Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31800 del 07/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 07/12/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 07/12/2018), n.31800
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 01729/2016 R.G. proposto da:
COOPERATIVA EDILE MULTIPLA AVANZATA A RL, in persona del legale
rappresentante pro tempore, da considerarsi, in difetto di elezione
di domicilio in Roma, per legge domiciliata ivi presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato EDOARDO GIMIGLIANO;
– ricorrente –
contro
ITALFONDIARIO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore e
quale procuratore di PALAZZO FINANCE DUE SRL, da considerarsi, in
difetto di elezione di domicilio in Roma, per legge domiciliata ivi
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
VINCENZO ROMANO;
– controricorrente –
contro
GEST LINE SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1131/2015 del TRIBUNALE di AVELLINO,
depositata il 09/06/2015;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.
Fatto
RILEVATO
che:
la Cooperativa Edile Multipla Avanzata a r.l. ricorre, affidandosi a due motivi con atto notificato il 07/01/2016, per la cassazione della sentenza n. 1131 del 09/06/2015 del tribunale di Avellino, con cui è stata rigettata la sua opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di vendita nella procedura espropriativa ai suoi danni intentata da FONSPA spa – cui era succeduta Palazzo Finance Due spa, rappresentata dal suo procuratore Italfondiario spa – e con l’intervento di GestLine spa, adottata in udienza la cui fissazione non le era stata comunicata;
delle intimate resiste con controricorso la sola Italfondiario spa;
è formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;
non consta il rituale deposito di memorie ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p..
Diritto
CONSIDERATO
che:
il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;
dei motivi di doglianza (il primo, di “violazione e falsa applicazione di legge: violazione art. 569 c.p.c. e art. 157 c.p.c.”; il secondo, di “insufficiente contraddittoria motivazione su un fatto principale decisivo per il giudizio”), come pure delle difese della controricorrente, è del tutto superflua anche la sola illustrazione, per la manifesta tardività del ricorso;
infatti, pacificamente inquadrandosi la controversia in un’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., essa è esente dalla sospensione feriale dei termini (si veda affermato tale principio anche ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1: Cass. ord. 22/10/2014, n. 22484; tra le innumerevoli altre, pure con riguardo alle opposizioni a precetto: Cass. n. 10874/05, 6103/06, 12250/07, 14591/07, 4942/10, 20745/09, ordd. n. 9997/10, 7072/15, 19264/15, nonchè: Cass., ord. 07/04/2016, n. 6808; Cass., ord. 10/02/2017, n. 3670);
pertanto, nella specie è stato violato il termine – ormai semestrale, per essere il giudizio in primo grado iniziato dopo il 04/07/2009 – ex art. 325 c.p.c., essendo decorsi più di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza qui gravata (09/06/2015) e la notifica del ricorso per cassazione (non prima del 07/01/2016);
il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per tardività, con condanna della ricorrente, soccombente, alle spese del giudizio di legittimità;
infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per applicare il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.
P-Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso da essa proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018