far venir meno le finalità recuperatorie dell’azione, produce effetti solo sul piano probatorio, esonerando l’attore dalla prova della sua qualità, fermo restando l’onere di dimostrare l’appartenenza dei beni contestati all’asse ereditario al momento dell’apertura della successione.

3. – Riassunta la causa, la Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 1803 resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 6 novembre 2004, ha condannato il M. e C.L., quest’ultima quale erede di C.E., in solido fra loro, a pagare in favore della massa ereditaria, e per essa a mani della M. e della G., la somma di Euro 112.587,60, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; ha condannato la C., nella predetta qualità, al pagamento in favore della massa ereditaria, e per essa sempre a mani delle predette appellanti, dell’ulteriore somma di Euro 15.755,87, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; ha condannato il M. e la T. a restituire alla massa ereditaria, e per essa a mani delle predette appellanti, i beni mobili elencati nell’atto di inventario redatto dal notaio Rossi il 25 maggio 1988; ha condannato, infine, il M. e la C. al pagamento, in favore della M. e della G., delle spese di tutti i gradi del giudizio, liquidate in complessivi Euro 30.000, di cui Euro 2.000 per esborsi.

3.1. – La Corte d’appello ha accertato: (a) che pochi giorni prima della morte di Ma.St., il nipote S. incassò due assegni, uno di L. 204.500.000 e l’altro di L. 13.500.000, e così complessivamente L: 218.000.000, in massima parte provento della vendita di BOT, senza che tale dazione fosse supportata da alcuna causa debendi; (h) che M.S. diede a C.E., ottemperando ad una disposizione verbale ricevuta da Ma.

S., la somma di L. 130.000.000, provento apparente della vendita dell’immobile già intestato a quest’ultimo e alienato pochi giorni prima della morte dal nipote quale suo procuratore speciale, ma in realtà, data la ricostruzione dei movimenti bancari dal conto corrente di St. a quello di M.S., denaro che corrispondeva a parte della provvista già esistente sul conto corrente bancario del primo presso il Monte dei Paschi di Siena; (c) che M.S. versò successivamente alla C. altri 90.000.000, con assegno del (OMISSIS), sempre in ottemperanza dell’incarico ricevuto da Ma.St., il quale attraverso la dazione di tali somme intendeva donare alla C. il denaro sufficiente a consentirle di acquistare un immobile, visto che ella non aveva acconsentito a ricevere direttamente la proprietà dell’appartamento di (OMISSIS); (d) che la C. ricevette, altresì, da P.L., agente di cambio che curava gli investimenti finanziari di Ma.St., l’importo di L. 80.507.630, di cui, però, circa 50.000.000 costituivano suoi risparmi che ella aveva affidato a quest’ultimo affinchè li investisse tramite lo stesso P..

La Corte territoriale ha ritenuto priva di fondamento l’affermazione di M.S. secondo cui degli importi suddetto quelli fuoriusciti dal patrimonio del de cuius prima della morte non potrebbero essere oggetto di petizione ereditaria. Ciò in quanto i beni ere-ditari non sono solo quelli che il de cuius possedeva al momento del decesso, ma anche quelli di cui questi si sia privato senza causa prima della morte, gli uni e gli altri essendo allo stesso modo recuperabili in favore della massa attraverso l’azione di cui all’art. 533 cod. civ., in quanto posseduti sine titulo da terzi o da altri eredi.

4. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il M. ha proposto ricorso, con atto notificato il 17 ed il 20 maggio 2005, sulla base di due motivi.

Hanno resisitito, con controricorso, la M. e la G..

Autonomo ricorso è stato proposto, con atto notificato il 19 ed il 24 maggio 2005, dalla T., che ha articolato un motivo di censura.

Anche questo ricorso è stato resistito, con controricorso, dalla M. e dalla G., le quali, a loro volta, hanno proposto ricorso incidentale, affidato a un motivo.

Ha controricorso T.G..

In prossimità dell’udienza hanno depositato memorie il M. e la T..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Preliminarmente, i ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., essendo tutte le impugnazioni riferite alla stessa sentenza.

Sempre in via preliminare, tutti i motivi di impugnazione sono scrutinatali nel merito, perchè ciascun ricorso è articolato nel rispetto delle prescrizioni formali di cui all’art. 366 cod. proc. civ., recando sia l’esposizione sommaria dei fatti di causa, sia l’indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie.

Devono pertanto disattendersi le eccezioni di inammissibilità sollevate delle controricorrenti M. e G. e dalla controricorrente T..

2.1. – Con il primo motivo del ricorso iscritto al NRG 13533 del 2005, vengono denunciate violazione e falsa applicazione dell’art. 533 cod. civ., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Si afferma che il M., agendo in ottemperanza all’incarico ricevuto di consegnare il bene a terzi, “non ha mai posseduto il bene” e, in ogni caso, non ha “mai vantato il possesso del bene a titolo di erede o senza titolo alcuno”. Difetterebbe, quindi, uno dei presupposti dell’azione petitoria. Legittimato passivo dell’azione di petizione di eredità è il possessore materiale del bene che si intende far rientrare nell’asse ereditario, laddove nella specie, al momento dell’esperimento dell’azione, il M. non aveva più le somme richieste, avendo adempiuto all’incarico ricevuto.

