Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31809 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 07/12/2018), n.31809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16388-2017 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO

BARGONI 8, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO INZERILLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA ROSANOVA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11549/50/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 19/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che C.E. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione del contribuente avverso un avviso di accertamento catastale, per l’anno 2013;

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale il ricorrente denuncia violazione degli artt. 112,113,115 c.p.c., del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 37, del R.D. n. 652 del 1939, art. 10, e del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 30, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe illegittimamente ritenuto che l’atto di accertamento fosse sufficientemente motivato, trascurando le doglianze sollevate dal contribuente;

che, in particolare, la sentenza impugnata avrebbe omesso di applicare il principio di diritto per il quale il canone determinativo del classamento e della conseguente attribuzione di rendita catastale si sarebbe dovuto basare sulla stima diretta;

che l’intimata si è costituita con controricorso;

che il motivo presenta profili di inammissibilità, legati, per un verso, alla circostanza che gli articoli citati nella rubrica della censura non hanno attinenza con lo sviluppo del motivo e, per altro verso, al fatto che le argomentazioni portate affastellano una serie di censure diverse, accomunando violazioni di legge ed omesso esame di punti decisivi del giudizio, laddove il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, è ammissibile solo allorchè esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Sez. 5, n. 8915 del 11/04/2018);

che, ad ogni modo, il motivo è infondato, giacchè il contribuente lamenta che l’Ufficio avrebbe attivato la procedura DOCFA, pur in mancanza di una stima diretta;

che tanto non determina alcuna violazione di legge, ove l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito in L. n. 75 del 1993, e dal D.M. n. 701 del 1994 (cd. procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (Sez. 6-5, n. 12497 del 16/06/2016; Sez. 5, n. 23237 del 31/10/2014);

che, nella specie, la CTR ha chiarito come “proprio in base a quanto denunciato nell’elaborato DOCFA presentato il 13.07.12, si evince che la destinazione d’uso dei locali è sala ristorante, deposito-cucina, bagni e servizi, balcone e corte, come riportato nel riquadro H a pag. 7. Il diverso accatastamento operato dall’Ufficio rispetto alla proposta del contribuente pertanto è conforme alla dedotta reale destinazione ed alle caratteristiche oggettive intrinseche ed estrinseche dell’immobile”;

che, in definitiva, “i dati forniti dal contribuente non sono in contestazione con riferimento all’estensione ed all’effettiva consistenza dell’immobile o all’inclusione di aree diverse”;

che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 dei 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 2.000, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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