Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3180 del 09/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 3180 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: VENEGONI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso 510-2011 proposto da:
TRASPORTI URBANI AGRIGENTO TUA SRL, domiciliato in ROMA
PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato RENATO
TORRISI (avviso postale ex art. 135);
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 26/2010 della COMM.TRIB.REG.
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PAZ.E.81.14,Q, depositata il 07/05/2010;

dttt,„

Data pubblicazione: 09/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA

VENEGONI.

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RITENUTO CHE
La società Trasporti Urbani Agrigento srl (T.U.A. Sri) impugnava l’avviso di accertamento
n. R3003AA00322 con cui l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un processo verbale di
constatazione della Guardia di Finanza, recuperava a tassazione per l’anno di imposta
1999, in relazione ad irap ed irpeg, i contributi in conto esercizio erogati dalla Regione

fini irpeg e ad applicare le sanzioni.
Dopo che la CTP aveva annullato gli accertamenti in relazione alla imponibilità dei
contributi pubblici, riconoscendo solo la non deducibilità dei costi, la CTR della Sicilia,
con sentenza n. 26/35/10 depositata il 7.5.2010, confermava la ripresa a tassazione
dei contributi pubblici, almeno per la parte eccedente le perdite, con esclusione delle
sanzioni ai fini irap, e riconosceva la deducibilità dei costi.
Contro tale sentenza ricorre in cassazione la società T.U.A. sulla base di un motivo di
ricorso.
Si costituisce l’Agenzia delle Entrate depositando controricorso.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo di ricorso la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione
degli artt. 85 (già 53) TUIR e 3 d.l. n. 833 del 1986, convertito con modifiche in legge
n. 18 del 1987, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La CTR nella sentenza impugnata, infatti, ha riconosciuto la non imponibilità dei
contributi pubblici solo per la parte corrispondente alle perdite di gestione, mentre li ha
ritenuti imponibili per la parte eccedente le perdite stesse.
La società ritiene, invece, che, ai fini irpeg, gli stessi siano del tutto esclusi dalla
composizione della base imponibile.
Il ricorso è infondato.
Dallo stesso tenore letterale delle disposizioni normative che vengono in rilievo ai fini
della questione si deduce, infatti, che lo spirito della normativa è indubbiamente quello
di escludere i contributi in questione dai componenti positivi delle imposte sui redditi,
ma solo nei limiti in cui essi coprono le perdite.

Proc. 510/2011 — est. Dott. Andrea Venegoni

Sicilia per ripianare i disavanzi annuali di gestione, oltre a disconoscere alcuni costi ai

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Afferma l’art. 3 del d.l. 833 del 1986 che
1. Le somme di cui all’art. 1 nonché quelle che gli enti locali proprietari o soci hanno
versato o versano per il ripiano delle perdite di esercizio dell’azienda o del
consorzio di pubblico trasporto, ancorché riferite ad esercizi precedenti al 1982, come
pure quelle provenienti dal fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui
all’art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, non sono da considerarsi componenti

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 59.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli interventi dello Stato o di altri enti
pubblici o privati a ripiano delle perdite di esercizio delle ferrovie in concessione e dei
servizi ferroviari, automobilistici e di navigazione interna in gestione commissariale
governativa.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché quella di cui al nono
comma dell’art. 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, hanno valore di interpretazione
autentica.
Le somme dell’art 1 cui fa riferimento il suddetto art. 3 comma 1 sono, in particolare, i
contributi di cui all’art. 6 legge 10 aprile 1981, n. 151, con la nuova normativa assunti
in gran parte a carico dei bilanci delle regioni, ed ai quali la stessa normativa assegna
esplicitamente la natura e funzione di copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende
di trasporto pubbliche e private (art. 6 comma 1 e comma 1 lett. c) legge 10.4.1981 n.
151).

