Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3180 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 3180 Anno 2014
Presidente:
Relatore:

SENTENZA

sul ricorso 19404-2007 proposto da:
COLLIVA EDILIZIA S.R.L. (C.F./P.I. 00152530119), in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO V.

Data pubblicazione: 12/02/2014

EMANUELE II 18, presso il dott. GREZ GIAN MARCO,
rappresentata e difesa dall’avvocato PACINI MARIA
2014

GRAZIA, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

76

contro

FALLIMENTO CANTIERE NAVALE VALDETTARO S.R.L.;

1

- intimato –

sul ricorso 23797-2007 proposto da:
CURATELA DEL FALLIMENTO CANTIERE NAVALE VALDETTARO
S.R.L., in persona del Curatore dott. GIOVANNI
CELLE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
COSSERIA 5, presso l’avvocato TRICERRI LAURA,
rappresentata e difesa dall’avvocato BORACHIA
FRANCO, giusta procura a margine del controricorso
e ricorso incidentale;
– c
6controricorrente e ricorrente incidentale .:

contro

COLLIVA EDILIZIA S.R.L. (C.F./P.I. 00152530119), in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO V.
EMANUELE II 18, presso il dott. GREZ GIAN MARCO,

rappresentata e

difesa dall’avvocato PACINI

MARIA

GRAZIA, giusta procura in calce al controricorso al
ricorso incidentale;
– controricorrente al ricorso incidentale –

A

avverso la sentenza n. 1055/2006 della CORTE
D’APPELLO di GENOVA, depositata il 23/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 15/01/2014 dal Consigliere
Dott. SERGIO DI AMATO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato CHIERONI

2

VITTORIO, con delega, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso principale, rigetto dell’incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale, inammissibilità

dell’incidentale in subordine rigetto.

.0

I

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23 ottobre 2006 la Corte di appello
di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa in
data 15 gennaio 2004 dal Tribunale della Spezia,

accoglieva limitatamente all’importo di lire 313.310.359
la domanda con cui il curatore del fallimento della
s.r.l. Cantiere Navale Valdettaro (dichiarato il 20
dicembre 1995) aveva richiesto, nei confronti della
s.r.l. Colliva Edilizia, la revoca sia dei pagamenti, per
un importo complessivo di lire 542.097.000, effettuati
dalla fallita dal 19 gennaio all’il dicembre 1995, sia
della cessione di credito dell’importo di lire
154.192.000, in funzione solutoria, avvenuta il 22
febbraio 1995. In particolare, per quanto ancora
interessa, la Corte di appello osservava che: 1) i
pagamenti risultavano essere stati effettuati dal 19
gennaio al 31 maggio 1995 con conseguente irrilevanza dei
sintomi conoscibili dell’insolvenza successivi a
quest’ultima data; 2) le ipoteche del 3 gennaio 1995 (per
lire 148.000.000) e del 22 maggio 1995 (per lire
300.000.000) potevano assumere rilievo ai fini della
prova della conoscenza dello stato di insolvenza, ma
dovevano essere valutate assieme ai seguenti ulteriori
elementi: le notizie di stampa anteriori ai pagamenti
erano relative soltanto ad una procedura di mobilità che
4

di per sé non poteva essere considerata sintomo di
insolvenza; l’affidabilità della Valdettaro era stata
valutata positivamente tra la fine del 1994 e l’inizio
del 1995 da una società specializzata; l’ampliamento,
nello stesso periodo, delle prospettive in campo
internazionale (realizzazione di porti turistici) della

Valdettaro, che per tale ragione aveva ricevuto
affidamenti sulla capacità operativa e finanziaria di far
fronte alle proprie obbligazioni; l’affidamento di una
primaria banca sino al maggio 1995; il finanziamento
ponte di circa 7-8 miliardi di lire, in attesa di un
ulteriore finanziamento di una banca tedesca, ricevuto
tra la fine del 1994 e gli inizi del 1995 per la
costruzione all’estero di un porto turistico con un
investimento di circa 110 milioni di dollari;

3)

sulla

base di tali elementi, ai quali si dovevano aggiungere le
testimonianze del responsabile del recupero crediti ed
affidamento clienti e del responsabile amministrativo
della Valdettaro – i quali avevano indicato nella
primavera 1995 il momento nel quale era maturata
l’impossibilità di far fronte ai pagamenti ed il momento
,

e4—-i ì—Trmeti t-e

nel quale la circostanza era stata

rappresentata al legale rappresentante della Colliva nonché l’iscrizione di un’ipoteca nel maggio 1995, si
poteva ritenere che dall’aprile 1995 la situazione era

5

precipitata con conseguente revocabilità dei pagamenti
effettuati dal 30 aprile al 31 maggio 1995.
La s.r.l. Colliva Edilizia propone ricorso per
cassazione, deducendo due motivi. Il fallimento della
s.r.l. Cantiere Navale Valdettaro resiste con
controricorso e propone ricorso incidentale affidato a

