Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3180 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 11/02/2020), n.3180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30532-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3386/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata

il 18/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 18 settembre 2017 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da M.D. contro l’avviso di accertamento relativo a maggiore imposta IVA per l’anno 1999. Rilevava la CTR che l’Agenzia delle entrate non aveva assolto all’onere probatorio su di essa gravante, non avendo prodotto in giudizio le fatture emesse dalle ditte cedenti nei confronti della contribuente, acquirente di auto usate da operatori comunitari, fatture dalle quali emergeva – secondo l’Ufficio – la mancanza dei presupposti di operatività dello speciale regime del margine, di cui aveva usufruito la contribuente.

Avverso la suddetta sentenza, con atto dell’11 ottobre 2018, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

La contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 41 del 1995, art. 36 e dell’art. 2967 c.c., nonchè del D.L. n. 331 del 1993, art. 46 e s.s. e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26. Sostiene la ricorrente che la CTR era pervenuta alla conferma della decisione di primo grado sull’erroneo presupposto che l’Ufficio non avesse assolto all’onere probatorio previsto dall’art. 2967 c.c..

Va ribadito che:

– In tema di IVA, il regime del margine di utile di cui al D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, rappresentando un regime speciale, di carattere opzionale, derogatorio dell’ordinaria disciplina fiscale degli acquisti intracomunitari, impone al contribuente di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che ne giustificano l’applicazione; ne consegue che l’assenza o il difetto di detta prova comporta l’inapplicabilità del regime impositivo de quo (Cass. n. 26852 del 2014);

– In tema di IVA, il regime del margine di utile di cui al D.L. n. 41 del 1995, art. 36, conv. con modif. nella L. n. 85 del 1995, rappresentando un regime speciale, derogatorio dell’ordinaria disciplina fiscale degli acquisti intracomunitari, impone, oltre alla regolarità formale della documentazione contabile, che il contribuente provi la sussistenza dei relativi presupposti di fatto, risultando altrimenti inapplicabile indipendentemente dalla consapevolezza che il cessionario ne abbia (Cass. n. 15630 del 2015);

– In tema di IVA, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti, in forza di elementi oggettivi e specifici, la possibilità per il contribuente di avvalersi del regime di favore del c.d. margine spetta al contribuente medesimo dimostrare la propria buona fede che, rispetto alla compravendita di veicoli usati, si connota nella diligente individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità, al fine di accertare, anche in via presuntiva, se l’IVA sia già stata assolta a monte da altri senza possibilità di detrazione (Cass. n. 32402 del 2018).

La sentenza impugnata non si è conformata ai suddetti principi, avendo la CTR attribuito all’Amministrazione finanziaria l’onere di provare, mediante la produzione delle fatture relative alle operazioni in contestazione, che nella specie non ricorrevano le condizioni per l’applicabilità del regime di favore del c.d. margine, dovendo invece la contribuente, a fronte delle specifiche contestazioni formulate dall’Ufficio nelle controdeduzioni, dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti.

In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 11 febbraio 2020

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