Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3181 del 04/02/2019
Cassazione civile sez. lav., 04/02/2019, (ud. 22/11/2018, dep. 04/02/2019), n.3181
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13794-2013 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro
tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli
avvocati ANTONINO SGROI, DE ROSE EMANUELE, CARLA DALOISIO, LELIO
MARITATO;
– ricorrenti principali –
contro
HEINEKEN ITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ALESSANDRIA 208, presso lo studio dell’avvocato
MASSIMILIANO CARDARELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato UGO
UPPI;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
Nonchè da:
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,
in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di
Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati
ANTONINO SGROI, DE ROSE EMANUELE, CARLA DALOISIO, LELIO MARITATO;
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 246/2012 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,
depositata il 16/05/2012 r.g.n. 704/2010.
Fatto
RILEVATO
CHE:
la Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza n. 246/2012, accogliendo l’appello proposto da Heineken Italia S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato l’opposizione a cartella esattoriale introdotta dalla medesima società, ha ritenuto la fondatezza, per intervenuta prescrizione, di tale opposizione ed ha conseguentemente annullato la cartella stessa;
il giudice di appello riteneva che, dovendo avvenire il recupero conformemente alle procedure di diritto interno, il termine prescrizionale per il recupero fosse quello quinquennale proprio delle azioni finalizzate ad ottenere il pagamento dei contributi ed avesse decorrenza dalla data della notificazione della decisione comunitaria che aveva stabilito l’illegittimità degli sgravi;
pertanto, trattandosi di contribuzione inerente il periodo dal 1995 al maggio 1997, ed essendo stata, la decisione della Commissione, notificata nel giugno 1999, la pretesa esercitata con la cartella notificata il 26.4.2007 era da aversi per prescritta, anche per l’inidoneità a determinare effetto interruttivo della lettera inviata il 10.1.2005;
l’I.N.P.S., anche quale mandatario della società di cartolarizzazione dei suoi crediti S.C.C.I. s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo, resistito da controricorso, con ricorso incidentale condizionato, poi illustrato anche da memoria, di Heineken s.p.a., mentre Equitalia Nord è rimasta intimata.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
con il primo motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’I.N.P.S. ha addotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE, dell’art. 14 del Regolamento 659/1999 del Consiglio delle Comunità Europee, nonchè degli artt. 2943,2945 e 2946 c.c. e della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 5, per essersi illegittimamente ritenuto che l’azione di recupero I.N.P.S. soggiacesse al termine di prescrizione quinquennale a far data dalla notificazione della decisione comunitaria che aveva ritenuto l’illegittimità degli sgravi;
il ricorso è fondato, in quanto questa Corte, con orientamento del tutto consolidato e qui condiviso, ha ritenuto che “agli effetti del recupero degli sgravi contributivi concessi alle imprese su contratti di formazione e lavoro, integranti aiuti di Stato incompatibili col mercato comune, opera il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., decorrente dalla notifica alla Repubblica Italiana della decisione comunitaria di recupero, atteso che, ai sensi degli artt. 14 e 15 del regolamento (CE) n. 659/1999, come interpretati dalla giurisprudenza comunitaria, le procedure di recupero sono regolate dal diritto nazionale, nel rispetto del principio di equivalenza fra le discipline, comunitaria e interna, nonchè del principio di effettività del rimedio” (Cass. 22 giugno 2017, n. 15491; Cass. 3 maggio 2012, n. 6671);
la ragione del decidere assorbe il ricorso incidentale, con cui Heineken lamentava l’omessa pronuncia della Corte d’Appello sulla domanda di restituzione di quanto pagato in corso di giudizio, come anche ogni questione di merito ulteriore rispetto all’eccezione di prescrizione, profili tutti che semmai dovranno essere oggetto di esame in sede di rinvio;
pertanto la sentenza impugnata, che ha ritenuto la prescrizione quinquennale va cassata con rinvio alla medesima Corte d’Appello che, applicando il principio di diritto sopra richiamato, valuterà ex novo la questione di prescrizione e deciderà sulle ulteriori questioni rimaste assorbite.
PQM
La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, alla Corte d’Appello di Cagliari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2019