Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31803 del 05/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 05/12/2019), n.31803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso 28894 – 2015 proposto da:

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIS GERMANICO 172,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA BULTRINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ENRICO MARELLO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AUTOINGROS TORINO SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GOIRAN 23, presso lo

studio dell’avvocato GIANCARLO CONTENTO, rappresentato e difeso

all’avvocato MICHELE BIANCO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 713/2015 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 08/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/10/2019 dal Consigliere Dott. COSMO CROLLA;

udito il P.M. persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STANISLAO DE MATTEIS che ha concluso per il rigetto dei tre motivi;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARELLO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato BIANCO che ha chiesto

l’inammissibilità in subordine il rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La soc. Autoingros spa impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino l’avviso di accertamento e contestazione delle sanzioni con il quale l’Amministrazione Provinciale di Torino (alla quale subentrava, nella lite, la Citta Metropolitana di Torino) contestava alla contribuente di non aver correttamente versato l’imposta provinciale di trascrizione (IPT), fruendo indebitamente della esenzione prevista dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 56, in relazione all’acquisto di 1.686 veicoli da parte della sede secondaria della società, sita in Quart. (AO).

2. La CTP rigettava il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte accoglieva l’appello osservando, per quanto di interesse in questa sede: a) che dall’esame del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 56, per poter usufruire dell’esenzione è sufficiente che l’acquirente sia persona o ente che eserciti attività di rivendita del bene; b) che le finalità non lecite riguardanti le sedi secondarie, come quelle relative al tributo di cui all’avviso di accertamento, non avevano alcuna incidenza sul fondamento dell’esenzione, anche in considerazione del fatto che l’acquirente finale aveva correttamente provveduto a versare l’importo previsto.

4. Avverso la sentenza della CTR, la Città Metropolitana di Torino ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi. Si è costituita la contribuente depositando controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’impugnata sentenza viene censurata per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1997, art. 56 e del Reg. Provincia di Torino in materia di IPT, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che CTR, accertata la simulazione parziale della prima vendita, avrebbe dovuto indagare se e in che misura detto negozio apparente avesse causato una evasione di quanto dovuto alla Provincia di Torino, ed avrebbe dovuto confermare la legittimità dell’avviso di accertamento che su tale elemento si poggiava.

1.2 Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, sotto un diverso profilo, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 52 e 56 e del Reg. Provinciale della Provincia di Torino in materia di IPT, art. 4. Si argomenta che la CTR abbia erroneamente riconosciuto l’esenzione ad un operatore economico non munito delle autorizzazioni di legge.

1.3 Con il terzo motivo l’ente territoriale si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 56 e del Reg. Prov. di Torino in materia di IPT, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non avendo la CTR ritenuto riconosciuto il principio dell’abuso del diritto che, nella fattispecie, sussisteva in quanto l’operazione era stata posta in essere solo per ottenere un indebito vantaggio fiscale, in assenza di qualsiasi giustificazione economica.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1 Oggetto del giudizio sottoposto allo scrutino di questa Corte è l’applicabilità o meno dell’esenzione dell’IPT sull’acquisto da parte della soc. Autoingros Torino spa, con sede principale in Torino, presso la sede secondaria di Quart. (AO) di un rilevante quantitativo di veicoli usati.

2.1 Il quadro normativo che regola tale materia si compone del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 56, istitutivo dell’imposta provinciale di trascrizione che al comma 6 prevede che ” le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio non sono soggette al pagamento dell’imposta” e del Reg. della Provincia di Torino, art. 4, approvato, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, con delib. del Consiglio Provinciale del 6.11.1998 afferma dal canto suo che ” sono esenti per legge dal pagamento dell’imposta le formalità presentate al PRA aventi per oggetto atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti acquisti di autoveicoli effettuati da soggetti autorizzati al commercio in proprio di mezzi trasporto usati nel caso in cui detti mezzi siano destinati alla vendita”.

2.2 Assume la ricorrente che la CTR non avrebbe rilevato la parziale natura simulatoria delle operazioni di movimentazione dei veicoli; in particolare gli acquisti dei mezzi sarebbero stati artatamente fatti risultare come avvenuti presso la succursale in Quart. (Ao) anzichè presso la sede centrale di Torino al fine di ottenere un risparmio di imposta per i successivi trasferimenti di proprietà dei veicoli agli acquirenti finali, i quali avrebbero versato una IPT che per la Regione Valle d’Aosta è fissata in minore importo rispetto alla Provincia di Torino.

2.3 Se anche così fosse, la simulazione del luogo dell’acquisto dei veicoli non ha alcuna incidenza sulla tassazione oggetto dell’accertamento, il cui fatto generatore è costituito dagli atti di acquisto dei veicoli a monte e non dai contratti di rivendita a valle.

2.4 Poichè l’avviso di accertamento si fonda sull’inesistenza della causa di esonero del tributo prevista dal D.Lgs. cit., art. 56, comma 6, il thema decidendum della controversia è costituito dalla sussistenza o meno della causa di esenzione dell’ITP costituita dagli acquisti di auto usate effettuato da soggetto esercente il commercio dei veicoli.

2.5 Si rivela quindi corretta la motivazione della sentenza laddove si afferma che è indifferente la individuazione della sede in cui sono state effettuate le successive rivendite.

3. Il secondo motivo non merita accoglimento

3.1 Va, infatti, rilevato che poichè la disposizione di legge di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 56, comma 6, di rango superiore rispetto al regolamento, non contiene alcun riferimento testuale al concetto di “autorizzazione”, ai fini del riconoscimento del trattamento esentativo dell’imposta non è richiesto che il contribuente che ha acquistato veicoli fosse munito di titolo abitativo formale alla loro rivendita, e neanche che avesse provveduto ad effettuare le comunicazioni e/o le denunce previste dalla legge in sostituzione dell’autorizzazione amministrativa ma è sufficiente che egli svolgesse in concreto l’attività di commercio dei veicoli.

3.2 Appare, quindi, conforme a legge il passaggio motivazionale della sentenza dove si afferma che “dalla norma citata risulta incontestato che il requisito per l’esenzione è costituito unicamente dall’individuazione dell’acquirente come persona o ente che abbia come finalità esclusiva la successiva cessione dei beni”

4. E’, infine, infondato anche il terzo motivo che fa leva sull’asserito abuso del diritto realizzato dalla contribuente con la “delocalizzazione” degli acquisti in territori fiscalmente più vantaggiosi in modo da rivendere i veicoli da quella sede secondaria con una imposta più bassa.

4.1 Anche tale censura non coglie quello che è il thema decidendum della causa che non riguarda l’IPT in uscita – quella applicata alle operazioni di rivendita dei veicoli ai clienti finali – bensì l’esenzione dell’imposta in entrata correlata all’acquisto dei veicoli usati da parte di un operatore economico esercente l’attività di vendita.

4.2 Come correttamente affermato dalla CTR l’intento elusivo, sotteso alla scelta di far figurare gli acquisti come avvenuti in sedi secondarie, se indubbiamente può avere riflessi sulla minore ITP applicata alle successive rivendite con possibilità di disconoscimento dei vantaggi fiscali e di recupero della differenza, appare del tutto inidoneo a produrre effetti sul regime delle esenzione dell’IPT in acquisto, alla quale la società avrebbe avuto comunque titolo nella sua accertata qualità di commerciante.

4.3 In conclusione il ricorso va rigettato.

5 Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in Euro 8.000 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019

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