Anche con riguardo ai beni inventariati dal notaio Rossi in data 25 maggio 1988, essi – sostiene il ricorrente – sono tutti in possesso della T., nominata di comune accordo da tutti gli eredi custode dei beni stessi.

Avrebbe pertanto errato la Corte subalpina a condannare il M. a restituire beni mobili di cui non è mai stato in possesso a nessun titolo.

In via subordinata, il ricorrente censura che la Corte territoriale abbia ritenuto titolari della massa ereditaria le sole M. M.C. e G.M., condannando M.S. a versare alla massa ereditaria i beni, senza tener conto delle quote di spettanza.

Avrebbe inoltre errato la Corte d’appello a ritenere irrilevante il momento in cui il terzo, convenuto in giudizio, abbia conseguito il possesso dei beni ereditari, cioè se prima o dopo la morte del de cuius. Poichè, infatti, l’art. 533 cod. civ. si riferisce a “beni eredi tari”, sarebbe contraddittoria l’argomentazione – alla base della sentenza impugnata – secondo cui i beni eredi tari non sono solo quelli che il de cuius possedeva al momento del decesso, ma anche quelli di cui questi si sia privato senza causa prima della morte.

2.1.1. – Il motivo è fondato.

Accogliendo la domanda di petizione di eredità proposta dalle coeredi M. e G., la Corte d’appello di Torino, in sede di rinvio, ha condannato il M., in solido con C. L., a pagare in favore delle massa ereditaria, e per essa a mani delle coeredi attrici, l’importo di Euro 112.587,60, oltre accessori.

Tale importo deriva, secondo la ricostruzione datane dalla Corte territoriale, dalla somma di due assegni tratti sul conto corrente di Ma.St. (l’uno di L. 204.500.000, l’altro di L. 13.500.000, e così complessivamente L. 218.000.000, equivalenti ad Euro 112.587,60), che il nipote S. incassò, quale prenditore dei predetti titoli, prima della morte del de cuius, senza che la dazione fosse supportata da alcuna causa debendi, e che poi donò, ottemperando ad una disposizione verbale dell’ereditando, ma senza il rispetto del requisito formale di cui all’art. 782, a C. E., con assegni del (OMISSIS).

Sennonchè, ciò che l’erede può reclamare con l’hereditatis petitio – azione nella quale l’erede non subentra al de cuius, ma che a lui viene attribuita ex novo – sono i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell’apertura della successione, erano compresi nell’asse ereditario (cfr. Cass., Sez. 2, 2 agosto 2001, n. 10557; Cass., Sez. 2, 16 gennaio 2009, n. 1074); ne consegue che l’azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che l’ereditando abbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo assegni bancari, senza una apparente causa giustificativa, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto nella disponibilità, non già a titolo di erede o senza titolo alcuno, bensì in forza di un titolo giuridico preesistente ed indipendente rispetto alla morte del de cuius (cf r. Cass., Sez. 2, 23 ottobre 1974, n. 3067; Cass., Sez. 2, 19 marzo 2001, n. 3939).

La Corte del merito ha altresì errato a riconoscere la legittimazione passiva del M. in relazione a beni – i mobili elencati nell’atto di inventario redatto dal notaio Rossi il 25 maggio 1988 – che, per comune accordo tra gli eredi, sono stati affidati alla custodia di un terzo, T.G..

Resta assorbito l’esame delle ulteriori censure articolate con il motivo.

2.2. – L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo mezzo (violazione e falsa applicazione dell’art. 534 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), con cui il M. denuncia: (a) che la motivazione alla base della condanna in via solidale alla restituzione sarebbe insufficiente e contraddittoria, perchè non terrebbe conto della circostanza che il M. ricevette dal de cuius il danaro e lo consegnò alla C. per ottemperare all’incarico ricevuto; (b) che la condanna solidale sarebbe viziata da extrapetizione, perchè disposta senza una specifica domanda di parte.

3. – Con l’unico mezzo del ricorso inscritto al NRG 13760 del 2005 (violazione e falsa applicazione dell’art. 533 cod. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), la T. si duole che la Corte d’appello non abbia considerato che ella possedeva e possiede i beni, già di proprietà del de cuius e caduti in successione, in forza di un valido titolo, quello di custode, conferitole da tutti gli eredi e, quindi, anche da M.M. C. e da G.M.. E poichè la T. non avrebbe mai vantato il possesso a titolo di erede, mancherebbe nella specie uno dei presupposti dell’azione. Illogica e non motivata sarebbe, del pari, la condanna della T. unitamente ad altra persona, giacchè solo il custode ha il possesso dei beni e, come tale, solo lui può restituirli agli aventi diritto al termine del proprio incarico.