A tali contributi fa riferimento, poi, anche la norma di interpretazione autentica di cui
all’art 1 comma 310 legge 44 del 2007, dettata a fini diversi da quelli rilevanti nella
presente controversia, ed in particolare per il calcolo del riporto delle perdite relative a
redditi esenti; ebbene, anche tale norma li ricollega espressamente al ripiano delle
perdite, laddove afferma che:
L’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, si interpreta nel senso che le somme
di cui all’articolo 1 del medesimo decreto-legge, nonche’ quelle che gli enti locali
proprietari o soci hanno versato o versano

per il ripiano delle perdite di

esercizio dell’azienda o del consorzio di pubblico trasporto, ancorche’ riferite ad
esercizi precedenti al 1982, come pure quelle provenienti dal Fondo nazionale per
Proc. 510/2011 — est. Dott. Andrea Venegoni

positive del reddito e quindi non sono comprese tra i ricavi previsti dall’art. 53 del

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il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all’articolo 9 della legge 10 aprile1981, n.
151, e successive modificazioni, non rilevano ai fini degli articoli 61 e 109, comma 5,
nonche’ dell’articolo 84, comma 1, quarto periodo, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni.

Del resto, i contributi in questione sono contributi in conto esercizio i quali,

TUIR, già art. 53).
Non vi è dubbio che la misura che dispone la non rilevanza di tali contributi ai fini irpeg
rappresenti una agevolazione, e limitarne l’operatività al solo importo corrispondente
alla copertura della perdita appare in linea con la natura delle disposizioni che prevedono
agevolazioni fiscali, norme eccezionali, di stretta interpretazione e non suscettibili di
estensione. Laddove, pertanto, la legge prevede tali contributi come connaturati alla
copertura delle perdite ed assegna loro tale specifica finalità, appare corretto
interpretare la agevolazione nel senso che la stessa opera solo nei limiti dell’ammontare
della perdite stesse.
Né esistono precedenti giurisprudenziali che differiscono da tale interpretazione, atteso
che in alcuni arresti di questa Corte (Sez. V n. 25626 del 2010, Sez. VI n. 4226 del
2015, Sez. V n. 15693 del 2002) è stato semplicemente ribadito il principio generale non in discussione – della non rilevanza dei contributi ai fini irpeg, ma senza che sia
stata affrontata in maniera specifica la questione di cui ci si occupa in questa sede.
Anche il precedente citato dal ricorrente a sostegno della propria tesi (Sez. V, n. 15693
del 2002) non appare, in realtà, attinente allo specifico problema di cui si discute in
questa sede. Tale sentenza riguarda, infatti, il problema della tempestività della
domanda di rimborso, è cioè se il diritto al rimborso è sorto solo con il d.l. 833 del 1986
oppure fosse già presente nel sistema precedentemente e la normativa del 1986 sia
stata meramente interpretativa. Per il resto, la sentenza conferma il principio che non
è in discussione in linea generale, e cioè la non imponibilità di tali contributi, ma non
affronta in alcun modo la questione odierna, e cioè se tale esenzione opera solo nei
limiti del riporto delle perdite o per l’intero importo del contributo, nei casi in cui questo
ecceda la perdita. Anzi, dalla stringatissima esposizione del fatto si deduce che i
versamenti di cui si discuteva erano stati operati “a ripianamento delle perdite”, per cui
non emerge che il principio in essa affermato attenesse ad una situazione analoga a
Proc. 510/2011 — est. Dott. Andrea Venegoni

normalmente, sono soggetti a tassazione come componenti positivi del reddito (art. 85

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quella della presente controversia, in cui i contributi, pur versati con tale finalità, sono
risultati superiori alle perdite.
Deve, pertanto, ritenersi corretta l’interpretazione fornita dalla CTR ed il ricorso,
conseguentemente, deve essere respinto.
Le spese sono a carico del ricorrente soccombente e si liquidano in euro 3.600 oltre

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio, liquidate
in euro 3.600 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 novembre 2017.

spese prenotate a debito.

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