,

quattro motivi. La s.r.l. Colliva resiste con
controricorso al ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere riuniti, come dispone l’art.
335 c.p.c., in quanto proposti avverso la stessa
sentenza.
Con il primo motivo la ricorrente principale deduce la
violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., lamentando che
le presunzioni utilizzate dalla Corte di appello
mancavano dei requisiti della precisione, gravità e
concordanza: a) infatti, benché il teste Colaneri avesse
dichiarato che nella primavera 1995 aveva riferito alla
Colliva, per il tramite del fratello del legale
rappresentante, l’impossibilità di far fronte ai
pagamenti, la Corte di appello aveva poi individuato
arbitrariamente la data del 30 aprile 1995 anziché la
fine di giugno 1995; b) la situazione, caratterizzata dal
ritardo della riscossione di crediti da parte della
Valdettaro e da finanziamenti in corso per la
realizzazione di un porto turistico con un rilevante
6

investimento, poteva fare legittimamente pensare ad una
condizione di mera illiquidità; c) il teste De Salvo,
infine, aveva infine riferito non di una impossibilità di
pagare i debiti, ma di problemi di liquidità.
A conclusione del motivo la ricorrente ha formulato il

seguente quesito: «se la prova per presunzioni del fatto
principale può risultare solo da uno o da più fatti
secondari, cioè da circostanze certe, acquisite per prova
diretta, aventi i requisiti della gravità e precisione
ed, in caso di pluralità, della concordanza ai sensi
dell’art. 2729, 1 ° c CC e se l’onere della prova della
conoscenza del creditore dello stato di insolvenza deve
essere assolto dal Fallimento attore in revocatoria ai
sensi dell’art. 67,2 ° c L F, anche esclusivamente con
prova per presunzioni, in caso d’insussistenza di fatti
secondari, come tali essendo state valutate dal giudice
circostanze prive dei requisiti di certezza, gravità,
precisione e concordanza, sussista violazione dell’art.
2729, l ° c CC in relazione all’art. 2697, 1 ° c CC».
Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio
della motivazione, lamentando che la sentenza impugnata,
da un lato, non aveva esaminato gli elementi probatori
acquisiti sotto il profilo della prova della
decoctionis

inscientia

e, dall’altro, aveva contraddittoriamente

individuato la data del 30 aprile mentre i testi avevano
fatto riferimento alla primavera del 1995.
7

A conclusione del motivo la ricorrente ha formulato il
seguente quesito: «se la

inscientia decoctionis è punto

decisivo della controversia radicata dal Fallimento in
revocatoria ai sensi dell’art. 67, 2 °

cLFese il

convenuto offre ed assolve la relativa prova, ai sensi

dell’art. 2697, 2 ° CC, nel caso in cui in sentenza siano
presenti i fatti che la dimostrino ma non sussista
collegamento logico tra tali fatti e la decisione presa,
di accoglimento della revocatoria, la sentenza debba
essere annullata per contraddittorietà della
motivazione».
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente
perché affetti dalla stessa ragione di inammissibilità.
Invero, come chiarito più volte da questa Corte, il
quesito di diritto, richiesto dall’art. 366
applicabile

ratione temporis,

bis c.p.c.

dovendo assolvere alla

funzione di integrare il punto di congiunzione tra la
risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del
principio giuridico generale, non può essere meramente
generico e teorico, ma deve essere calato nella
fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado di
poter comprendere ( dalla sua sola lettura, l’errore
asseritamene compto dal giudice di merito e la regola
applicabile (e plurimis Cass. s.u. 23 settembre 2013, n.
21672; Cass. 7 marzo 2012, n. 3530; Cass. 25 marzo 2009,
n. 7197). Ne consegue che il quesito di diritto non può
8

consistere nell’affermazione di ovvi principi (nella
specie la necessità che le presunzioni rilevanti come
prova debbano essere gravi precise e concordanti e la
necessità di assolvere dalla domanda il convenuto in
revocatoria fallimentare che abbia dato la prova di non

essere stato a conoscenza dello stato di insolvenza), i
quali da soli sono insufficienti a chiarire l’errore di
diritto imputato alla sentenza impugnata, in relazione
alla concreta controversia e si limitano ad affermarne
apoditticamente la sussistenza.
Con i quattro motivi del ricorso incidentale il
fallimento deduce la violazione degli artt. 5 e 67 l.
fall., dell’art. 113 c.p.c. ed il vizio di motivazione
lamentando che, limitando la sussistenza e la conoscenza
dello stato di insolvenza al 30 aprile 1995, la Corte di
appello: 1) aveva incongruamente disatteso gli elementi
risultanti dalle ipoteche giudiziali iscritte il 15
febbraio 1994 (per lire 700.000.000) ed il 3 maggio 1995
(per lire 148.000.000), di reiterati solleciti di
pagamento avanzati dalla convenuta,491a lettera del 10
gennaio 1995 con la quale la Colliva aveva elencato tutte
le fatture inevase; 2) aveva escluso lo stato di
insolvenza sulla base delle mere speranze collegate ad
una nuova commessa internazionale; 3) per i pagamenti
aveva contraddittoriamente fatto risalire la sussistenza
e la conoscenza dello stato di insolvenza al 30 aprile
9

1995 mentre per il pagamento anomalo effettuato con
cessione di credito, pur ammettendo la sussistenza dello
stato di insolvenza, aveva escluso che la Colliva potesse
averne conoscenza.
I motivi sono inammissibili poiché mancanti dei

bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

Sussistono giusti motivi, in considerazione della
reciproca soccombenza per compensare le spese del
giudizio di cassazione.
P . Q . M .
riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili; compensa
le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15

gennaio 2013.

quesiti e del momento di sintesi richiesti dall’art. 366

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