Priva di fondamento sarebbe, infine, la condanna a restituire i beni alla massa ereditaria, ove si consideri che i beni sono stati inventariati ex art. 769 cod. proc. civ., e, di conseguenza, formano la massa ereditaria, a disposizione degli aventi diritto.

3.1. – Il motivo è fondato.

Poichè legittimato passivamente alla petizione di eredità è colui che sia in possesso, a titolo di erede o senza titolo alcuno, dei beni ereditari di cui si chiede la restituzione, l’azione non può essere proposta nei confronti di chi detenga beni mobili facenti parte del compendio ereditario in forza del titolo di custode conferitogli, su comune accordo tra tutti i coeredi, in sede di inventario redatto da un notaio, ai sensi dell’art. 769 e ss. cod. proc. civ..

4. – La M. e la G. – con l’unico motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 534 cod. civ. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione si un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5” – sostengono che la mancata condanna della T. alla restituzione delle somme richieste, oltre ad essere immotivata, contrasterebbe con le pacifiche risultanze di causa. La Corte d’appello non avrebbe considerato che il conto corrente, su cui il M. ha versato le somme del de cuius, era cointestato anche alla moglie G. T., e che costei era l’acquirente dell’immobile di proprietà del de cuius, pagato con tali somme. Di qui la violazione dell’art. 534 cod. civ.: avendo la T. il possesso delle somme di danaro o di quanto con esse è stato acquistato, ella sarebbe tenuta, in solido con il primo prenditore M., alla restituzione a favore della massa ereditaria. Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che parte delle somme del de cuius pervenute alla C. erano state consegnate proprio dalla T..

4.1. – Il motivo è infondato.

Per un verso si lamenta che la Corte d’appello non abbia accolto l’azione di petizione di eredità là dove essa mirava alla condanna della T., moglie di M.S., alla restituzione delle somme di pertinenza di Ma.St. e ricevute senza causa per l’acquisto dell’immobile di via (OMISSIS). Per l’altro ci si duole della omessa considerazione della circostanza secondo cui “parte delle somme del de cuius pervenute alla C. erano state consegnate proprio dalla T.G.”.

A tale riguardo è assorbente considerare che, anche a ritenere accertati o pacifici questi fatti, la loro deduzione non giova all’accoglimento, in punto di diritto, del motivo di censura.

Sin dalla citazione introduttiva, infatti, le attrici M. e G. – odierne ricorrenti in via incidentale – si sono dolute del fatto che “il 19 aprile 1988 lo stesso M.S., per conto del nonno, aveva venduto alla T. un immobile l’immobile di via (OMISSIS) al prezzo di L. 140.000.000, ed eguale importo era stato accreditato, il giorno prima, sul loro conto corrente” (come risulta dallo Svolgimento del processo della sentenza impugnata, a pag. 3).

Poichè è pacifico che Ma.St. è deceduto il (OMISSIS), nella specie l’azione di petizione è stata proposta per ottenere la restituzione di somme messe a disposizione del nipote e di sua moglie per l’acquisto, da parte di quest’ultima, di un immobile di proprietà dello stesso Ma.St., e per la successiva consegna alla C.: di somme che, pertanto, erano uscite senza una apparente causa corrispettiva dal patrimonio del disponente già prima della sua morte e che non sono cadute in successione.

Vale, pertanto, il principio di diritto enunciato retro, sub 2.1.1.

5. – Per effetto dell’accoglimento del primo motivo del ricorso principale di M.S. e dell’unico mezzo del ricorso di T.G., la sentenza è cassata, nei limiti delle censure accolte.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., con il rigetto dell’azione di petizione di eredità promossa da M.M.C. e G.M. nei confronti di M.S.e di T.G., ferma la condanna – passata in giudicato – pronunciata dalla Corte di merito nei confronti di C.L., nella qualità di erede di C.E..

Quanto alle spese processuali dell’intero giudizio tra la M. e la G., da una parte, e il M. e la T., dall’altra, si ravvisano giusti motivi per l’integrale compensazione, e ciò sia per la natura della vicenda (interessata anche da un procedimento penale), sia per la complessità in diritto delle questioni trattate.

Resta ferma la condanna alle spese processuali adottata dalla Corte di Torino nei confronti della C..

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, così provvede:

(a) accoglie il primo motivo del ricorso di M.S. (RGN 13533/05), assorbito il secondo;

(b) accoglie l’unico motivo del ricorso proposto da T.G. (RGN 13760/05);

(c) rigetta l’unico motivo del ricorso articolato da M.M. C. e da G.M. (RGN 19042/05);

(d) per l’effetto, cassa, in relazione alle censure accolte, la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di petizione di eredità promossa da M.M.C. e G.M. nei confronti di M.S. e di T. G., ferma la condanna pronunciata dalla Corte di merito nei confronti di C.L., nella qualità di erede di C. E.;

(e) dichiara integralmente compensate le spese processuali tra M.M.C. e G.M., da una parte, e M.S. e T.G., dall’altra, sia per le fasi di merito che di legittimità, ferma la statuizione sulle spese pronunciata dalla Corte di merito nei confronti di C.L., nella suddetta qualità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2011

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